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Urbani papae II privilegium

1096 ottobre 16, Cremona.

Urbano II, con l'intercessione del vescovo di Brescia Arimanno, conferma a prete Arderico e ai fratres della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in luogo detto Oliveto, le regole canonicali, li pone sotto la sua tutela apostolica, conferma i loro possedimenti, concede loro la facoltà di eleggere il preposito senza alcuna ingerenza esterna e regola i loro rapporti con il vescovo di Brescia.

Copia semplice imitativa del sec. XIII, ASVat, FV, I, 1962 (SPO, 1) [C]. Nel verso solo annotazioni tarde.

Edizione: KEHR, Papsturkunden in Italien, V, pp. 323-326.
Regesti: KEHR, Italia Pontificia, VI, I, p. 319; GUERRINI, Di alcune chiese, p. 101 (alla data 1098 ottobre 16).
Cf. CENCI, L'archivio della Cancelleria, p. 286-7; STIPI, Invito a San Pietro in Oliveto, pp. 59-60; PANAZZA, L'arte romanica, p. 718 (nota 1); VIOLANTE, La Chiesa bresciana, p. 1043; BONINI VALETTI, La Chiesa, p. 37; FRUGONI, Arnaldo da Brescia, p. 6; SPINELLI, Ordini e congregazioni, p. 300 (nota 37); ANDENNA, Canoniche regolari e canonici, pp. 121-22; FAPPANI-TROVATI, I vescovi di Brescia, p. 91; FOGGI, Arimanno da Brescia, p. 105 (e nota 114); FONSECA, Medioevo canonicale, p. 176; BOSL, Das verhaeltnis von Augustinerchorherren, p. 440; NAVARRINI, Istituzioni e lotte politiche, p. 81 (nota 1).

Nell'esaminare il documento si coglie immediatamente l'intenzione del copista di imitare fedelmente l'antigrafo che ha a disposizione, in particolare per alcuni caratteri estrinseci del privilegio: il protocollo in litterae elongatae, la disposizione ariosa della scrittura, incorniciata da margini ampi e regolari, la riproduzione e la collocazione della Rota e del Benevalete - di modulo piuttosto grande e con accenni decorativi - negli spazi consueti, la posizione dell'escatocollo distanziata dal testo, cui probabilmente seguiva il sigillo. La conferma del vescovo Arimanno del 1099 (doc. 2) - anch'esso in copia - si trova nello spazio che segue l'escatocollo del privilegio, da quello separato soltanto per mezzo di un semplice segno di paragrafo. A proposito di questo secondo scritto, si può notare che - sebbene il nome del vescovo sia anch'esso in litterae elongatae - la forma è tutt'altro che solenne; inoltre l'incipit assolutamente anomalo: Et ego Arimannus, e la menzione del privilegio di Urbano II come privilegio suprascripto - senza la preoccupazione di indicare anche il nome del pontefice che lo aveva conferito - paiono prove convincenti del fatto che esso sia stato posto ab origine in calce al privilegio, e quindi il copista del secolo XIII che si accingeva a trascrivere, disponesse già delle due scritture su un'unica pergamena (con ogni probabilità era ormai deperdito l'originale di Urbano II). Inoltre, a evidenziare le numerose anomalie del documento, è necessario segnalare anche le sottoscrizioni - apposte sicuramente in tempi diversi - dell'arcivescovo di Milano, Anselmo IV (datata al 1100) e del legato apostolico Bernardo degli Uberti (non datata, ma da collocare negli anni fra il 1101 e il 1106, periodo in cui il cardinale Bernardo svolse la funzione di legato di Pasquale II), che trovano posto rispettivamente entro il corpo del privilegio papale la prima (nello spazio fra il testo e il rigo comprendente Rota e Benevalete), e in calce allo scritto di Arimanno la seconda. L'esigenza di assegnare ai due testimoni un posto nella traditio, ha portato a individuare cinque fasi successive attraverso le quali si è giunti alla definitiva confezione della presente copia:
1a fase: con l'intercessione del vescovo Arimanno, eletto al soglio episcopale di Brescia, ma non ancora consacrato - per la presenza in città di un altro vescovo di nomina imperiale, Oberto Baldrico - il papa Urbano II, nel 1096, concede privilegi alla nascente canonica di S. Pietro in Oliveto: abbiamo qui il privilegio pontificio in originale.
2a fase: nel 1099 il vescovo Arimanno, neo-consacrato, conferma il privilegio di Urbano II, aggiungendo nuove concessioni di diritti e di beni al cenobio agostiniano: a tale scopo dispone che il suddetto privilegio sia copiato su una nuova pergamena, la medesima che deve contenere il suo scritto, che egli stesso autentica, firmando di suo pugno: Ego H. manu mea firmavi et subscripsi. Ci troviamo di fronte a una copia autentica del privilegio papale, mentre lo scritto di Arimanno è in forma di originale.
3a fase: l'arcivescovo di Milano Anselmo quarto, alla vigilia della sua partenza per la criociata in Terrasanta, riunisce a Milano tutti i rappresentanti della chiesa diocesana e i vescovi delle diocesi suffraganee (cf. BARNI, Storia di Milano, pp. 239-40; ). Con ogni probabilità proprio in questa occasione conferma i privilegi per S. Pietro in Oliveto, apponendo la sua sottoscrizione, unita a quella dello stesso vescovo di Brescia, del vescovo di Genova Arialdo e di altri prelati milanesi, fra i quali anche Arialdo, abate di S. Dionigi, che insieme ad Arimanno e all'arcivescovo Anselmo è personaggio di primo piano nell'attuazione della riforma ecclesiastica milanese, secondo le direttive del pontefice (cf. FOGGI, Arimanno da Brescia, p. 96).
4a fase: ultima sottoscrizione, non datata, è infine quella del cardinale Bernardo degli Uberti, legato di Pasquale II, da collocare fra il 1101 e il 1106, periodo appunto in cui Bernardo è legato apostolico (forse nel 1102, quando si registra la sua presenza a Milano, con l'incarico di consegnare il pallio all'arcivescovo Grossolano e sedare le discordie della Chiesa milanese in merito alla sua elezione (cf. VOLPINI, Bernardo degli Uberti, p. 295; cf. anche VIOLANTE, La Chiesa, p. 1045). Certamente pure la sottoscrizione di Bernardo deve essere stata inserita sulla medesima pergamena.
5a fase: allo scriba che più di un secolo dopo redige la fedele copia della pergamena giunge dunque il privilegio di Urbano II in copia autentica, mentre lo scritto di Arimanno e le sottoscrizioni degli ecclesiastici sono in originale; dal documento così composto egli realizza la copia semplice imitativa che è giunta fino a noi.
Le ragioni che portarono i canonici di S. Pietro a compiere questa operazione vanno collegate con ogni probabilità alla vicenda - di cui non resta che l'atto conclusivo di Onorio III, del 1225 luglio 21 (cf. ASVat, Registro Vaticano 13 - registro di Onorio III - fol. 68r-v, n°CCCLXXI) - che vede i prepositi delle chiese bresciane di S. Luca e S. Salvatore dubitare dell'autenticità dei privilegi concessi dai pontefici romani a S. Pietro in Oliveto, nel corso del tempo. La controversia viene risolta con l'intervento del pontefice, il quale, alla presenza del vescovo di Brescia, Alberto, esamina i testimoni originali dei privilegi conferiti, inviati a Roma (forse per mezzo dello stesso vescovo Alberto), e li giudica autentici. Onorio III, in questa occasione, cita esplicitamente i privilegi concessi dai papi Pasquale II e Celestino II, delegando all'espressione quorundam aliorum pontificum Romanorum la menzione del privilegio di Urbano II (non ci risulta che siano stati concessi privilegi alla canonica di S. Pietro in Oliveto da altri pontefici), che quindi viene genericamente citato, forse proprio perché a Roma venne spedita la presente copia, la cui fedeltà all'originale poteva tuttavia essere garantita dal privilegio di Pasquale II, ora deperdito, che probabilmente a quello esplicitamente si riferiva, poiché ne confermava il contenuto (come si può anche ricavare dal successivo privilegio di Celestino II, pervenutoci, che a quello di Pasquale II si richiama).
Nella silloge si è assegnato un posto autonomo al privilegio di Urbano II e allo scritto di Arimanno, ma non alla sottoscrizione del legato papale Bernardo, come invece vuole il KEHR (Italia Pontificia, VI, I, p. 319). Tale sottoscrizione e quella dell'arcivescovo di Milano Anselmo sono state poste in apparato al doc. 2.
Un'ulteriore osservazione và fatta a proposito della datazione: la data cronica proposta, il 1096, non coincide con l'anno (1098) denunciato nell'escatocollo - confermato a sua volta dalla corrispondenza con l'anno del ciclo indizionale (il sesto) -, tuttavia tiene conto della data topica (Urbano II si trova a Cremona nell'autunno del 1096, come attestano altri privilegi da lui conferiti dalla città lombarda nello stesso periodo: cf. a es. KEHR, Italia Pontificia, VI, I, p. 293) che viene confermata anche dall'anno di pontificato di Urbano II qui segnalato (il nono): infatti Oddone di Chatillon viene eletto al soglio papale e consacrato con il nome appunto di Urbano II il 12 marzo 1088, dunque il suo nono anno di pontificato è compreso fra il 13 marzo 1096 e il 12 marzo 1097.
Nel circolo della Rota si legge: Legimus, subscripsimus; nei quadranti la formula che proprio a partire da Urbano II diventa fissa: Sanctus Petrus | Sanctus Paulus || Urbanus | papa II
La pergamena presenta la rigatura a piombo, che comprende anche le linee verticali dello specchio di scrittura. Segue, immediatamente dopo l'escatocollo, il doc. 2; cf. anche docc. 9, 20.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Arderico sacerdoti et eius fratribus Brixie, in loco qui Olivetum dicitur, apud ecclesiam apostolorum Petri et Pauli (1) canonicam vitam professis. In perpetuum. Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur vero, o filii in Christo karissimi, per divinam gr(ati)am aspirati mores vestros sub regularis vite disciplina coercere et co(m)muniter, secundum sanctorum patrum institutionem, omnipotenti Domino deservire proposuistis, nos votis vestris paterno congratulamur affectu, unde etiam petitioni vestre, rogante venerabili confratre nostro Arimanno (2), vestre civitatis episcopo, benignitate debita impertimur assensum, 'vite namque canonice ordinem, quem professi estis, presentis privilegii auctoritate (a) firmamus; et ne cui professionem (b) post exhibitam proprium quid habere neve sine prepositi vel congregationis licentia de claustro discedere liceat interdicimus' (3), et tam vos quam vestra omnia Sedis apostolice protectione munimus. Vobis itaque vestrisque successoribus in eadem religione permansuris ea omnia perpetuo ad integrum possidenda sancimus, que inpresentiarum pro co(m)munis victus sustentatione possidere videmini; et quecumque deinceps concessione pontificum, liberalitate principum seu oblatione fidelium iuste atque canonice poteritis adipisci; vestre etiam quieti providentes statuimus ut nullus vobis in prepositum constituatur nisi quem fratres co(m)muni consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem regulariter providerint eligendum, sed nec preposito ipsi nec episcopo liceat canonicos fratres loco ipsi attitulare nisi quos omnis congregatio aut sanior pars idoneos et utiles ad hoc esse approbaverint; quod si forte fratrum aliquis gravioris, quod absit, culpe lapsum inciderit, nullius secularis violentie tyrannidi exponatur, sed inter fratres tantum adhibito, si opus est, episcopi consilio corrigatur, nec ecclesiasticum vero officium nec aliqua que episcopalis intersunt officii sine certa et convicta culpa eiusdem loci fratribus subtrahantur; et si forte, quod absit, Brixiane civitatis episcopus (c) catholicus non fuerit, si apostolice Sedis gr(ati)a et co(m)munione caruerit, fratribus ipsis facultas sit pro his que ab episcopali debentur officio ad alios qui catholici sint episcopos emigrare; ad hec adicientes statuimus ne maioris ecclesie clericis temere aut sine catholici episcopi licentia facultas sit adversum vos potestatem indebitam exercere, nec ad celebranda divine servitutis obsequia signorum pulsationem horis legitimis prohibere; preterea decernimus ut nulli omnino hominum liceat eandem ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum sustentatione ac gubernatione concessa sunt usibus omnimodis pro futura, salva Brixiani episcopi, si catholicus fuerit, canonica reverentia; si qua igitur in posterum ecclesiastica secularisve persona, huius decreti paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove co(m)monita, si non satisfactione congrua emendaverit potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant.
(R) (BV)
Datum Cremone per manum Iohannis, Sancte Romane Ecclesie diaconi cardinalis, .XVII°. kal(endas) nove(m)bris, indic(ione) .VIa., incar(nationis) dominice anno .M°XC°VIII°. pontificatus autem do(m)ni Urbani secundi pape .IX°.


(a) L'ultima a corr. da e
(b) La prima e su rasura di f principiata.
(c) -s corr. da f principiata.

(1) È questa l'unica attestazione della doppia intitolazione dellla chiesa, che d'ora in avanti conserverà soltanto la dedicazione a S. Pietro, principe degli Apostoli.
(2) Cf. nota introduttiva al doc. 2; cf. inoltre Introduzione, pp. XIV-XV.
(3) Cit. esattamente dal privilegio di approvazione della canonica regolare di S. Antonino di Rodez, datata 1090 marzo 28 (cf. MACCARONE, I papi del secolo XII e la vita comune, p. 357).

Edizione a cura di Mirella Baretta
Codifica a cura di Mirella Baretta

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