Consiglio generale (1301 - 1817)

serie | livello: 2

Produttore fondo: Pavia, Comune di Pavia (sec. XIV - )

Contenuto: Il consiglio generale presiede al governo di Pavia e del suo principato. Gli statuti del 1394, integrati da ordini successivi, contengono le norme che regolano l'attività della massima autorità pavese fino alla riforma del 1784. L'assemblea ha sede nella sala magna del broletto e viene convocata una o più volte la settimana dal pretore. Nominato dal governatore di Milano fra i senatori, il pretore resta in carica due anni con il compito di supervisione e di controllo affinché non sorgano controversie in consiglio.

L'assemblea è formata da due sindaci, due avvocati, il cancelliere, i consiglieri, i dodici di provvisione e da chiunque abbia qualcosa da riferire purché "segua le regole della buona creanza".

I sindaci contraddicenti restano in carica due anni, vengono eletti con voto segreto e possono essere riconfermati; hanno la funzione di trovare eccezioni alle proposte presentate all'assemblea.

Gli avvocati, giureconsulti, in carica per un biennio, sono eletti con voto segreto e possono essere riconfermati.

Il cancelliere, eletto a votazione palese per un anno, redige i verbali delle sedute che poi trascrive, sotto forma di delibere, in un apposito libro.

I consiglieri, il cui numero varia tra i quaranta e i cinquanta, vengono scelti fra le famiglie decurionali pavesi per le quali sono fondamentali i seguenti requisiti: iscrizione nel libro dell'estimo per almeno cento lire, esenzione da condanne e debiti.

L'ufficio di provvisione (cfr. serie 3) partecipa al consiglio generale, ed in particolare è importante la funzione dei due abati che coadiuvano il pretore per il corretto svolgimento dell'assemblea.

Le deliberazioni vengono prese dopo ampia discussione delle proposte e, sentiti i sindaci e avvocati, si formano i partiti dei favorevoli e dei contrari. I consiglieri votano col sistema del ballottaggio, che consiste nel depositare una pallina bianca o nera in bussole portate da due consiglieri.

I due abati, controllati dal pretore, eseguono il conteggio delle palline e annunciano l'esito.

Il consiglio generale, che si rinnova di un terzo ogni anno, si raduna con frequenza non regolare, talvolta ogni giorno, ma più spesso una o due volte alla settimana. L'assemblea ha potere decisionale su tutti gli affari della città: l'elezione dei pubblici ufficiali, l'imposizione delle tasse, il controllo dell'attività mercantile, la gestione del pubblico denaro, le opere pubbliche, la beneficenza, l'elemosina, il potere di grazia per i reati civili e il controllo sull'ingresso dei nuovi decurioni.

Dal 1626 avrà il potere di concedere le immunità per il pagamento dei carichi.

Tutte le decisioni del consiglio generale vengono demandate all'ufficio di provvisione che le rende esecutive.

Il consiglio generale mantiene le proprie caratteristiche fino al 1784, quando con i nuovi statuti di Giuseppe II Pavia diventa una delle province della Lombardia Austriaca retta dalla congregazione municipale. Questo nuovo organo è formato dal prefetto e dai sei assessori che restano in carica sei anni. La congregazione municipale rinnova tre assessori ogni tre anni mantenendo in carica gli assessori anziani al corrente dell'attività dell'ufficio.

Prefetto e assessori sono patrizi pavesi, che per essere eletti hanno dovuto dimostrare di essere esenti da debiti e condanne e iscritti all'estimo per almeno mille scudi.

La congregazione municipale ha competenza sul patrimonio pubblico, il censo, la manutenzione e l'illuminazione delle strade, l'edilizia pubblica, la cassa civica, l'esazione delle imposte, le spese e gli alloggiamenti militari, l'approvigionamento di vettovaglie, il controllo dei pesi e delle misure, la stipulazione di calmieri dei generi di prima necessità e l'emanazione di disposizioni riguardanti la sanità pubblica.

Ogni altra materia è di competenza della regia intendenza provinciale politica controllata dal governo austriaco.

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