Lombardia Beni Culturali

Introduzione

Introduzione all’edizione a stampa

Questa seconda parte delle Pergamene degli archivi di Bergamo del secolo XI comprende 284 documenti, dal 3 aprile 1059 (?) al dicembre 1100, più altri tre pertinenti alla prima parte ma reperiti solo in un secondo tempo e perciò riportati qui in appendice.

Il materiale edito proviene per la maggior parte dalla Curia vescovile, e più precisamente dall’Archivio capitolare i nn. 1-212, oltre ai nn. 285 e 287 in appendice, e dall’Archivio generale, Mensa i nn. 213-218; sono conservati invece nella Biblioteca civica "Angelo Mai", fondo Pergamene, i documenti nn. 219-283, oltre al n. 286 in appendice; infine proviene dall’Archivio dell’Ospedale Maggiore, oggi presso la Biblioteca medica degli Ospedali riuniti, il n. 284.

Ovviamente i criteri tecnici di edizione sono gli stessi già seguiti nella prima parte; allorquando casi particolari hanno suggerito l’adozione di un ulteriore accorgimento, ciò è stato sempre evidenziato nelle note - introduttive o di apparato, secondo i casi - che accompagnano ciascun documento.

Mi sembra tuttavia il caso, dopo le osservazioni e i commenti seguiti alla pubblicazione della prima parte, chiarire taluni aspetti dell’edizione che possono suscitare perplessità soprattutto tra gli studiosi non diplomatisti. Certamente scopo dell’edizione critica dei documenti, come di qualsiasi altro testo, è quello di restituirne il dettato nella forma più genuina possibile, ma un corpus di pergamene non costituisce un testo, bensì una pluralità di testi i cui autori-redattori hanno ciascuno un proprio modus scribendi sia sotto il profilo linguistico, sia nella costruzione grammaticale e sintattica, sia infine in rapporto all’ortografia. Di più, poiché il discorso diplomatistico non suscita nel rogatario, almeno di norma, alcuna preoccupazione letteraria, tale modus scribendi può subire notevoli oscillazioni da un documento all’altro di un medesimo estensore. Non meraviglia, perciò, che da queste circostanze emerga, nel confronto tra più documenti, una tal quale impressione di incongruenza nella presentazione dell’apparato critico, in quanto, per esempio, una certa forma abnorme risulta in alcuni casi corretta nel testo rispetto alla lezione tradita segnalata in apparato, perché attribuita, proprio in base al confronto con altri documenti dello stesso notaio o con un formulario che il notaio mostra di seguire fedelmente, a un lapsus materiale di chi scrive; in altri casi, invece, essa risulta conservata nel testo (ed eventualmente "interpretata" nell’apparato secondo la lezione più corrente) proprio perché quello stesso confronto a cui si è fatto cenno non consente di vedere nella forma, a prima vista deteriore, che la pergamena conserva un lapsus dello scrivente. Può accadere altresì che l’uso improprio dell’aspirata (sempre accolto nel testo per conservare la coloritura linguistica che il notaio ha conferito al suo componimento), o viceversa la suo omissione siano a volte segnalati in apparato e altre no: ciò dipenderà dall’accertata consuetudine dello scrivente a deviare o meno dalla forma corretta. In altri casi si noterà che una lezione, pur certamente errata per lapsus materiale, non sia stata modificata nel testo, in quanto le varianti diffuse nel territorio sono molteplici e non è stato possibile stabilire di quale il rogatario intendesse servirsi.

A scriventi di educazione e di livello culturale diversi corrisponde un dettato documentale non sempre omogeneo, ed è inevitabile che l’apparato critico dei diversi testi editi risenta di questa disparità: l’importante, crediamo, è che l’edizione dia esattamente conto dello stato del testo e consenta sempre al lettore di formulare le sue interpretazioni, coincidenti o meno con quelle degli editori.

Alessandro Pratesi
Roma, 15 ottobre 1997

Appunti sul notariato e il documento notarile bergamaschi nel sec. XI

Come nei territori contermini, anche in quello bergamasco il sec. XI rappresenta, nell’evoluzione del documento privato, una fase di passaggio piuttosto lenta ed incerta, dove pochi, timidi indizi di un cambiamento in atto contrastano con la tenace sopravvivenza di una tradizione che concerne sia l’istituto notarile, sia le tipologie documentali, sia le formule del dettato diplomatistico [1].

Tranne un causidicus [2] e un sublevita [3] - il quale però agisce come ufficiale della curia vescovile - tutti i rogatari si qualificano "notarius" o "notarius et iudex", ma sulla loro formazione rimangono, nonostante la consistenza numerica dei documenti del secolo XI conservatici negli archivi di Bergamo, non poche ombre: perché se è vero che "giudici e notai che si intitolano… al Sacro Palazzo hanno studiato a Corte e si fregiano del nome della scuola come della Eton dei tempi, mentre giudici e notai che non s’intitolano affatto (il che è molto significativo) o s’intitolano domni regis o imperatoris [4] hanno una formazione locale e tutt’al più nella loro qualifica richiamano la nomina" [5], è altrettanto vero che la supposta formazione locale rimane avvolta nella nebbia [6] e che talune stranezze nell’alternanza delle intitolazioni danno adito a qualche dubbio: non è facile spiegare, infatti, come mai rogatari che hanno rivendicato fino a un certo momento la loro educazione professionale nel palatium, rinuncino da quel momento in poi a far valere il loro titolo [7]; e riesce poco chiaro anche il caso contrario, cioè di rogatari che iniziano la loro attività come notai senza specificazione alcuna, e solo in un secondo momento si qualificano del Sacro Palazzo, quasi avessero affrontato una sorta di corso di perfezionamento a professione già avviata [8]. Va comunque tenuto presente che se nella prima metà del secolo ben il 58,2% dei rogatari bergamaschi rivendica la propria relazione col palatium, nella seconda metà la percentuale scende fino al 15%. Quel che si può affermare con sicurezza è che non vi sono differenze strutturali o di dettato tra i documenti dovuti a redattori dell’una o dell’altra categoria, così come non ve ne sono tra quelli rogati da semplici notai e quelli redatti da notai che si qualificano anche come giudici.

Prima di ogni ulteriore riflessione bisognerà vedere da vicino chi e quanti sono questi notai. Eccone dunque la lista, in ordine cronologico secondo la prima documentazione dell’attività di ciascuno [9].

ARIBALDUS I not. s. pal.: 1002 ott. - 1025 set. 4 (I, nn. 1 ,23 ,43 ,75); Bergamo.

LANFRANCUS I not. s. pal.: 1003 mar. 18 - 1019 (?) ott. (I, nn. 2, 7, 14, 51) [10], iud. s. pal.: 1022 gen. - 1033 mar. (I, nn. 61, 62, 113), not. et iud. s. pal.: 1032 (?) mar. 8 (I, n. 105); Bergamo, Isione, Lallio.

LIUTEFREDUS I not. et iud. s. pal.: 1004 (?) gen. - [1008 - 1053] mag. (I, nn. 3, 8, 27, 28, 253); Bergamo, Cerete.

LAZARUS not. s. pal.: 1004 mar. - 1005 apr. (I, nn. 4, 5), not. et iud. s. pal.: 1009 giu. - 1014 mar. 30 (I, nn. 260, 25, 29, 35); Bergamo, Zanica.

ARNULFUS not. s. pal.: 1005 ago. - 1015 feb. 23 (I, nn. 6, 36, 37); Aline (Oleno?).

BRUNINGUS not. et iud. s. pal.: 1006 mag. [1-14] (I, n. 9); Azzano S. Paolo.

AMBROSIUS not. s. pal.: 1006 ago. 24 (I, n. 10); Cardella.

ILDEPRANDUS I not. et iud s. pal.: 1007 mar. (I, n. 11); Decimano.

GARIBALDUS I not. et iud.: 1008 mar. (I, nn. 12, 259); Levate.

AMELBERTUS not. s. pal: 1008 giu. (I, n. 13); Tresolzio (Carobbio).

ANDREAS I not. s. pal. : 1010 mar. (I, n. 16); Suisio.

VUARIBERTUS not. s. pal.: 1010 apr. (I, n.17); Suisio.

TEODALDUS, TEUDALDUS not. et iud s. pal: 1010 (?) apr. - 1020 set. 15 (I, nn. 18, 55), not. s. pal.: 1011 mar. (I, n. 22); Villongo, Bergamo.

LANDEFREDUS I not. et iud. s. pal.: 1010 mag. [1 - 14] (I, n. 19); Padergnone (Zanica).

GISELBERTUS I not.: 1010 mag. (I, n. 20); Levate [11].

ARDERICUS I not. s. pal.: 1011 dic. - 1033 giu. (I, nn. 24, 32, 100, 115); Bergamo.

ARNALDUS I not.: 1012 mag. 19 - 1041 mag. 3 (I, nn. 26,175); Lallio, Oxumate [12].

LANFRANCUS II not. et iud. s. pal.: [996 - 1012] - 1013 nov. 14 (I, nn. 30,31); Bergamo.

LANDEFREDUS II not. et iud.: [1013] nov. (I, n. 33); Bergamo.

ADAM I not.: 1014 feb. 24 (I, n. 34), not. s. pal: 1015 apr. 24 (I, n. 39); Bergamo.

VUALDO not. domni imper.: 1015 mar. (I, n. 38); Albegno (?).

GARIBALDUS II not. s. pal.: 1016 gen. (I, n. 40), not.: 1016 apr. (I, n. 41); Bergamo.

GARIBALDUS III not. s. pal.: 1017 mar. 25 (I, n. 44); Bergamo.

PETRUS I not.: 1017 ago. (I, n. 45); Albino.

VUILIELMUS I not. et iud. s. pal.: 1017 nov. - 1040 gen. (I, nn. 46, 49, 65, 256, 82, 116, 117, 119, 139, 146, 150, 153, 159); Bergamo, Bonate, Brembate Sopra, Bonate Sotto [13].

GISELBERTUS II not. s. pal.: 1019 giu. 23 (I, n. 50); Plorzano (Bergamo).

ANDREAS II not.: 1019 nov. (I, n. 52); not. s. pal: 1021 apr. (I, n. 58); Briolo, Curno.

SIGEFREDUS not. s. pal: 1020 apr. 14 - 1021 (?) mar. 17 (I, nn. 53, 54. 57); Bergamo, Brinianello.

GARIBALDUS IV not. et iud.: 1020 apr. (I, nn. 262, 263); Levate.

ARDERICUS II not et iud. s. pal.: [1020 o 1033] giu. 21 (II, n. 287); Vico Palaciolo.

PETRUS II not. s. pal: 1021 gen. 24 - 1026 lug. 30 (I, nn. 56, 60, 63, 67, 70, 257 ‘placito’); not. et iud. s. pal.: 1027 dic. 27 - 1032 nov. 18 (I, nn. 77, 79, 97, 103, 110); not et iud.: 1033 feb. 11- 1053 lug. 30 (I, nn. 111, 124, 127, 134, 138, 140, 142, 148, 149, 156, 169, 174, 178, 179, 275, 181, 183, 189, 193, 200, 218, 238); Bergamo, Monasterolo del Castello, Grumello del Piano, Costa Mezzate, Calfe (S.Tommaso de’ Calvi), Mapello, Calcinate [14].

BONEFACIUS not. s. pal.: 1023 gen. 26 (I, n. 64); Medolago.

LANFRANCUS III not.: 1023 ott. 23 (I, n. 66); Cortenuova.

PETRUS III not. s. pal.: 1024 mar. (I, n. 68); Torre di Calusco (?).

IOHANNES I not.: 1024 apr. (I, n. 69); Urgnano.

GARIBALDUS V not. et iud. s. pal.: 1024 mag. 23 - 1032 (?) apr. 7 (I, nn. 71, 86, 87, 94, 108), not. et iud.: 1035 gen. 3 - 1068 gen. 7 (I, nn. 121, 129, 145, 271, 152, 160, 163, 165, 166, 170, 180, 187, 199, 201, 202, 204, 205, 208, 213, 216, 224, 231, 239, 240, 252; II, nn. 6, 16, 27, 33, 34, 74); Bergamo, Calcinate, Marne (Filago), Costa Mezzate, Palosco, Zanica, Bonate Sotto [15].

IOHANNES II not. s. pal.: 1025 apr. 4 - 1026 (?) feb. 7 (I, nn. 72, 74); Calcinate.

GISELBERTUS III not el iud. s. pal.: 1026 giu 6 (I, n. 265), Madone.

LANTERI not. et iud. s. pal.: 1027 nov. (I, n. 76); Cortenuova.

LANFRANCUS IV not. s. pal.: 1028 feb. (I, n. 78); Bergamo.

ARIBERTUS I not. s. pal.: 1028 mar. 31 - 1041 gen. (I, nn. 80, 88, 90, 96, 102, 106, *107, 135, 136, 137, 143, 144, 154, 155, 171); not.: 1050 mar. - 1051 giu. (I, nn. 222, 227, 236, 246, 250, 282) [16]; Bergamo, Calcinate, Sosciaco, Zanica, Scano (Valbrembo).

TUNIBERTUS not. s. pal: 1028 apr. 3 (I, n. 81); Mercato di Terno.

PETRUS IV not. et iud. s. pal.: 1028 ott. (I, n. 83); Calusco.

ADAM II not. et iud.: 1028 nov. - 1031 ago. (I, nn. 84, 101); Sforzatica, Mariano al Brembo.

ADELBERTUS not. s. pal: 1029 gen. (I, n. 85).

GISELBERTUS IV not. s. pal. 1029 giu. - 1040 apr. 11 (I, nn. 89, 164); Medolago, Chiuduno.

TODILO not. et iud. s. pal.: 1030 feb. (I, n. 91); Brembate Sopra.

ARIPRANDUS I not.: 1030 ago. (I, n. 92); Urgnano.

PETRUS V not.: 1030 set. 30 (I, n. 93); Bergamo.

RICHARDUS I not. et iud. s. pal.: 1031 mar. 11 (I, nn. 98, 99); Sosciaco (Calcinate).

GISELBERTUS V not. et iud.: 1031 dic. - 1037 nov. (I, nn. 269, 270); Levate.

PETRUS VI not. et iud. s. pal.: 1032 gen. (I, n. 104); Bergamo

PETRUS VII not.: 1032 nov. 4 (I, n. 109); Durbego

VUIDUS not.: 1033 feb. (I, n. 112); Publica (Oleno?).

IOHANNES III not. s. pal.: 1033 (?) apr. (I, n. 114); Cadenne.

GISELBERTUS VI not. s. [pal.]: 1034 (?) feb. (I, n. 118); Terno d’Isola.

PETRUS VIII not. et iud. s. pal: 1034 giu. (I, n. 120); Bergamo.

BENEDICTUS I not. s. pal: 1035 gen. - 1036 feb. (I, nn. 122, 141); Castegnate (Terno d’Isola), Solza.

GANDOLFUS, GANDULFUS not.: 1035 feb. 26 - 1044 mar. [29] (I, nn. 125, 126, 128, 130, 132, 167, 190, 194); Calcinate, Bergamo.

PETRUS IX not.: 1035 (?) apr. 6 (I, n. 131); Romano di Lombardia.

AUPRANDUS not. et iud. s. pal.: 1035 (?) apr. (I, n. 133); Nembro.

RIHIZUS not.: 1038 feb. - 1057 feb. (I, nn. 147, 157, 247); Albino, Bergamo, Nembro.

BENEDICTUS II not.: 1039 ago. (I, n. 158); Bergamo.

ARIBOLDO not.: 1040 mar. 5 (I, nn. 161, 162); Balbiaco (Calcinate).

GISELBERTUS VII not. s. pal.: 1040 apr. 11 (I, n. 164); Chiuduno.

ALBERTO I not.: 1040 apr, - 1040 mag. (I, nn. 272, 275); Levate.

ARIPRANDUS II not. s. pal.: 1040 mag. (I, n. 168); Eclesia S.Erasmi.

GISELBERTUS VIII not.: 1041 gen. (I, n. 172); Colonia.

ARIBALDO not.: 1041 feb. 16 - 1047 mag. 15 (I, nn. 173, 177, 184, 185, 186, 211); Calcinate, Sosciaco.

LANFRANCUS V not.: 1041 mag. 23 - 1092 apr. (I, nn. 176, 191, 217, 230, 232, 235, *237, 241, 243; II, nn. 1, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 54, 225, 59, 60, 62, 65, 66, 73, 229, 76, 231, 215, 216, 91, 237, 94, 238, 97, 240, 102, 114, 121, 245, 246, 137, 140, 145, 252, 176, 180); Bergamo, Grumello del Monte (?), Almenno, Paderno, Averte, Martinengo.

GISELBERTUS IX not. et iud.: 1041 dic. - 1051 lug. (I, nn. 276, 277, 280, 283, 284); Levate, Ronca.

IOHANNES IV not.: 1042 apr. - 1049 ott. (I, nn. 182, 206, 219); Bolgare, Amberete (Brusaporto), Plaza (Trescore Balneario?).

VUILLIELMUS II not. et iud. s. pal.: 1042 lug. 25 (I, n. 188); Castrum q. dic. Novum.

GISILBERTUS X not.: 1043 mag. 11 (I, n. 192); Calcinate.

ALBERTUS II not.: 1043 lug. (I, n. 278); Levate.

IOHANNES V not.: 1044 (?) mag. (I, n. 196); Bergamo.

ATTO I not.: 1045 gen. 24 - 1059 feb. 25 (I, nn. 198, 203, 210, 214, 215, 279, 229, 233, 234); Bergamo, Offanengo.

IOHANNES VI not.: 1046 mag. 25 - 1050 (?) gen. (I, nn. 207, 209, 220, 221); Bergamo, Azzano S. Paolo, Zanica.

GEZO not. et iud. s. pal.: 1048 mag. 19 (I, n. 212); Azzano S. Paolo.

IOHANNES VII not.: 1050 gen. 31 - 1078 apr. (I, n. 281; II, nn. 223, 226, 234, 235, 236); Levate.

ARIBERTUS II not.: 1050 apr. 9 - 1082 dic. (I, n. 223; II, nn. 61, 112); Mariano (Dalmine), Bergamo, Mozzo.

RIBOLDUS not.: 1051 (?) gen. 1 (I, n. 225); Cortenuova.

ALBERTUS III not.: 1051 mar. 3 (I, n. 226); Offanengo.

ATO II not.: 1051 apr. (I, n. 228); Gorlago.

ADALARDUS not. et iud. s. pal.: 1052 apr. 6 (II, n. 286); Maurisiollo.

PETRUS X not.: [1053 dic. 25 - 1054 dic. 24] - 1057 (?) giu. 29 (I, nn. 242, 248); Vuatingo, Bergamo.

ARNALDUS II not.: 1055 feb. - 1064 apr. (I, n. 244; II, nn. 5, 10), not. et iud.: 1064 apr.-1084 ott. (II, nn. 11, 19, 26, 30, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 57, 58, 227, 228, 72, 82, 86, 100, 101, 106, 107, 113, 244, 122, 136); Zanica, Lallio, Bergamo, Calcinate, Oleno, Azzano S. Paolo, Levate [17].

LIUTEFREDUS II not. et iud.: 1055 dic. - 1057 dic. (I, nn. 245, 251); Seriate.

ANDREA III not. s. [pal.]: 1057 giu. (I, n. 249); Suisio.

ILDEPRANDUS II not.: 1059 apr. 30 (II, n. 2); Mornico.

ARIBERTUS III not.: 1059 apr. - 1077 giu. (II, nn. 3, 55, 56, 68, 83); Bergamo, Casteneto Dodoni, Salto.

LIUTEFREDUS III not. et iud.: 1061 gen. (II, n. 4); Bergamo.

ALBERICUS not. et iud.: 1062 nov (II, n. 7), not. et iud. s. pal.: [post 1058 set. 20 - ante 1077 lug. 13] (II, n. 85); Almenno.

LANFRANCUS VI not.: 1063 feb. - 1078 mag. (II, nn. 219, 220, 36, 64, 88); Bergamo, Bonate, Almenno.

ANDREAS IV not.: 1063 mag. (II, n. 9); Curnasco.

ADAM III not. et iud. s. pal.: 1064 mag. (II, n. 12); Bergamo.

OSBERTUS not.: 1064 mag. (II, n. 221); OSBERTUS not. qui et UNGARO: 1070 (?) ago. (II, n. 224), OSBERTUS qui et UNGARO not.: 1074 nov. - 1077 ago. (II, nn. 71, 233); UNGARO not.: 1081 dic.- 1088 mar. (II, nn. 104, 126, 142, 144, 255, 155, 257); Scano al Brembo, Grumello del Piano, Bergamo, Curnasco, Curno, Bergamo - Borgo Canale.

ROLANDUS not.: 1065 gen. - 1081 feb. (II, nn. 222, 239, 241); Sabbio (Dalmine), Levate.

ARIBALDUS II not. et iud.: 1067 apr. 20 - 1068 set. (II, nn. 29, 40); Sosciaco.

PETRUS XI not.: 1068 giu. (II, n. 38); Bergamo.

PETRUS XII not. s. pal: 1069 apr. 8 - 1084 (?) mag. 2 (II, nn. 43, 96, 111, 115, 130); Gorlago, Isione.

OBIZO not. s. pal.: 1069 ago. 30 (II, n. 47); Casnigo.

ALGISUS not.: 1070 feb. (II, n. 48); Fara Olivana.

ARDERICUS III not. et iud.: 1072 ago. 19 - 1093 mag. (II, nn. 63, 214, 92, 217, 118, 125, 141, 156, 186), not.: 1073 nov. 12 (II, n.213); Bergamo, Almenno, Padergnana, Albano Sant’Alessandro, Zanica, Cologno al Serio, Calusco.

ARDERICUS IV not.: 1073 giu. (II, n. 67); Bergamo.

VUIDO not.: 1074 apr. (II, n. 69); Bergamo.

OTTO not. s. pal.: 1074 giu. (II, n. 70); San Damiano di Baragia.

ATTO III not.: 1075 gen. (II, n. 75); Bergamo.

ARDERICUS V not.: 1075 apr. - 1076 ago. (II, nn. 230, 80); Bergamo.

ANDREAS VI not.: 1075 dic. (II, nn. 78, 79); Urgnano.

PETRUS XIII not. et iud. s. pal.: 1076 set. 9 - 1093 dic. 9 (II, nn. 81, 189); Bergamo, Pedrengo.

IOHANNES VIII not.: 1077 giu. - 1098 mag. (II, nn. 84, 87, 89, 242, 103, 105, 110, 184, 270, 271, 273, 277, 278); Azzano S. Paolo, Stezzano, Bergamo, Zanica, Ghisalba, Levate [18].

OLRICUS not. s. pal.: 1077 (?) lug. - 1089 nov. (II, nn. 232, 95, 218); Seriate, Bergamo, Almenno.

ARNALDUS III not. et iud.: 1078 lug. (II, n. 90); [Bergamo].

IOHANNES IX not. s. pal.: 1079 (?) apr. (II, n. 93).

IOHANNES X not.: 1080 set. 27 (II, n. 98); Calcinate.

ATTO IV not.: 1081 mar. - [10]92 apr. (II, nn. 99, 178); Bergamo.

ODELRICUS sublevita: 1081 ott. 19 (II, n. 243); [Bergamo].

LANFRANCUS VII not.: 1083 feb. - 1100 dic. (II, nn. 116, 119, 120, 123, 124, 128, 132, 133, 134, 135, 248, 143, 146, 254, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 161, 256, 163, 164, 166, 258, 168, 260, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 179, 182, 183, 263, 185, 187, 190, 266, 194, 199, 272, 276, 205, 279, 210, 283, 213); Bergamo, Stezzano, Almenno, Seriate, Torre Boldone.

IOHANNES XI not.: 1084 mag. - 1092 feb. (II, nn. 131, 262); Calusco, Bergamo.

IOHANNES, IOHANNI, IOHANNIE XII not. s. pal: 1084 nov. - 1094 (?) ago. (II, nn. 138, 139, 165, 191); Calcinate, Lisina.

UNGARO, UNGARUS not.: 1085 (?) mag. - 1094 genn. (II, nn. 253, 265); Bergamo.

PETRO XIV not.: 1085 ott. (II, n. 147); Verdello.

GIRARDUS not. 1086 feb. - 1098 gen. (II, nn. 249, 250, 251, 150, 275); Grumello del Piano, Bergamo [19].

RICHARDUS II not. s. pal.: 1088 lug. (II, n. 167); Sovere.

LANFRANCUS VIII not.: 1092 lug. (II, n. 181); Credacio.

AMBROXIUS, AMBROXIO II not.: 1093 apr. - 1095 mar. (II, nn. 264, 267); Levate.

AMBROSIUS III not.: 1093 ott. (II, n. *188); Albegno.

ARNALDUS IV not.: 1094 nov. - 1100 giu. (II, nn. 192, 193, 196, 268, 211); Bergamo, Castello.

GISELBERTUS XI not.: 1095 apr. - 1096 gen. (II, nn. 195, 198); Arcene, Bergamo.

LANFRANCUS IX not.: 1095 dic. 28 (II, n. 197); Romano di Lombardia.

LANFRANCUS X not.: 1096 feb. - 1100 ago. (II, nn. 269, 203, 212); Sombreno, Almenno, Bergamo.

OUBERTUS not.: 1097 feb. (II, n. 200); Almenno.

LANFRANCUS XI causidicus: 1097 [apr.] (II, n. 202); Bergamo.

LANFRANCUS XII not.: 1097 apr. - 1098 set. (II, nn. 201, 206); Bergamo.

ERDEMBALDUS not.: 1097 dic. (II, n. 274); Brembate Sopra.

UMFREDO not.: 1098 mar. (II, n. 204); Sombreno.

LANFRANCUS XIII not. et iud.: 1099 mar. 24 (II, n. 207); Verghi (Calusco).

ARDERICUS VI not. et iud.: 1099 apr. (II, n. 205); Bergamo.

LANFRANCUS XIV not.: 1099 dic. (II, n. 280); Castrum Lisnes.

UMFRIDUS not.: 1100 ott. (II, n. 282); Sabbio (Dalmine).

La documentazione frammentaria non consente di farsi un’idea della mole di lavoro svolta nel corso del secolo XI nel territorio di Bergamo da ciascun notaio, sia perché le carte superstiti sono ripartite tra i diversi nomi in maniera molto difforme, sia perché anche rogatari che risultano più prolifici non sembrerebbero poi molto impegnati, stando ai numeri di cui disponiamo, nella loro professione: di Lanfranco V si conservano ben cinquanlatre documenti, ma distribuiti nell’arco di cinquantun anni, testimonianza di una notevole longevità di carriera, ma non certo di una attività intensa; né molto più indicativi sono i cinquantaqualtro documenti di Lanfranco VII, contenuti bensì in un periodo più breve, diciassette anni, ma pur sempre di scarso rilievo con la media di poco più di tre documenti all’anno. Indizio di una attività di documentazione piuttosto intensa è semmai il numero rilevante di notai che operano lungo tutto il secolo: centoquaranta nomi (ma quanti ne sono andati perduti?) significano un ceto professionale piuttosto esteso e quindi una richiesta di prestazioni assai alta, che coinvolge numerose persone e non solo una élite di maggior prestigio, che pur vi sarà stata, anche se non credo debba riconoscersi in quei notai che sono chiamati a rogare, in casi particolari, pure fuori del territorio [20]. Una certa differenza, non già di preparazione tecnica ma di formazione remota, si può in linea di massima notare tra coloro che esercitano prevalentemente in città e coloro la cui attività si svolge invece soltanto nel contado: diversità che si manifesta in talune espressioni linguistiche e nella maggiore o minore regolarità delle forme grafiche, mentre rimangono identici la struttura documentaria e il formulario.

Se nulla sappiamo della formazione dei notai, poco o nulla sappiamo anche sulle fasi del processo di documentazione: i soli indizi disponibili, che consentono però niente più che ipotesi, sono costituiti, quando siano presenti, dalle annotazioni tergali di mano notarile che si incontrano nelle pergamene e che si possono raggruppare in tre categorie. La prima è rappresentata da note molto sintetiche che indicano solitamente l’oggetto del negozio, il nome dell’autore dell’azione giuridica e talvolta quello del destinatario [21]: risalgono verosimilmente al momento in cui il documento era stato completato e si può pensare che avessero solo lo scopo di individuare rapidamente tra le altre la pergamena da consegnare all’interessato quando questi, dopo un certo tempo dalla rogazione, veniva a ritirarla dal notaio. La seconda, più frequente nella prima metà del secolo, è rappresentata da poche parole che riportano i nomi dei testimoni, talvolta la data del documento ed eccezionalmente la natura dell’atto giuridico: costituiva presumibilmente l’appunto minimo raccolto nel momento in cui le parti adivano il notaio insieme con i testimoni per richiedere la stesura del documento; poiché ovviamente esso non era sufficiente per costruire l’intero discorso diplomatistico, bisogna ipotizzare la contemporanea consegna di altri dati essenziali (natura e oggetto dell’atto, localizzazione, configurazione ed estensione di immobili, clausole particolari), forse ricavabili da una o più carte precedenti esibite sul momento. La terza categoria è costituita invece da quelle che si possono già definire "imbreviature", anche se limitate agli elementi essenziali, senza alcuno sviluppo del dettato: ciò non significa, peraltro, che si debba supporre l’esistenza tra queste annotazioni e il mundum di una redazione intermedia recante il discorso ampliato, con la sola omissione delle clausole ceterate, dal momento che la rigidità del formulario, quasi mai aperto a variazioni, doveva consentire con quei semplici dati la costruzione definitiva dell’intero documento. Non sempre le "imbreviature" che si leggono sul verso delle pergamene si riferiscono al testo contenuto sul recto: spesso riguardano altri documenti che non sembrano avere con quello relazione alcuna; a volte sullo stesso dorso se ne leggono (purtroppo quasi sempre in maniera molto lacunosa) due, tre e anche quattro riferibili a negozi assai diversi tra loro quanto a oggetto e a contraenti. Allorquando conservano elementi cronologici, si può constatare che tali "imbreviature" sono di norma posteriori al documento contenuto sul recto, redatte a distanza anche di più di dieci anni [22]: ciò significa che la pergamena era stata consegnata al notaio come punto di riferimento per la redazione di un nuovo atto. Ma in qualche caso la data dell’annotazione è anteriore a quella della charta sul cui verso è riferita [23]: circostanza che sembrerebbe escludere l’ipotesi che fossero le parti interessate a fornire al notaio la materia scrittoria.

Dall’insieme degli elementi raccolti si può ipotizzare che il meccanismo della documentazione nel corso del secolo XI si svolgesse nel territorio di Bergamo nel modo seguente: le parti contraenti si presentavano al notaio insieme con i testimoni ed esponevano l’azione che intendevano compiere precisandone l’oggetto ed eventuali clausole particolari; il rogatario, attingendo alla propria riserva di pergamene, appuntava su una di queste (fosse o meno quella destinata alla stesura del documento in questione) i dati essenziali, che poi a breve distanza, forse il giorno stesso, sviluppava, eventualmente con l’ausilio di altre chartae esibite dalle parti, in una "imbreviatura" o meglio in una sorta di minuta molto succinta contenente tutti i dati essenziali per la redazione definitiva, alla quale avrebbe poi provveduto dopo un lasso di qualche giorno o qualche settimana. Non è possibile determinare il tempo medio intercorrente tra la rogazione e la consegna del documento, ma è probabile che variasse anche di molto, in relazione alla mole di lavoro del notaio e alla complessità del dettato, nonché alla disponibilità di quei testimoni (ecclesiastici, giudici, notai) che normalmente sottoscrivevano in maniera autografa e che pertanto dovevano nuovamente intervenire a redazione ultimata.

La tipologia documentale nel territorio di Bergamo si riduce, ancora per tutto il secolo XI, a due sole categorie [24]: la charta o chartula (raramente designata come pagina e solo eccezionalmente come scriptum), e il breve [25], la prima finalizzata ad attestare i passaggi di proprietà, il secondo, che fa la sua comparsa proprio nel corso di questo secolo, a documentare azioni accessorie rispetto al negozio principale (soprattutto investiture e refute).

La charta mantiene praticamente intatta la struttura dei secoli precedenti, forte di un formulario consolidato che, in relazione alla natura dell’atto giuridico documentato, ripete nel testo le stesse espressioni con una rigidità quasi assoluta [26] e comunque presenta sempre identici, quali che siano i negozi attestati, protocollo ed escatocollo: conviene dunque esaminare preliminarmente la struttura di queste parti.

Il protocollo si apre con un segno che viene ripetuto a chiusura del documento prima della formula della completio [27], segno che risulta essere distintivo di una categoria sociale, quella appunto degli scrittori dei documenti, tanto che esso ricorre accanto alle sottoscrizioni di notai (e molto spesso anche di giudici) pur quando tali personaggi figurano come testimoni e non come rogatari. Già nel secolo precedente esso aveva preso, nell’architettura del documento, il posto dell’invocazione simbolica, sostituendo così molto spesso la croce o il chrismon o il Labarum. È costituito dalla combinazione monogrammatica dei segni tachigrafici sillabici per no-ta-ri-us [28], più o meno fedelmente riprodotti (in un’epoca nella quale il loro significato originario era ormai per lo più sconosciuto anche a chi vi faceva ricorso), arricchita da motivi ornamentali generalmente costituiti da nodi o fiocchi legati tra loro [29], secondo una struttura che secoli dopo troverà largo impiego in araldica.

La presenza del signum iniziale nei documenti originali in forma di charta è sistematica; non viene invece riprodotto nelle copie semplici, mentre quello che figura nelle copie autenticate va ovviamente riferito non al rogatario del documento ma al notaio che produce l’exemplum.

Al signum tabellionatus , o a quello proprio del singolo notaio, segue per lo più nel protocollo delle chartae una invocazione verbale, che nella maggioranza dei casi è espressa con la formula "In Christi nomine", già presente in maniera sporadica alla fine del secolo IX e nella prima metà del X e poi largamente diffusa nella seconda metà di quest’ultimo, allorché sostituisce in maniera sempre più cospiscua la dizione "In nomine Domini", destinata ad offrire maggior resistenza in altri territori lombardi. Anche nel Bergamasco, tuttavia, la formula "In nomine Domini" sopravvive nel corso del secolo XI presso alcuni notai: se ne conoscono una trentina di casi, l’ultimo dei quali è dell’aprile 1068 [30].

Si conservano nell’uso anche altre invocazioni, ma in maniera molto episodica. Dell’espressione "In nomine domini Dei eterni", di cui sono noti quattro esempi lungo il secolo X, si registrano undici casi tra l’agosto 1005 e il 2 maggio 1084 [31]. Limitata al trentennio iniziale del secolo è la formula "In nomine domini nostri Iesu Christi" della quale ricorrono sette evenienze tra il marzo 1007 e il febbraio 1026 [32]: precedentemente si erano avuti due soli casi nella seconda metà del secolo X. È forse dovuta a influenza pavese l’invocazione più ampia "In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi", già documentata in pochi casi tra la fine del secolo IX e il corso del X e della quale si registrano nove ricorrenze nella prima metà dell’XI, tra il 22 febbraio 1014 e il 6 aprile 1035 [33]. Del tutto eccezionale è la formula che si legge in un documento del 13 giugno 1068 [34], privo di sottoscrizione notarile, che ripete, sia pure con uno strano lapsus, l’invocazione trinitaria: "In nomine sancte et individue eternitatis (sic)": se ne conosce solo un altro caso, proprio alla fine del secolo X, nell’anno 1000 (ma con la dizione corretta "Trinitatis") [35] e credo ci si debba vedere un richiamo diretto, sporadico e individuale, alla formula ricorrente nei diplomi imperiali.

È importante sottolineare che la presenza di queste espressioni meno comuni non è da collegare all’uso di formulari diversi, in quanto la struttura delle chartae che ne danno attestazione non si discosta in nulla da quella dei documenti nei quali ricorre la formula "In Christi nomine" e gli stessi notai che vi fanno a volte ricorso adoperano in altre circostanze la dizione più frequente.

Nella partizione del protocollo, tuttavia, l’invocazione verbale non rappresenta un elemento indispensabile, e pertanto si incontrano documenti nei quali tale formula non ricorre; per lungo tempo ciò si verifica soltanto quando la data dell’anno è espressa secondo l’era cristiana [36], forse perché si riteneva sufficiente ad esprimere il concetto di invocazione alla divinità il richiamo al nome di Cristo contenuto nella datazione: ma nel corso del secolo XI, via via che l’uso dell’era cristiana prende sempre più piede, si afferma anche l’uso della formula di invocazione correlata con quella e soltanto verso la fine del secolo si hanno di nuovo esempi di chartae datate con gli anni ab incarnatione prive di invocazione [37].

Ultimo elemento del protocollo è la data cronica che comporta di norma anno, mese (con eventuale indicazione del giorno) e indizione. All’inizio del secolo e fino alla morte di Enrico III, l’anno è indicato per lo più, secondo la tradizione tardo - romana, in base all’era del sovrano, re d’Italia o imperatore d’Occidente, calcolando come giorno di partenza quello dell’incoronazione: la formula contiene nome e titolo del regnante, con accenno alla natura divina del suo potere [38] e l’espressione "anno regni (o imperii) eius" seguito dal numero ordinale indicato a tutte lettere. Già in questa fase, però, nei periodi di interregno o quando la situazione politica lascia incerti sulla legittimità di un regnante, si ricorre all’era cristiana: così dopo i primi documenti datati con gli anni di re Arduino, quando l’incoronazione regia di Enrico II produce un clima di confusione, si hanno da principio carte con gli anni "ab incarnatione Iesu Christi" e poi per qualche tempo alternanza di datazione tra era del regno del nuovo sovrano ed era cristiana. L’orizzonte si chiarisce con la coronazione imperiale di Enrico II del 14 febbraio 1014 e con il nome dell’imperatore risultano datati tutti i documenti fino alla morte di lui, sopravvenuta il 12 luglio 1024. Il ripristino dopo tale evento del computo secondo gli anni di Cristo risulta questa volta più tenace poiché, con una sola eccezione [39], non si calcola mai l’era del regno di Corrado II, ma solo quella del suo impero, dall’incoronazione del 26 marzo 1027 fino alla morte (4 giugno 1039). A questo punto l’uso dell’era cristiana è però ormai consolidato: nei sedici anni di dominio di Enrico III solo un numero piuttosto esiguo di documenti porta il suo nome [40] e dopo la morte di lui (5 ottobre 1056) non si hanno più nel territorio di Bergamo documenti datati con l’era del regno o dell’impero.

L’era cristiana è espressa sempre con la formula "ab incarnatione", anche se in realtà in molti casi si tratta dei cosiddetti anni incarnationis vulgares, con inizio cioè al 25 dicembre, secondo lo stile della Natività. Quando invece alla formula corrisponde effettivamente lo stile enunciato, gli anni ab incarnatione sono calcolati secondo il computo fiorentino [41], con inizio dell’anno il 25 marzo in ritardo di due mesi e ventiquattro giorni rispetto all’uso moderno: rarissimi sono i casi nei quali la concordanza degli elementi cronologici si ottiene solo ipotizzando il computo pisano (inizio dell’anno sempre il 25 marzo, ma in anticipo di nove mesi e sette giorni sull’uso moderno) [42], e almeno per alcuni si può ragionevolmente pensare a una svista del rogatario piuttosto che ad una deviazione dall’uso più comune: non sembra comunque criterio sufficiente di giudizio la ricerca di un usus datandi di questo o quel notaio, poiché è accertato il ricorso a computi diversi da parte di uno stesso rogatario. La formula adoperata è "Anno (o anni) ab incarnacione domini nostri Iesu Christi (o "ab incarnacione eius" quando il nome di Cristo sia già presente nell’invocazione verbale) con il numerale ordinale in tutte lettere e in caso ablativo [43].

Il mese, quando non sia indicato anche il giorno, è espresso dal sostantivo mense seguito dal nome del mese al nominativo o al genitivo; si può notare che prevale il nominativo per i mesi da gennaio ad agosto, mentre è più frequente il genitivo per i mesi da settembre a dicembre: ma è solo una tendenza che non esclude variazioni. Quando invece è precisato anche il giorno, il criterio di massima è di seguire la successione numerica fino al quindicesimo giorno [44], tranne che per quelli fissati nel calendario romano come kalendae (primo del mese), nonae (5 o 7), idus (13 o 15) [45], e di computare invece i giorni mancanti fino alle kalendae del mese successivo per i giorni dal 16 in poi [46]. Il criterio è abbastanza costante, pur se non mancano eccezioni [47], tra le quali va segnalato l’uso, assolutamente sporadico, della consuetudo Bononiensis [48].

Manca nelle chartae qualsiasi riferimento al giorno della settimana.

Ultimo, onnipresente elemento cronologico è l’indizione, adoperata sia nello stile romano, con inizio dell’anno indizionale il 25 dicembre, sia anticipata al settembre precedente: lo scarso numero di documenti che recano l’indicazione del giorno non consente di stabilire se in tal caso lo stile adottato sia quello bizantino oppure quello bedano; per quest’ultimo farebbe propendere la circostanza che due documenti del novembre 1083, rogati da Lanfranco VII, registrano l’indizione anticipata settima [49], mentre altre carte dello stesso notaio, datate di settembre [50], non riportano l’indizione anticipata e quindi sono da ritenere anteriori al 24 di quel mese: ma potrebbe anche trattarsi di una consuetudine limitata a questo solo rogatario, e neppure per lui del tutto sicura, dal momento che oscillazioni tra stili diversi si constatano anche tra documenti dello stesso notaio.

Si discute se debba assegnarsi all’escatocollo la data topica, preceduta sempre dal participio "actum": riguardo all’impaginazione del documento, essa appartiene ancora al testo e ne costituisce la chiusa, ma secondo la costruzione logica del dettato, in quanto correlata con la data cronica del protocollo, rientra invece nell’escatocollo. Di questo fanno comunque parte le sottoscrizioni con i relativi signa, disposte secondo un ordine preciso. Apre la serie quella dell’autore dell’azione [51], che può essere autografa quando questi sia un ecclesiastico o un signore feudale o appartenga al ceto dei giudici e dei notai [52], oppure di mano del rogatario che traccia anche il segno, per lo più a forma di graticcio, e dichiara con una finzione giuridica che esso appartiene appunto all’autore [53]. Seguono poi, con la medesima distinzione tra forma autografa diretta e formula descrittiva ad opera del rogatario, le sottoscrizioni del mundoaldo, quando la legge ne preveda l’intervento, degli eventuali parenti che abbiano dovuto accertare la libera volontà dell’attore se minorenne o donna, e dei testimoni, talora distinti secondo la legge professata. Infine, a chiusura dell’escatocollo e dell’intero documento, la sottoscrizione notarile, con il caratteristico signum, la quale conserva fino alla soglia del nuovo secolo la formula della completio [54].

Il testo delle chartae varia in relazione alla natura dell’atto giuridico documentato, che si riduce sostanzialmente a quattro tipi: compravendita, permuta, donazione - sia tra vivi sia mortis causa - e promissio.

Nella chartula vendicionis figura sempre come attore l’alienante e la documentazione è incentrata sulla percezione del prezzo. Le parti sono individuate con nome, patronimico, eventuale soprannome, talora anche titolo o dignità o più raramente mestiere, e luogo di provenienza; se di legge diversa dalla romana l’autore fa quasi sempre professione della legge alla quale conforma le proprie azioni; allorché chi vende è una donna, si esplicitano il consenso del suo mundoaldo e la cognizione (noticia) che dell’atto hanno avuto i parenti più vicini i quali assistono al negozio accanto ai testimoni. Il testo si apre con una notificatio che suona: "Constat me (o nos) … accepisse, sicuti et in presentia testium manifesto sum (o manifesti sumus) qui accepi (o accepimus) a te (o a vobis) … argentum denarios bonos solidos …, finitum precium pro …", cui segue l’oggetto della compravendita descritto nella sua sostanza con le eventuali res accessoriae, i suoi confini, la sua estensione. Assai di frequente dopo l’indicazione del prezzo si accenna all’incontro delle volontà con l’inciso "sicut inter nobis convenit"; è raro invece il dettato che prescinde dalla notificazione e presenta l’atto di ricevere il prezzo pattuito in maniera diretta [55]. Segue il trasferimento della proprietà [56] che si accompagna a gesti e formule particolarmente solenni se l’alienante professa la legge salica [57]. Il testo contempla poi la formula della defensio, cioè l’impegno del venditore a difendere in giudizio l’acquirente contro chiunque vorrà opporsi al di lui pacifico possesso della cosa venduta e a corrispondergli in caso contrario il doppio del valore della cosa stessa, stimato al momento del mancato impegno. Il formulario delle chartulae venditionis di cui sia autore un seguace della legge salica o alemanna prevede inoltre anche una "multa quod est pena" in denaro per l’alienante o i suoi discendenti che disattendano quanto stabilito nella parte dispositiva del documento o vogliano rivendicare diritti sulla cosa venduta. Infine il testo si chiude significativamente sull’affermazione che l’atto giuridico nasce dall’incontro delle volontà dell’autore e del destinatario: "quia sic inter nobis convenit"; tuttavia quando l’autore appartenga al clero, una clausola aggiuntiva esprime la rinuncia dell’autore stesso ad avvalersi della legge romana, in funzione del suo honos sacerdotii, per rinnegare il contratto; quando poi l’autore sia di legge salica il formulario, con un dettato che rivela non poche incertezze nella costruzione sintattica, ricorda anche la traditio chartae ad scribendum [58].

Talune vendite nascondono, com’è noto, la concessione di un prestito su pegno [59]: il prezzo versato costituisce la somma data in prestito, a garanzia della quale colui che la concede acquisisce il possesso di un immobile, che restituirà quando avrà indietro la somma stessa, con o senza interessi, secondo le modalità pattuite. Il fenomeno trova buona documentazione nel secolo XI anche nel territorio di Bergamo [60] dove in calce a carte di vendita strutturate secondo il formulario consueto si trova l’annotazione "Cartola ista pro pignore scripta. Terminum de supradictis denariis in festivitate …", o altra consimile [61].

Il testo dei documenti di permuta (cartula commutationis) si apre costantemente con una arenga che è la parafrasi di un passo del titolo De rerum permutatione del Codice giustinianeo [62]: "Commutatio bone fidei noscitur esse contractum ut vice emptionis obtineat firmitatem eodemque nexu obligant contrahentes (o contradantes)". La parte narrativa, che include sempre nomi, qualifiche e ogni altro elemento identificativo dei contraenti, è introdotta da una espressione che, accennato alla reciproca volontà di pervenire allo scambio dei beni, apre per lo più direttamente il discorso dispositivo [63], mentre in altri casi, meno frequenti e tuttavia abbastanza numerosi, narrazione e disposizione rimangono sintatticamente distinti [64]. Nel dettato della dispositio sono descritti minutamente prima i beni ceduti da una parte e poi quelli da questa stessa parte ricevuti e ceduti dall’altra [65]; allorquando la permuta avviene - come nella maggioranza dei casi documentati nelle nostre carte - tra un ente ecclesiastico e un privato, è sempre il rappresentante dell’ente ecclesiastico che figura come attore e si cautela sul vantaggio che il cambio arreca all’ente stesso, "ut ordo legis deposcit", facendolo verificare da un missus di sua fiducia coadiuvato da tre boni homines estimatores. Le clausole dispositive menzionano la traditio dei beni dall’una all’altra parte, la defensio e l’obbligo a non avanzare rivalsa sui beni ceduti, a pena del doppio del valore dei beni stessi. Anche nelle cartulae commutationis il contraente del ceto ecclesiastico si impegna a non far ricorso alla legge romana per inficiare il contratto stipulato. A chiusura del testo c’è menzione dei due esemplari redatti a documentazione della permuta [66]; nell’escatocollo tra le sottoscrizioni figurano sempre quelle del missus e dei tre estimatores. Da questa struttura si differenziano, soprattutto nella narratio, tre documenti di permuta nei quali figura come contraente un famulus della basilica di S. Alessandro, che in quanto tale deve ottenere l’autorizzazione del vescovo a contrarre il negozio [67]: la parte narrativa indugia infatti a descrivere la petizione rivolta al presule e l’accoglimento della stessa.

Il formulario delle carte di donazione si presta sia alle donazioni tra vivi [68], sia alle donationes mortis causa [69], e diversamente dal dettato delle permute, costruisce il discorso in forma soggettiva, sia che presenti il donatore ad apertura del testo, prima dell’arenga, sia che lo nomini dopo questa. Nel primo caso, al nome dell’autore, preceduto dal pronome Ego (o Nos), segue una caratteristica notificatio che ricorre anche in altre tipologie documentarie: "presens presentibus dixi", la quale però non introduce una narrazione o un dispositivo, bensì l’arenga; nel secondo è il proemio ad aprire il testo e successivamente si incontra la dispositio introdotta dalla formula "Ideo ego …". Altra caratteristica è la varietà delle arenghe, alcune delle quali convivono negli stessi anni. La più antica, e anche la più diffusa, è "Quisquis in sanctis ac venerabilibus locis de suis aliquid contulerit rebus, centuplum accipiet et insuper, quod melius est, vitam possidebit eternam" [70]. Ma già nel 1012 ci si imbatte in un’altra [71] che non sembra aver avuto molta fortuna: "Quod ad meritum anime mee pertinere potest, necesse est mihi semper illud agere ut in hoc et in futuro seculo plenam apud omnipotentem Dominum maximam possim consequi mercedem". Undici anni dopo ancora una nuova [72]: "Dominus ac redentor noster animas quas condidit ad studium salutis semper invitat, unde quisquis pro eius amore aliquid de suis rebus in sanctis ac venerabilibus locis contulerit, iusta eiusdem Auctoris vocem in hoc seculum centuplum accipiet et insuper, quod melius est, vitam possidebit eternam", e nel 1036 un'altra ancora [73]: " Dum homo in hoc seculo advixerit de anima sua semper cogitare debet, ut quandoque Dominus de hoc seculo vocare iusserit non de neglegentia iudicetur sed de bono dispositio gratuletur ul pius" [74].

Limitato, parrebbe, ad un solo esempio è un altro proemio del 1046 [75]: "Dominus omnipotens ac redemptor noster animas quas Christus condidit ad studium salutis semper invitat". Risultato della tendenza alla rarefazione e alla semplificazione delle arenghe nella documentazione privata sono da un lato la formula "Vita et mors in manu Dei est", usata non come introduzione ad un proemio più ampio, ma in assoluto [76], e dall'altro l'assenza, ridotta per altro a pochi casi, di qualsiasi arenga [77] soprattutto in carte di donazione che indugiano nella narratio per esporre il modo di acquisizione del bene donato: è singolare la circostanza che in questi ultimi sopravvive la formula di notificazione "presens presentibus dixi", ma non l'arenga che quelle parole annunciano [78].

Il nesso tra il proemio (oppure, quando questo manchi, tra il nome dell'autore) e il seguito del testo è dato dalle espressioni "et ideo" o "manifestimi est mihi … eo quod"; l'oggetto della donazione è descritto nelle sue particolarità, inclusi, quando trattasi di immobili, luogo, confini e misure; clausole particolari precisano, se del caso, i tempi e i modi del trasferimento del bene dal donatore al donatario, mentre tra le pene previste per chi non osservi quanto disposto si trova, sia pur raramente, una sanzione spirituale accanto a quella pecuniaria [79]. Anche nelle carte di donazione ci sono in fondo al testo il riferimento alla traditio ad scribendum soprattutto, ma non soltanto, allorquando l'autore professa la legge salica, e la rinuncia ai benefici previsti dalla legge romana in favore di sacerdoti o chierici quando chi fa la donazione appartenga al clero.

Una caratteristica limitata a questa categoria di documenti, e in essa ad alcuni soltanto che hanno come destinatari enti ecclesiastici, è rappresentata da una sorta di inscriptio che già nel protocollo, subito dopo la data, menziona la chiesa o l'istituzione che beneficia del dono [80]: introdotta, come è probabile, ad imitazione di diplomi sovrani, obbedisce evidentemente all'intento di conferire all'atto scritto maggiore solennità.

La cartula promissionis costituisce una specie di documento collaterale ad altro documento (particolarmente a carte di vendita) [81] con il quale nella maggioranza dei casi l'autore (o più spesso l'autrice, poiché si tratta quasi sempre di donna) promette di non contestare il diritto di proprietà o di non arrecare molestia ai beni acquisiti da altri attraverso un contratto da costui stipulato con persona legata all'autore da vincoli di parentela (per lo più il marito), ovvero di assolvere a certi obblighi che discendono da un precedente contratto [82]. Il dettato che, in forma soggettiva, si apre a volte con l'indicazione del destinatario [83], altre con quella dell'autore [84], espone con una certa ridondanza di espressioni gli obblighi che il promettente assume o la sua rinuncia ad agere, causare o contradicere il destinatario e i suoi eredi, in relazione a un determinato bene che viene descritto con tutti i suoi dati di identificazione: qualora gli impegni non siano rispettati, l'autore sarà tenuto a corrispondere alla parte lesa altro bene di valore doppio di quello in questione oltre ad una penale in denaro. L'aspetto più caratteristico di questi documenti è nel fatto che colui che presta la promessa riceve in contropartita il launechild, che da tempo non figurava più nelle donazioni, mentre viene costantemente menzionato nelle cartule promissionis nella clausola finale del testo e spesso anche nella sottoscrizione dell'autore il quale attesta di averlo ricevuto.

Lo stretto rapporto esistente tra la promissio come documento succedaneo e la compravendita quale documento, per così dire, principale, risulta evidente già dalla circostanza che talora le due chartae sono contenute in una stessa pergamena [85], ma ancor più per il fatto che fin dagli anni trenta del secolo comincia a venir meno l'esigenza di fare della promissio un documento a sé [86], preferendosi aggiungere l'impegno dei familiari dell'alienante a rinunciare ad ogni pretesa sul bene venduto in calce alla cartula venditionis, mediante una annotazione di mano dello stesso notaio (ma non ulteriormente sottoscritta) che espone in modo succinto tale rinuncia, menzionando spesso la penale prevista e il launechild e riferendosi agli stessi testimoni della vendita [87]; nella seconda metà del secolo gli esempi di questo uso diventano assai numerosi, mentre si vanno rarefacendo, fino a scomparire del tutto, le refute espresse attraverso un documento che conservi integralmente le caratteristiche della charta: preludio a quel mutamento ulteriore che nel passaggio dalla charta all'instrumentum vedrà nel secolo XII l'oggetto delle promissiones inserito direttamente tra le clausole di garanzia del documento di compravendita.

Eccezionalmente alla struttura della cartula promissionis si ricorre anche per documentare vendite che nascondono prestiti su pegno: introdotta o meno dalla formula "presens presentibus dixi", la narrazione riferisce della vendita e della corresponsione del prezzo, mentre la dispositio concerne in un caso la promessa dell'acquirente di restituire al venditore, annullata ("cabsata et taliata"), la carta di quella compravendita se entro il termine stabilito avrà indietro la somma versata [88], e in un altro la convenientia intercorsa tra le due parti circa la restituzione della somma e l'annullamento della carta di vendita [89]; in entrambi i casi seguono le clausole consuete delle promissiones, compresa la menzione del launechild.

Struttura propria della charta si riscontra anche in tre documenti che, per la particolare natura dell'azione giuridica documentata, non rientrano completamente nel formulario consueto di una delle quattro categorie sopra esaminate. Il primo è un contratto agrario, una carta di livello rogata a Bergamo il 2 aprile 1058 [90]: dopo il protocollo, il testo si apre seguendo l'impostazione dell'antica precaria: "Peto ego … a te … uti mihi qui supra petitori dare ac prestare iubeati, sicut mihi et de presente prestitisti, ad abendum et laborandum seu censum rendendum libelario nomine usque ad annos viginti et novem expletis … id est pecia una de terra ..,"; segue la descrizione della terra, l'indicazione del prezzo e della pena e la clausola "Unde duo libelli uno tenore scripti sunt, quia sic inter nobis convenit. L'actum e l'escatocollo seguono in tutto lo schema delle altre chartae.

Il secondo documento è una carta di morgengabe del maggio 1098 [91]: l'impostazione è ovviamente la stessa che si riscontra nelle carte di donazione, ma al protocollo segue una sorta di inscriptio "Dulcissima mihi semper Alberga, filia …, sponsa mea" e quindi l'enunciazione dell'autore: "ego in Dei nomine…, sponsus et dator tuus, presens presentibus dixi"; non c'è arenga, ma la dispositio è preceduta da una parte narrativa introdotta da "Manifesta causa est, ecc."; mancano le clausole di defensio o penali e la cartula si conclude con l'escatocollo consueto.

Il terzo caso è rappresentato da un documento del 24 marzo 1099 con il quale il fondatore e priore di un monastero della S. ma Trinità nel territorio di Calusco, volendo ottenere su di esso la protezione immediata della Santa Sede, ne fa dono alla Sede stessa [92]. Il destinatario è indicato, subito dopo la data, in maniera solenne: "Sancte Sedis apostolice Ecclesie Beati Petri apostoli que est constructa in urbe Roma, ubi corpus sanctissimi eius requiescit"; quindi l'autore presenta se stesso e introduce, con la ben nota espressione "presens presentibus dixi", una arenga che si rifa al concetto consueto dell'opportunità di offrire a Dio doni graditi per assicurarsi la sua benevolenza, ma è concepita in termini diversi dal solito [93]; la parte dispositiva è particolarmente minuziosa poiché, oltre a descrivere le pertinenze, precisa anche tutti gli obblighi e le condizioni, nonché il censo annuo che il monastero si impegna a versare alla Sede apostolica; elaborate anche le clausole finali; non consueta per azioni di questa natura, ma suggerita evidentemente dall'opportunità, la redazione di "due cartule uno tenore scripte".

La tipologia documentale del breve si sviluppa nell'ultimo quindicennio del secolo per attestare azioni che erano affidate in precedenza alla cartula promissionis o rimanevano relegate in calce ad altri documenti: rappresenta la risposta all'esigenza di poter disporre di meccanismi procedurali più semplici quanto meno per comprovare azioni che non comportavano mutamenti di proprietà, e se è corretto vederne un precedente nel patto giurato del giugno 1068 tra i castellani di Calusco e gli habitatores di quattro località del castrum [94], possiamo ragionevolmente ipotizzare che la sua struttura si sia venuta elaborando nell'arco di un venticinquennio, tra il 1060 e il 1085. Al 1085 risale appunto il primo breve conservatoci per il territorio di Bergamo [95]: il dettato non è ancora quello che si affermerà ben presto in maniera, per così dire, canonica, ma la struttura è già ben definita; manca del tutto il protocollo e l'avvio è lo stesso che si trova in alcune chartae promissionis attestanti una refuta: "Tibi… ego in Dei nomine … ut non sit mihi … agere nec causare …"; alla fine del testo c'è la menzione del launechild e quindi la datazione con anno, mese e indizione. L'escatocollo comprende il ricordo dei testimoni preceduto dal signum collettivo, la sottoscrizione del notaio preceduta dal signum tabellionatus e la formula "rogatus scrisi" e infine la sottoscrizione del marito che esprime il suo consenso all'autrice. Ma tre anni dopo, nel luglio 1088 [96], anche il dettato del breve risulta definito in tutte le sue linee: assenza di signum iniziale e di invocazione; data spezzata tra inizio del testo, dove si indica il mese con la dicitura "una die que est in mense … in loco …", e fine, dove si menzionano anno e indizione e si richiama il mese [97]; menzione della pubblicità dell'atto con l'espressione "presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur" e richiamo alla sua simbologia con la formula "per fustem (o per lignum, o per lignum et pergamenam) que (o quem) in suis tenebat manibus"; esposizione dettagliata delle rinunzie fatte o dei beni dei quali si trasferiva il possesso, nonché dei diritti e doveri reciproci che ne scaturivano e delle pene previste per i trasgressori; il ricordo del launechild non è costante [98], senza che vi sia relazione con la natura dell'atto compiuto. L'elemento di maggior rilievo è dato però dall'escatocollo: eliminata la finzione dei signa manus dei testimoni, ci si limita a ricordarne i nomi ("Ibi interfuerunt…") prima o dopo la datazione finale; all'antica formula della completio notarile si sostituisce una sottoscrizione in cui il rogatario, tracciato il signum tabellionatus ed enunciati nome e qualifica, dichiara "ibi interfui et rogatus scripsi" (oppure "et hunc brevem rogatus scripsi") [99].

Si è detto in principio che gli indizi di una trasformazione nella struttura del documento e nell'istituto del notariato nel corso del secolo XI sono a Bergamo, e non soltanto a Bergamo, scarsi e piuttosto labili: e tuttavia non del tutto assenti.

L'affermarsi del breve come soluzione suggerita dalla prassi all'inadeguatezza di certe strutture documentarie tralaticie, che troviamo soltanto riflesse nei modelli negoziali del Chartularium Langobardicum, ma delle quali non conosciamo ancora il formulario a cui si conformano in maniera ossessivamente ripetitiva, indica che c'è attenzione ai mutamenti della società e ricerca di strumenti che vi corrispondano: certo non si pretende di dire che la soluzione nuova venga da Bergamo o dal suo territorio, ma se Bergamo è pronta ad accoglierla vuol dire che vi si manifestano gli stessi fermenti che altrove avevano prodotto la novità. E se nell'ultimo ventennio del secolo troviamo che i notai Arnaldo II, Girardo, Ungaro, Lanfranco XII [100] usano, sia pure eccezionalmente, sottoscrivere cartulae da loro rogate con la formula desunta dai brevi "rogatus scripsi" o "interfui et rogatus scripsi", si può ragionevolmente ritenere che almeno di quando in quando emergesse l'insofferenza per la completio divenuta vuoto simulacro di formalità cadute in disuso e che il notaio volesse esprimere in maniera più diretta e reale la propria capacità certificatrice con la circostanza di aver scritto personalmente il documento e addirittura di essere intervenuto nell'azione giuridica.

Se a questi elementi si aggiungono una certa cura nella costruzione sintattica e negli esiti grammaticali del discorso diplomatico e un'attenzione generalmente più sollecita all'equilibrio formale della scrittura notarile, è possibile scorgere i primi passi di una evoluzione che si mette in moto: ma siamo ai primi albori del Comune che già all'inizio del secolo XII porterà ai grandi mutamenti politici, istituzionali, sociali ed anche culturali, e conseguentemente nella documentazione renderà più spedito e irreversibile il trapasso dal vecchio regime della charta a quello del publicum instrumentum.

Alessandro Pratesi

Note

[1] Le considerazioni che seguono riguardano esclusivamente notai e documenti del territorio di Bergamo, richiamati in queste note con l'indicazione I e relativi numeri per i documenti pubblicati in Le pergamene degli archivi di Bergamo, II, 1, e II e relativi numeri per quelli editi in questo volume. Pertanto non si considerano, neppure nella lista dei rogatari, i documenti pur compresi nella presente edizione, redatti nei territori di Brescia (I, n. 47, del 1017 dic. 29, rogato a Clusane [Iseo] da Petrus not; II, n. 77, del 1075 giu., rogato a Palazzolo sull'Oglio da Teudaldo not. s. pal.), Pavia (I, n. 48, del 1017 dic., rogato a Pavia da Vualpertus qui et Adam not. et iud. s. pal.), Milano (I, n. 195, del 1044 mar., rogato a Pozzuolo Martesana da Radaldus not, s. pal.; II, nn. 51 e 52, del 1071 gen., rogati a Pantigliate da Vuilielmus not. s. pal.) e Cremona (I, n. 197, del 1044 ott., rogato a Offanengo da Iohannes not.; II, nn. 127 e 247, del 1084 apr 8, rogati a Crema da Auricus not. s. pal.; II, n. 129, del 1084 apr., rogato a Cremosano da Einricus not.; II, nn. 159 e 160, del 1087 mag. 1, e 162, del 1087 giu., rogati a Farinate [Capralba], ugualmente da Einricus not.; II, n. 172, del 1091 mar. 10, rogato a Crema da Iohannes not.; II, n. 284, del 1098 giu., rogato a Soncino da Iohannes not. s. pal; II, n. 281, del 1100 mar., rogato a Crema da Albertus not.). Sono invece indicati in nota, sotto i nomi dei rispettivi rogatari, i documenti redatti fuori dell'area bergamasca da notai che operano solitamente nel territorio di Bergamo inclusi nell'apposito elenco riportato più avanti.

[2] Lanfranco XI, nel 1097.

[3] Odelricus, il 19 ottobre 1081.

[4] Tra i rogatari bergamaschi del secolo XI si registra un solo caso, quello di Vualdo notarius domni imperatoris, nel marzo 1015: forse per affermare la sudditanza ad Enrico II e liberarsi da ogni sospetto di legame con Arduino, ormai deposto e prossimo a morire?

[5] NICOLAJ, Documento privato, p. 987.

[6] Non sembra possibile pensare all'episcopio, dal momento che non solo manca ogni cenno a nomine vescovili, ma gli stessi presuli ricorrono per i loro negotia a notai del Sacro Palazzo o a notai senza specificazione alcuna.

[7] Petrus II si sottoscrive notarius sacri palatii dal 24 gennaio 1021 al 30 luglio 1026 e notarius et iudex sacri palatii dal 27 dicembre 1027 al 18 novembre 1032: ma l'11 febbraio 1033 e poi di seguito fino all'ultimo suo documento, del 30 luglio 1053, soltanto notarius et iudex, come se la menzione del Sacro Palazzo avesse perso ogni connotato distintivo. Press'a poco nello stesso periodo Garibaldus V si qualifica notarius et iudex sacri palatii dal 23 maggio 1024 al 7 aprile 1032 (?), ma dal 3 gennaio 1035 al 7 gennaio 1068 abbandona il riferimento di prestigio dichiarandosi soltanto notarius et iudex. Allo stesso modo Aribertus I figura come notarius sacri palatii dal 31 marzo 1028 al gennaio 1041, ma soltanto come notarius dal marzo 1050 al giugno 1051. Diverso è il caso di altri rogatari che alternano la doppia titolatura di notarius et iudex e quella singola di notarius: Teodaldus è notarius et iudex sacri palatii nel 1010 e nel 1020, ma soltanto notarius sacri palatii nel 1011 (to. I, n. 22); Ardericus III figura quale notarius et iudex dal 1072 al 1093, ma in un documento del 1073 si qualifica solo notarius: trattandosi tutte e due le volte di attestazioni isolate inserite in due serie di titolatura doppia, è possibile che l'anomalia sia dovuta a semplice lapsus.

[8] Si tratta di Adam I notarius e Andreas II notarius nel secondo decennio del secolo e di Albericus notarius et iudex negli anni sessanta.

[9] L'elenco comprende: nome e qualifica del rogatario, date estreme entro le quali è documentata la sua attività (non sono presi in considerazione gli interventi in qualità di testimoni o di autenticatori di copie), numero progressivo di edizione dei documenti redatti da ciascuno, località nelle quali furono rilasciati i documenti: date e numeri sono in corsivo allorquando si riferiscono a documenti tramandati soltanto in copia per i quali, venendo a mancare la comparatio litterarum, non è possibile stabilire con sicurezza a quale tra due o più rogatari omonimi li si debba attribuire. I notai omonimi sono distinti da numeri ordinali anche in presenza di qualifiche diverse nonché di grafie differenti per nomi identici. Sono comprese nella lista, distinte conun asterisco, anche le falsificazioni, in quanto si presume che siano state costruite utilizzando un documento del rogatario di cui portano il nome.

[10] Non si può tuttavia asserire con assoluta certezza che il rogatario del n. 2 sia lo stesso dei numeri successivi.

[11] Potrebbe essere lo stesso che, con il titolo di notarius sacri palatii roga a Gallignano (Soncino, CR) il documento I, n. 15, del febbraio 1010.

[12] È dubbio che la località Oxumate sia da identificare con Usmate (MI), e quindi fuori del territorio bergamasco.

[13] Di sua mano è anche il documento I, n. 123, del 7 febbraio 1035, rogato in località Farfengo di Borgo San Giacomo (BS).

[14] Di sua mano è anche il documento I, n. 151, dell'll gennaio 1039, rogato in località Aguzzano di Orzinuovi (BS).

[15] Di sua mano è anche il documento I, n. 254, del [1023 ott. - 1058 set. 20], rogato a Padergnaga (BS).

[16] Non si può tuttavia escludere con certezza che il rogatario dei numeri successivi al 171, che si qualifica solo notarius, sia persona diversa da quello dei numeri precedenti.

[17] Di sua mano è anche il documento II, n. 15, del 1064 (?), rogato a Cremosano (CR).

[18] Di sua mano sono anche i documenti II, nn. 108 e 109, del marzo 1082, rogati a Crema.

[19] Di sua mano è anche il documento II, n. 117, del marzo 1083, rogato a Camisano (CR).

[20] Vuilielmus I, Petrus II, Garibaldus V, Arnaldus II, Iohannes VIII, Girardus, e forse anche Giselbertus I e Arnaldus I.

[21] L'espressione più comune è "Cartula de terra … (quam) fecit…".

[22] I, n. 248: "imbreviatura" del notaio Pietro X in data gennaio 1069 a tergo di un documento del 29 giugno 1057 (?) .

[23] I, n. 159: oltre gli elementi propri della permuta contenuta sul recto, del gennaio 1040, il notaio e giudice del Sacro Palazzo Guglielmo I verga l' "imbreviatura" di un documento del dicembre 1038; I, n. 229: il notaio Attone I, a tergo di un documento del 3 maggio 1051 presenta i dati di altri tre documenti, il primo dei quali reca la data del 29 ottobre 1050. Diverso, ma non meno interessante, è il caso dei documento I, n. 71, del notaio Garibaldo V con la data 23 maggio 1024, discordante dalla datazione dell'"imbreviatura" del documento stesso, riportata sul verso e attribuita a due mesi prima, 23 marzo 1024: l'uso del calendario romano per indicare il giorno ("decimo kalendas iunii" in un caso e "decimo kalendas aprelis" nell'altro) rende poco probabile l'ipotesi di un lapsus.

[24] Non, è possibile per Bergamo, e con riferimento al secolo XI, collocare il libellus in una categoria a sé, distinta dalla charta e dal breve, come ha fatto per Pavia BARBIERI, Notariato e documento notarile, pp. 49-50, 78-80: l'unico esempio conosciuto (I, n. 252) si presenta infatti con l'identica struttura della charta.

[25] Ci si riferisce qui al breve nella veste di vero e proprio documento secondo il significato che que sto vocabolo acquisisce nella diplomatica, e non al breve recordationis costituito da un semplice appunto, privo di valore probatorio, con l'inventario di possessi o di censi o di coloni e via dicendo.

[26] Tale rigidità, se da un lato si manifesta carente non riuscendo a piegarsi a soluzioni nuove di fronte a situazioni inattese (si confronti il documento II, n. 89, dove la cessione a titolo oneroso di un servo e di una serva viene rivestita del medesimo formulario usato per la compravendita di immobili), dall'altro consente di integrare con buona sicurezza documenti lacunosi anche per zone molto estese.

[27] È indicato nell'edizione con le sigle ST (= signum tabellionatus) mentre le sigle SN (= signum notarii) si riferiscono ai pochissimi casi nei quali il segno, distaccandosi dal modello stereotipato qui descritto, assume un carattere più strettamente personale (gli unici esempi si hanno nel tomo I, nn. 34,39 e 69; i primi due sono del notaio Adam I che adopera un signum ugualmente basato sulla tachigrafia sillabica, ma di diversa impostazione e di lettura incerta, il terzo del notaio Iohannes I il cui segno peraltro può essere rapportato a quelli consueti ma con una semplificazione dei tratti e uno strano capovolgimento della nota -ta-. Casi più numerosi, ma pur sempre limitati, si registrano in carte coeve redatte in territorii limitrofi a quello bergamasco). A proposito del criterio tecnico adottato per distinguere il diverso carattere dei segni, ci è stato mosso un appunto (NICOLAJ, Presentazione, pp. 53-54) per aver chiamato in causa, con riferimento al secolo XI, il tabellionato, quando "il termine di tabellione o è quello tralaticio e di prassi di zone romaniche alto medievali o corrisponde al concetto colto e di scuola del XII-XIII secolo": giustissimo, ma volendo distinguere tra il signum generico di tutta la categoria, segno che discende direttamente da modelli tabellionali altomedievali o addirittura tardoantichi, e i signa più personali di singoli notai, ci è sembrata questa la soluzione più adeguata, sia perché l'adozione delle sigle ST per indicare il segno che precede la sottoscrizione del rogatario (quale che sia il titolo che lo designa) risale a una norma di lontana ascendenza e generalmente accolta, sia perché, seppure soltanto nell'area romanica, esistono ancora tabellioni nel secolo XI (basti l'esempio di Roma) i quali, come i notai dell'Italia settentrionale, ricorrono a un segno comune, diverso da quello qui descritto ma uniforme e pur esso legato alla tachigrafia sillabica, che è evidentemente segno distintivo di categoria e non personale.

[28] COSTAMAGNA, Influenze tachigraftche; ID., L'alto medioevo, p. 250; l'autore (Influenze tachigrafighe, pp. 37-38), notando l'assenza dell'invocazione simbolica nei documenti dell'Italia settentrionale dalla seconda metà del secolo X fino al XII inoltrato, attribuisce al segno anche tale funzione, suggerita dalla somiglianzà tra la nota sillabica -ta- e una croce; ma la circostanza che tra i documenti del secolo XII si abbiano numerosi esempi di signa notarili non più tachigrafici nei quali non è possibile vedere adombrata una croce, senza che sia ripristinata l'invocazione simbolica, rende l'ipotesi non del tutto convincente e siamo più propensi a ritenere che il segno tabellionale all'inizio del documento prenda bensì il posto dell'invocazione simbolica, ma senza sostituirla nella funzione.

[29] Di norma un medesimo notaio tende ad arricchire il suo signum sempre con un numero uguale di elementi ornamentali, disposti nello stesso modo: ma non mancano esempi di qualche difformità da documento a documento di un medesimo rogatario, senza dover postulare per questo diversità di mani; tanto più che sporadiche differenze ricorrono talora anche nello stesso documento tra signum iniziale e signum preposto alla completio.

[30] II, n. 16.

[31] I, nn. 6 (1005 agosto), 31 (1013 novembre 14), 161 (1040 marzo) e 162 (1040 marzo 5), questi ultimi due dello stesso notaio Ariboldo, 164 (1040 aprile 11), 175 (1041 maggio 3); II, nn. 43 (1069 aprile 8), 96 (1080 marzo 31), 111 (1082 [?] novembre 30), 115(1083 [?] febbraio 8), 130 (1084 [?] maggio 2), tutti dello stesso rogatario, Petrus XII notarius sacri palaci.

[32] I, nn. 11 (1007 marzo), 16 (1010 marzo), poi tre di uno stesso rogatario, Sigefredus notarius sacri palacii: 53 (1020 aprile 14), 54 (1020 maggio 29), 57 (1021 [?) marzo 17) e infine due dovute a Iohannes II notarius sacri palacii.

[33] I, nn. 34 (1014 febbraio 24) e 39 (1015 aprile 24), entrambi di Adam I notarius, 45 (1017 agosto), 256 (1026 luglio 30), 66 (1023 ottobre 23), 104 (1032 gennaio), 109 (1032 novembre 4), 112 (1033 febbraio), 131 (1035 [?] aprile 6).

[34] II, n. 37.

[35] Le pergamene degli archivi di Bergamo, I, n. 186: ma è un documento vescovile che assume i caratteri del privilegio. Ovviamente non considero il falso del 928 circa (ibid., n. *74), pur esso presunto documento vescovile, con la bizzarra invocazione: "In nomine domini nostri Iesu Christi, sancte et individue Trinitatis".

[36] Ma con qualche eccezione: presenza contemporanea di invocazione verbale e anno "ab incarnatione" si ha per esempio nei documenti I, nn. 5, 6, 20, 72, 73, 74, 265, 158, 160, 161, 162, 163, 272.

[37] Per esempio II, nn. 196 (1086 ottobre), 264 (1093 aprile), 207 (1099 marzo 24).

[38] "Gratia Dei rex" o "gratia Dei imperator augustus".

[39] I, n. 256: 1026 luglio 30.

[40] I, nn. 219, 280, 220, 221, 281, 225, 226, 228, 283, 284; II, n. 286.

[41] Gli esempi sono più numerosi nella prima metà del secolo: I, nn. 173, 203-206, 210, 215 ecc.; II, nn. 16, 200 ecc.

[42] Per esempio II, nn. 81, 111, 121, 261.

[43] Eccezionale è la formula "Anni… sunt…." con il numerale ordinale anche in questo caso in ablativo: I, n. 164.

[44] La formula prevede il numero ordinale del giorno in ablativo come il successivo sostantivo die, quindi il genitivo mensis (in un solo caso [I, n. 100] de mense) seguito dal nome del mese, per lo più in genitivo ma in casi tutt'altro che rari anche in nominativo o in ablativo.

[45] Soltanto con riferimento alle kalendae si trova indicato con pridie il giorno anteriore, ossia l'ultimo del mese precedente; mai invece con postridie il giorno successivo (cf. I, n. 80: "secundo die kalendas aprelis"). Del tutto eccezionale è il riferimento alle none e alle idi per i giorni intermedi: I, nn. 70 e 105, quest'ultimo con la bizzarra formula "hoctavo idus intrante mense martius", strana contaminazione tra il calendario romano e la consuetudo Bononiensis.

[46] La formula corrente si presenta con l'ablativo del numerale ordinale, seguito o meno dal sostantivo die, con l'espressione kalendas quasi sempre in accusativo e infine con il nome del mese per lo più in genitivo, ma anche in nominativo e più raramente in accusativo.

[47] Per esempio I, n. 181: "quinto die mense augustus" anziché "nonis augusti".

[48] I, n. 31: "septimo decimo die exeunte mense novembris"; I, nn. 98, 99: "undecimo die intrante mense martius".

[49] II, nn. 123, 124.

[50] II, nn. 134, 135, 175, 254.

[51] Negli atti di reciproca obbigazione che prevedono due carte del medesimo tenore, ciascuno degli esemplari è sottoscritto da uno dei contraenti per essere consegnato all'altro.

[52] La formula ricorrente è in tal caso " … a me facta subscripsi" (cf., per esempio, I, nn. 6, 33, 48, 61, 70, 75, 81 ecc.). Eccezionalmente si riscontra un solo caso di sottoscrizione autografa di persona priva di qualsiasi qualifica (I, n. 38).

[53] La formula in tal caso cita di norma la tipologia del negozio e accenna alla rogazione: "Signum manus suprascripti … qui hanc cartulam vinditionis (o commutationis, o offersionis, o promissionis) fieri rogavit" (I, nn. 13, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 32, ecc.). Nel primo ventennio del secolo sono inseriti a volte nella formula la menzione della rilettura della carta in mundum fatta dal rogatario all'autore, con l'espressione "et ei relecta est" (cf. I, nn. 8, 9, 16 ecc.), o l'accenno alla riscossione del prezzo (per esempio I, n. 11) o anche al consenso dei mundoaldo nei confronti della donna attrice (per esempio I, nn. 10, 17).

[54] "(ST) … notarius scripsi, post traditam complevi et dedi", oppure, con richiamo al momento della rogazione, " … rogatus subscripsi, post traditam complevi et dedi". Il nome del notaio può essere preceduto dal pronome Ego, senza una regola precisa, dal momento che un medesimo rogatario a volte usa il pronome e altre volte lo omette. Se poi nel testo del documento c'è un riferimento alla traditio chartae con la citazione del nome del notaio a cui l'autore si rivolge, la completio si apre con le parole "Ego qui supra …": ciò avviene sempre quando il formulario si adegua alla legge salica (v. oltre, nota 58).

[55] Per esempio I, n. 9: "Accepi ego … ad te … arigentum denarios bonos …".

[56] "… presenti die in tua qui supra … aut cui tu dederis tuisque filiis vel heredibus persistat potestate, iure proprietario nomine habendum et faciendum exinde quicquid volueritis, sine omni mea qui supra venditore et filiis et heredibus meis contradictione".

[57] "Et insuper per cultellum, festucum notatum seu vuantonem et vuasonem terre adque ramum arborum ego ipse … tibi qui supra … exinde legiptimam facio traditionem et corporalem vestituram et me exinde foris expelli, vuarpivi et absaxito feci tibi et ad tuam proprietatem abendum vestitura tenente reliqui".

[58] Per esempio I, n. 6: "Pergamena cum actramentario de terra levavi, mihi Arnulfi notario tradidi et scribere rogavi, in qua subter confirmans testibusque obtullit roborandum"; I, n. 8: "Et pergamena cum atramentario et penna de terra levavi, Liutefredo notario et iudice tradidi ad scribendum et eam scribere rogavi; in qua subter confirmans testibusque obtulit roborandam"; I, n. 10: "Et bergameno cum actrementario de terra elevvans me paginam mihi Ambrosius notarius sacri palacii tradidi et scribere rogavi; in qua subter confirmans testibusque obtolit roborandam", ecc.

[59] Cf. VIOLANTE, Les prèts sur gage foncier.

[60] Per esempio II, nn. 86, 95, 112, 119, 120, 132, 137, 147, 272.

[61] Ovviamente si possono trovare in calce ai documenti, e non soltanto di vendita, anche annotazioni di altro tipo: così, per esempio, la nota a II, n. 144 ricorda che il venditore acquisì parte della terra ortiva oggetto della vendita mediante un'altra cartula venditionis; quella a II, n. 177 completa il testo della promissio con la clausola dell'obbligo di restituzione o di reintegro, e cosi via. Per le annotazioni in calce a carte di vendita che si riferiscono all'impegno della moglie del venditore a non rivendicare diritti su quanto alienato dal marito, v. oltre.

[62] C. 4, 64, 2.

[63] "Placuit itaque atque bona convenit voluntate inter… et… ut in Dei nomine debeant dare sicut a presenti dedit in primis ipse … eidem … commutatori suo in causa commutacionis nomine suo iure presenti die abendum, id est …".

[64] "… sicut a presenti dederunt ac tradiderunt sibi unus alteri vicissim in commutacione nomine. In primis dedit… eidem … in commutacione nomine presenti die suo iure abendum, id sunt…". Più rara è la formula semplificata "Placuit itaque et bona convenit voluntate inter … et … ut commutationes inter se facerent. In primis dedit ipse …".

[65] La formula insiste su una delle due parti, prima come cedente e poi come ricevente, presentandola quindi come autore del negozio: "In primis dedit ipse … Quidem ad vicem recepii ipse …".

[66] "Unde due cartule commutationis uno tenore scripte sunt".

[67] I, nn. 88, 90, 181.

[68] Denominate di preferenza cartulae offersionis.

[69] Per lo più designate come paginae iudicati o anche cartae ordinacionis, ma eccezionalmente anche testamentum (I, n. 109).

[70] In un caso (I, n. 109) il proemio prosegue: "et quia et mors in manu Dei est, melius est homini spe (così, ma si intenda "metu") mortis vivere quam spe vivendi morte subitanea preoccupari", parole che costituiscono, senza l'iniziale "et quia" e con l'inserzione di "enim" dopo "melius est" un'altra arenga a sé stante molto diffusa soprattutto nella seconda metà del secolo (cf. I, nn. 150, 179, 193, 200, 230; II, nn. 2, 12, 18, 38, 45, 46, 54, 81, 91, 121, 154, 173, 174, 178, 185, 190, 192, 199, 201, 202, 204, 206, 208, 276).

[71] I, n. 29.

[72] I, nn. 65, 123.

[73] I, nn. 140, 235.

[74] La stessa arenga si legge anche con premessa la massima "Vita et mors in manu Dei est" (I, n. 142) ricavata da un proemio più ampio (cf. nota 70).

[75] I, n. 206.

[76] II, nn. 28, 180.

[77] II, n.72.

[78] II, nn. 77, 90, 101, 107.

[79] I, n. 4 (assai lacunosa): "tunc Dei maledictio et sancte Agathe … inneterna suplitia per omnia, ut supra legitur"; I, n. 109: "Que omnia sub coniuracione Dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus Sancti, sancte Marie virginis, sancti Petri apostolorum principis, sancti Alexandri et sancti Vincentii omniumque sanctorum et sancte fidei nullus huius nostri testamenli violator existat disponimus … beatus vero Petrus apostolus, qui habet potestalem ligandi alque solvendi, cui hec omnia comisimus, huius nostri testamenti spontaneum violatorem dampnet"; I, n. 215: "Qui autem omnia sicut ic ordinavimus et staluimus si quis inrumpere aut violare presumserit, cum Iuda Domini proditori in infernum abeant et sit annadema (così) aramaretha (così) in eternum".

[80] II, nn. 63, 83, 131, 198, 216.

[81] In alcuni casi la promissio, pur costituendo documento a sé, è contenuta nella stessa pergamena che tramanda l'atto di vendita (cf. II, nn. 49 e 50, 249 e 250).

[82] cf. I, n. 158.

[83] "Tibi … ego in Dei nomine … spondo atque promitto ut amodo nullo unquam in tempore non habeam licentiam nec potestatem …" A volte si riscontra la stessa forma larvata di notificatio che caratterizza le donazioni: "Tibi… ego … presens presentibus dixi: promitto et spondeo etc." (cf. I, nn. 186, 212; II, nn. 32, 139).

[84] "Spondeo atque promitto me ego … tibi … ut amodo in antea non sit mihi (oppure non habeam) licentiam nec potestatem agere nec causare etc.".

[85] Per esempio I, nn. 98 e 99, 185 e 186; II, nn. 49 e 50, 136 e 141, 138 e 139, 159 e 160.

[86] I, n. 114, del 1038 (?) aprile.

[87] Nel documento II, n. 264 una ulteriore nota in calce riferisce la prestazione della guadia e la costituzione del fideiussore.

[88] I, n. 64.

[89] I, n. 141.

[90] I, n. 252 (cf. sopra nota 24).

[91] II, n. 278.

[92] II, n. 207. Il pontefice Urbano II, accogliendo la richiesta, con privilegio del 5 maggio 1099 (II, n. 209) includerà il monastero tra i beni allodiali della Santa Sede e lo prenderà sotto la propria protezione.

[93] "Dum pius ac redemptor omnipotens Deus homini in hoc seculo vitam concesserit, semper debet cogitare atque disponere quod acceptabile sit ei atque purum munus offerre, ut cum de hac vita migrare iusserit, non de negletis (così) iudicet, sed bonis operibus gratuletur".

[94] II, n. 37. II documento è incompleto, in quanto privo dell'escatocollo, e pertanto non si presta a un confronto globale con i successivi brevia, ma presenta nel protocollo, dopo il signum tabellionatus e l'invocazione verbale, solo parte della data cronica e precisamente mese e giorno (compreso, eccezionalmente, il giorno della settimana: "die veneris qui est terciodecimo die mensis iunii"), mentre anno e indizione sono segnalati in fondo al testo, di seguito alla data topica; la parte dispositiva espone direttamente quanto è avvenuto "presencia bonorum hominum", elencando con precisione diritti e doveri delle due parti contraenti senza i consueti orpelli di clausole formulari. In certo modo intermedio tra il breve e la cartula promissionis è anche il documento II, n. 141, del gennaio 1085 (contenuto nella stessa pergamena di II, n. 136), che contiene come unico elemento del protocollo un'invocazione simbolica rappresentata da un signum crucis; il testo inizia con l'espressione "promisione fecit" come nelle annotazioni in calce alle carte di vendita e contiene l'impegno delle autrici a non disturbare l'acquirente nel pacifico possesso dei beni acquisiti in seguito a compravendita stipulata con il loro suocero; enumerate le pene in caso di inadempienza, fa riferimento al launechild e si chiude con la datazione completa (anno, mese, indizione). L'escatocollo contiene la semplice notitia testium, senza signa, e la sottoscrizione del notaio con la formula "ibi interfui et subscripsi" seguita dalla data topica.

[95] II, n. 250.

[96] II, n. 167, investitura; cf. II, n. 203 (1098 gennaio), investitura, e II, n. 211 (1100 giugno), refuta.

[97] "Factum est hoc anno …, suprascripto mense, inditione …": l'anno è espresso con la formula "ab incarnacione" in [I, n. 11, ma con quella "anno Domini nostri Iesu Christi" in II, n. 167, e semplicemente "anno Domini" in II, n. 103.

[98] Si trova in II, nn. 167 e 211, ma non in II, n. 203.

[99] Specchio di un formulario già rinnovato ma non ancora consolidato è il documento II, n. 189, rogato a Pedrengo da Pietro XIII notaio e giudice del Sacro Palazzo il 9 dicembre 1093: inizia "Brevus (così) recordacionis de investitura quam fecit…" e si sviluppa secondo le linee del breve sopra descritte, ma dopo l'elencazione dei testimoni reca la data intera e l'indicazione topica preceduta da Actum e seguita dall'apprecazione Feliciter; la sottoscrizione notarile, preceduta dal signum tabellionatus adotta la nuova formula "rogatus scripsi et interfui".

[100] Rispettivamente nei documenti II, nn. 244, 249, 253, 206.

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