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700. Francesco Sforza a Ugolino Crivelli 1450 ottobre 18 Milano

Francesco Sforza determina quanto debba pagare la comunità di Galliate per l'imbottato del vino, del pane, della carne e per l'altro dazio dovuto al conte Ugolino Crivelli, fissandolo in 600 ducati d'oro, comprensivi di quanto ricavato al netto da 400 staia di sale. Tale cifra varrà annualmente per i due anni successivi, dando alla comunità 400 staia di sale, valutato soldi 14 per staio.

Comiti Ugolino de Crivellis.
Desiderando nuy et omnino intendendo che hormay sia posto fine alla controversia et diferentia quale s'è vertita e se verte de presente fra te et li homini de Gaya per quella quantità de dinari non specificata quale essi homini et comune te debano dare et pagare in loco et scontro dele imbotate et del datio de pane, vino et carne et de qualunche altro datio et caricho usato per loro essere pagato nel tempo passato, per lo tenore de questa nostra dichiaramo intentione nostra essere et omnino volimo che dicti homini de Gaya, per tucto lo tempo passato incomenzando dal dì che quella terra [ 207v] vene sotta la nostra devotione fin ad callende de septembre proximo passato te debiano dare et pagare realiter per integro et fornito pagamento de dito tempo ducati sex cento d'oro, compensandoli et essendoli fati boni nel dito pagamento ogni quantità de dinare qual sia pervenuta in te de neto deli dinari cavati dele quatrocento stara de sale dal dicto kallende de septembre in dreto per li offitiali nostri a ti dato et consignato per uso d'essi homini, volendo omnino che per tuto quelo tempo tu non debi né possi domandari né consequire da queli homini niente altro per cagione de dicto imbotature, datii et qualunque altro caricho consueto, così al nome tuo como a nome dela Camera nostra. Et per lo advenire, incomenzando dal dito kallende de septembre fin a duy ani proximi, volemo et che ve charegamo ch'essi homini debiano et siane obligati ad pagare ducati sex cento d'oro ogni anno dagando nuy overo fatiando dare ad essi homini, in caduno anno fin a diti duy anni, stara quattrocento de sale per lo quale loro non siano obligati ad pagare che soldi quatordece imperiali per caduno staro per pretio d'esso sale, et forniti che siano dicti anny duy dechiareremo e diremo la intentione nostra quanto devrano pagare et esserti obligati dicti homini per l'altro tempo advenire, quale nostra dechiaratione et mente havemo suprascripta te carichamo et volemo omnino che debe observare integramente como similiter scripto, opportune, et comandato ali homini sopradicti.
In simili forma, substantia comuni et hominibus Galiate, mutatis mutandis, addita in fine aliquibus verbis exhortatoriis, videlicet recordandovi che nel'advenire et inante che passiano quisti duy anny ve poterimo fare et faremo de lì cose vi sarano grato et molto vi piacerano, il che non potemo fare de presente et datene de bona volia che farimo per modo meritamente vi contentariti de nuy. Data Mediolani, die xviii octobris 1450.