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1635. Francesco Sforza al capitano del divieto dell'Oltrepo e al podestà di Stradella 1451 marzo 2 Milano

Francesco Sforza ordina al capitano del divieto dell'Oltrepo e al podestà di Stradella di lasciare in pace Cristoforo Stolfo da Stradella per una vendita di sale, che egli dice di non aver mai fatta.

Capitaneo devetus ultra Padum et potestati Stratelle.
Secundo ne fi exposto per ti capitaneo fi molestato Christoforo Stolfo dela Stradella per casone che tu lo incolpi ello habia venduto certo sale, como devete essere informato; el quale Christoforo se excusa non havere colpa veruna dela imputatione gli fai. Pertanto volimo debiati provedere ch'el dicto Christoforo non sia molestato de quello non ha colpa et de che dice non sapere cosa alchuna, ś che non habia casone dolersi gli sia facto cosa indebita et fuora del dovere. Mediolani, ii martii 1451.
Cichus.