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1703. Francesco Sforza a Giacomo da Camerino 1453 maggio 18 Milano

Francesco Sforza ordina al familiare ducale Giacomo da Camerino di desistere dal pretendere che alcuni de Pizinardi contribuiscano a pagare i carichi con gli uomini della Capella dei Cremonesi, tanto che lui non è, come loro obiettano, loro giudice ordinario. Lasci tale problema al podestà di Cremona, loro giudice competente.

[ 350r] Iacobo de Camarino, familiari nostro dilecto.
Se lamentano alcuni de Pizinardi nominati in inclusa supplicatione che, licet siano citadini de Cremona et ibidem sustengano li carichi occurenti et habiano sempre contribuito per lo passato e non altrove, tamen li vole astrenzere a pagare e contribuire li carichi con l'homini dela Capella de Cremonesi, secondo se fa mentione in essa supplicatione. Ultra ciò allegano e dicono tu non essere iudice ordinario in questo fato, siché, pertanto, volemo desisti de intrometerti de questo fato e remete le parte al potestà de Cremona, iudice in questo competente, che gli facia rasone, aciò ch'essi supplicanti dignamente non se possano dolere. Data Mediolani, xviii maii 1453.