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24. Francesco Sforza a Ludovico da Bologna e a Giovanni da Cavirano 1452 gennaio 4 Lodi

Francesco Sforza, siccome vi sono dei duri e renitenti ad accettare la tassazione dei cavalli di Bartolomeo Colleoni, vuole che Ludovico da Bologna induca detti renitenti ad accettare non solo i cavalli per i quali sono stati tassati, ma ne paghino la tassa per tutto il tempo passato dal giorno in cui tali cavalli furono tassati. Forniscano, inoltre, su pegno, il vino ai soldati. Gli ordina che, a richiesta di Lancillotto, cancelliere del Colleoni, intervenga per evitare la fuga di alcuni soldati. Altrettanto è stato disposto che faccia Giovanni da Cavirano, capitano del divieto nell'Oltrepo pavese.

Ludovico de Bononia.
Perché pur sonno alcuni duri et renitenti ad acceptare quelli cavalli del magnifico Bartholomeo Cogliono quali gli li sonno stati taxati, como intenderay da Lancilocto, suo cancillero, ti commettiamo et volimo che astrenzi dicti renitenti ad non solamente acceptare quelli dicti cavalli gli sonno stati taxati, ma etiandio ad pagare la taxa per tucto il tempo passato dal dì che li forono ordinati sive taxati dicti cavalli, et circha ciò non intervenga veruno manchamento. Preterea provideray che alli dicti soldati sia dato del vino per loro uso suxo li loro pegni, como altre volte è stato ordinato. Ceterum perché dicto Lanzalocto se dubita che alcuni d'essi soldati non fazano fuga, ti commettiamo che, essendo per luy sopra ciò rechiesto, debbi dare ogni adiuto et favore al dicto Lancilocto perché possa providere a tale fuga. Data Laude, die iiii ianuarii 1452. (a)
In simili forma Iohanni de Cavirano, capitaneo devectus ultra Padum in partibus Papie.
Iohannes.


(a) Segue Iohannes depennato.