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1589. Francesco Sforza a Marchino e Martino, fratelli de Nibia 1453 maggio 11 Milano

Francesco Sforza, siccome il consigliere ducale Bartolomeo Morono e i suoi figli si sono lamentati di non poter avere quanto loro spetta a causa del salvacondotto rilasciato ai novaresi Marchino e Martino, fratelli de Nibia, impone a detti fratelli di portarsi da lui, entro quindici giorni, per dare garanzia in base a quanto fu loro comunicato, avvertentoli che in caso di assenza, verrebbe loro, trascorsi i giorni di contrabbando, revocato il salvacondotto.

[ 325v] Marchino et Martino, fratribus de Nibia, civibus Novariensibus.
Lo egregio doctore domino Bartolomeo Morono, nostro consiliario dilectissimo, e li figlioli ne hano facta gravissima querella del salvoconducto ve havimo concesso e dicono che per esso non hano poduto fine a qui havere suo debito. E perché nuy non possiamo denegare iusticia ali dicti zentilhomini, quamtunche sempre ve facessemo voluntera cossa ve piacesse con honestade, pertanto ve confortiamo e carichamo vogliati, fra lo termino de quindece dì, venire e dare le segurtate, secondo che fu dito et ordinato questi dì passati, altramente ve advisamo che, passati li dicti xv dì e li dì del contrabando, sapiati esso salvoconducto esserne revocato. E cossì per le presente ve le revocamo, certificandovi che al portatore dele presente gli sarà dato plana fide mediante tamen el segramento suo. Data Mediolani, xi maii 1453. Duplicata. E questa per li dicti gentilihomini deli Moroni tantum, li quali sono lamentati soli d'eso salvoconducto. Data ut supra.