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1710. Francesco Sforza a Ludovico da Bologna (1453 aprile 7 Milano).

Francesco Sforza comunica a Ludovico da Bologna le lamentele di Ettore dei Pellegrini circa il furto commesso dal figlio di Antonio Spinola di Cassano con uomini armati, di muli di Polceveraschi carichi di mercanzie nei pressi del mulino di Novi a danno dei pedaggieri del posto, che avevano preso i muli ai mulattieri renitenti a pagare il dazio dovuto per il transito sul territorio. Il duca ordina a Ludovico di andare a Cassano da Antonio e ammonirlo di evirae simili comportamenti, specie contro il doge e la comunità di Genova e pretenda la restituzione dei muli e delle mercanzie oppure il dovuto risarcimento ai pedaggieri.

Lodovico de Bononia.
È stato qui da nuy Hector delli Peligrini da Novi per parte de quella comunità, condolendose grevemente che, in lì di passati, il figliolo del nobile Antonio Spinola da Cassano con molti de soi homini, manu armata, impetuosamente per forza tolse alquanti mulli de Polcevraschi carichati de mercancie sul territorio (et) iurisdictione et apresso lo molino da Novi ali pedagieri de quella terra, i quale dicti mulli haveano tolti a quelli mullateri renitente de pagare la collecta, overo datio dovuto, facendo transito sul dicto territorio et iurisdictione, benché humanamente fossero rechiesti de pagare; la qual cosa a nuy è stata molto molestissima et n'è parso sia facta molto iniquamente, del che tanto più ne dole et rencresse, parendone ch'el dicto Antonio, né veruno suo, non dovesse presumere fare tal cosa contra li subditi del'illustre signor messer lo duxe et la magnifica comunità de Zenova, quale reputamo et non altramente havemo cari che li nostri proprii. Et maxime movendose contra el debito, secundo siamo informati et, quando bene havessi havuto raxone del canto suo contra esse, ne pare che devesse havere havuto recorso da nuy et non volerse fare raxone per sì con fare tale molestia ali subditi deli prefati meser lo duxe et comunità de Zenova, quale vorissemo defendere da ogniuno como li nostri medesmi. Et perché non intendemo lassare passare questa cosa sotto silentio, che a nuy sequeria in grande manchamento, te commandiamo expressamente et volimo che, recevuta questa, tu te debii transferire a Cassano dal dicto Antonio et monirlo per parte nostra che ne l'avenire se abstengha da simili excesse, perché non volimo che li nostri se abstengano dal'offendere quelli deli prefati signor meser lo duxe et magnifica comunità de Zenova, ma piutosto gli daghano ogni adiuto et favore, perché non altro concepto et stima ne faciamo como deli nostri proprii. Apresso trovando tu dicti mulli essere tolti ali dicti pedagheri contral'honestate et dovere, (a) secundo siamo informati, volimo li faze con effecto restituere ad essi pedagiere, como rechide el dovere, et quando li dicti mulli et mercancie non fusseno più apresso al dicto Antonio, volimo lo induche et stringhi a pagare la valuta et a dare fora tanto del suo, seché dicti pedagieri non habiano ad poterse dignamente lamentare. Et acioché sopra ciò dicto Antonio te creda, te mandiamo qui alligata una lettera de credenza in te, la quale gli presentarai per nostra parte. Data ut supra.
Bonifatius. Cichus.

(a) Segue volimo depennato.