Trtibunale di provvisione (1400 - 1800)
serie | livello: 2
Produttore fondo: Pavia, Comune di Pavia (sec. XIV - )
Contenuto: Le scarse informazioni contenute negli statuti cittadini non consentono di delineare con precisione funzioni e poteri di questo ufficio. Il compito primario del tribunale di provvisione è di eseguire e controllare gli esiti delle deliberazioni del consiglio generale (cfr. serie 2). L'origine di questo ufficio non è nota; in alcune pergamene comunali del sec. XII compare il termine "dodici sapienti", che si potrebbe riferire ad una forma precedente dello stesso ufficio. Successivamente, in epoca ducale, compare nelle carte più spesso con il nome di "ufficio di provvisione", "provvisione", "i dodici abbati e deputati", ma si tratta sempre dello stesso organo. Solo con gli statuti del 1588 e dalla sempre più abbondante documentazione è possibile descrivere correttamente il tribunale di provvisione. Esso è formato da due abbati togati e da dieci deputati a mezza toga, nominati dal consiglio generale tra gli stessi consiglieri in carica per sorteggio. La durata in carica è di due mesi per gli abbati e di sei mesi per i deputati. L'attività del tribunale di provvisione comprende la partecipazione attiva ai lavori del consiglio generale, l'amministrazione quotidiana della città e del suo principato e il potere di deliberare per pubblici negozi che non superino la spesa di 50 lire oppure di 600 lire per negozi la cui durata è di un intero anno. All'interno del tribunale di provvisione i vari compiti vengono divisi tra i deputati: due si occupano degli alloggiamenti militari (cfr. sottoserie 13.1), due della sanità, due della pulizia e ornato civico, due della politica annonaria, mentre i due abbati hanno funzione di controllo. Il campo d'azione del tribunale è vastissimo: comprende il controllo dell'attività commerciale, edile, delle spese militari, della gestione dei beni comunali, della giustizia civile, della milizia urbana, dell'estimo. Successivamente alcuni particolari uffici vengono staccati dal tribunale di provvisione, come appare da una deliberazione del consiglio generale (cfr. unità 119, c. 579), in occasione della distribuzione di cera agli ufficiali del governo di Pavia per il Natale dell'anno 1726; oltre ai dodici di provvisione vi si trovano due giudici "sopra i lavoreri", cinque signori "sopra la pulizia", due calmieristi e due signori "sopra l'ospitazione militare". Il tribunale di provvisione ha la disponibilità del pubblico denaro, attraverso la tesoreria generale; le uscite vengono registrate dalla ragioneria e da un provveditore. Gli atti ad uso interno e le registrazioni vengono tenute dai "massaroli". Le riunioni si svolgono quotidianamente nell'apposita sala del palazzo del Broletto. I rapporti con l'amministrazione di stato sono tenuti tramite l'oratore a Milano. Quest'ultimo, eletto dal consiglio generale tra i decurioni pavesi con voto segreto, resta in carica per due anni. Possono essere eletti oratori particolari ed ambasciatori da inviarsi a corte, alla curia romana e in altre sedi presso le quali occorra perorare la causa di Pavia. I dodici non si possono allontanare dalla città senza esplicito permesso. Fondamentale è il controllo che la provvisione esercita sugli impresari privati a cui sono affidati gli appalti e sui loro fideiussori, soprattutto sulle imprese particolarmente onerose per la città, come quelle militari, e lucrose, come i monopoli della cera e dell'acquavite. Dopo la riforma del 1756 operata dal governo austriaco, il tribunale di provvisione viene sostituito dalla congregazione degli estimati. Il nuovo ufficio è formato da due dottori, quattro decurioni, dai quattro principali estimati e da quattordici deputati, uno per ciascuno dei distretti in cui è stata divisa la provincia di Pavia. L'elezione dei pubblici ufficiali è sempre prerogativa del consiglio generale; la durata in carica varia tra i sei mesi e l'anno, tranne che per i deputati, chiamati anche "vocali", che restano in carica quattro anni. Vengono inoltre eletti quattro prefetti dell'estimo per controllare la riscossione delle tasse e le cause in materia fiscale. La congregazione gestisce il denaro pubblico erogandolo agli uffici minori tramite il tesoriere, eletto ogni tre anni, ed elegge l'oratore a Milano e i sindaci. Altra documentazione relativa al tribunale di provvisione è presente in quasi tutte le altre serie, ma in special modo nelle serie 5 e 13. La documentazione è depositata in parte presso la biblioteca civica Bonetta e in parte presso l'Archivio di Stato di Pavia. Originariamente in filze, i documenti sono ora conservati in pacchi e buste ordinati cronologicamente. Si tratta, per lo più, di manoscritti, copie e minute ad uso interno, missive e memoriali inviate a Pavia dalle autorità centrali; è presente una certa quantità di materiale a stampa. Molte carte sono corredate da annotazioni di mano sette-ottocentesca, poste sul margine superiore o su apposite fascette. La numerazione è stata effettuata nel corso del progetto Archidata.
Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA003558/