Patronato scolastico

Nati verso la fine del XIX secolo su impulso di privati con lo scopo di incentivare la scolarizzazione anche attraverso l'erogazione di contributi, con legge 4 giugno 1911, n. 487 "Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare" e il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 604 i patronati scolastici vengono formalmente istituiti in ogni comune per fornire assistenza agli alunni delle scuole elementari attraverso l'istituzione della mensa scolastica, la concessione di sussidi per calzature e vestiario e la distribuzione di cancelleria e materiale didattico.
Una prima riorganizzazione dei patronati scolastici viene compiuta attraverso l'approvazione del testo unico sulla pubblica istruzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e del relativo regolamento generale riguardante i servizi dell'istruzione elementare, portato dal regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Dopo la costituzione della repubblica italiana, con il decreto legge 24 gennaio 1947, n. 457 e con la successiva legge 4 marzo 1958, n. 261 viene ridefinito il nuovo ordinamento dei patronati e dei loro consorzi. La normativa viene completata con il regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, approvato con d.p.r. 16 maggio 1961, n. 636.
L'art. 2 della legge del 1958 prevede che "il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali; organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopradetti; istituisce e gestisce dopo-scuola, inter-scuola, ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico - sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola".
Dal regolamento esecutivo della legge del 1958 si rilevano, tra l'altro, le attribuzioni e i compiti degli organi istituzionali preposti all'amministrazione del patronato, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il segretario-direttore.
I patronati scolastici e i loro consorzi vengono soppressi in forza dell'art. 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 relativo al "Trasferimento e deleghe di funzioni amministrative dello Stato": le funzioni di assistenza scolastica con i relativi servizi e beni sono attribuiti ai comuni.
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Fonti normative
- legge 4 giugno 1911, n. 487 (= l. 487/1911)
- regio decreto 2 gennaio 1913, n. 604 (= r.d. 604/1913)
- regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 = (r.d. 577/1928)
- regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (= r.d. 1297/1928)
- decreto legge 24 gennaio 1947, n. 457 (= d.l. 457/1947)
- legge 4 marzo 1958, n. 261 (= l. 261/1958)
- decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1961, n. 636 (= d.p.r. 636/1961)
- decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (= d.p.r. 616/1977)
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(Prima redazione a cura di Domenico Quartieri, 2005; revisione a cura di Saverio Almini, 2006)