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1243. Francesco Sforza al capitano del divieto dell'Oltrepo pavese 1453 aprile 11 Milano

Francesco Sforza affida al capitano del divieto dell'Oltrepo pavese la soluzione della vertenza del comune e degli uomini di Montaldo Oltrepo e i Cani. Se questi dovessero contribuire ai carichi, lo facciano per la porzione loro spettante. In caso contrario, provveda che non vengano importunati.

Capitaneo nostro devetus ultra Padum in Papiensi.
Il vertisse certa differentia fra lo commune et homini nostri da Montaldo de Ultra Po, per una parte, et certi di Cani, per l'altra, per casone deli pagamenti deli carichi occurenti in quella terra, perché dicono essi homini che predicti di Cani, per le rasone intendarai da essi, sono obligati a contribuire con loro, secondo latius sarai informato. Per la qual cossa te commettemo et volemo che, domandati le parte, habii diligente informatione di questo fato et exinde provedi che, dovendo essi deli Cani debitamente contribuire ali carighi con essi supplicanti pagano et contribuiscano per la debita loro portione. Si autem secus sit, provede etiam che non gli sia data molestia ad essi di Cani per li dicti homini; demum fa, hac in re, per modo che nyuna dele parte habia iusta casone de condolerse. Mediolani, ut supra.