consilium populi sec. XIV - 1797

Il consiglio generale del comune di Bormio “ut vulgo dicitur de populo” era costituito, secondo l’Alberti, cronista nel XVIII secolo, da centoventi uomini, metà della terra mastra di Bormio e metà delle valli. Tuttavia, dall’esame delle liste dei partecipanti, si rileva che la composizione variò nel tempo, e in relazione con le decisioni da adottare, da circa cento a oltre quattrocento membri.
La convocazione del consiglio generale avveniva mediante suono della campana e citazione del servitore nel “curtivo communis” o nella “stupha magna curtivi” o anche nella “aula taberne communis”; si riuniva senza rigida periodicità fatta eccezione per la seduta di rinnovo degli organi di governo del comune, che avveniva ogni anno tra l’inizio di maggio e la fine di giugno. In questa seduta si faceva lettura di tutti i conti del contado, fitti di montagne, decime e in generale dei proventi di rendita pubblica; per la riscossione delle entrate e per il pagamento dei relativi carichi veniva eletto un caneparo, o esattore. Al consiglio del popolo competeva, in primo luogo, la potestà legislativa, che si concretava nell’emanazione di norme generali che regolavano la vita della comunità ed in particolare degli statuti, i quali non potevano essere annullati nè modificati se non per sua unanime volontà. Sempre a questo consiglio spettavano le decisioni per la gestione dei beni comunali: alpeggi, boschi, macello, forni, fucine, segheria, mulini, bagni, taverna.
Il consiglio del popolo provvedeva inoltre mediante una serie di sorteggi o “ballottazioni” all’elezione delle maggiori cariche comunali: il consiglio ordinario, i deputati a sentenza, gli ufficiali maggiori, i procuratori, i cancellieri di comunità, il canipario maggiore, gli ufficiali di taverna. Tutti gli eletti restavano in carica solitamente per quattro mesi, cioè per la durata di una “sorte” (l’annualità amministrativa era divisa in tre sorti: primavera, dal 16 febbraio al 15 giugno, estate, dal 16 giugno al 15 ottobre, inverno, dal 16 ottobre al 15 febbraio); fece eccezione la seconda metà del XVI secolo, periodo in cui si alternarono elezioni per sorte ed elezioni a carattere annuale.
Il consiglio di popolo provvedeva inoltre all’elezione di tredici “consules in civilibus vel a sententiis”, tutti della terra mastra di Bormio e costituenti il tribunale civile, e tre “domini causidici”, con il compito di assistere legalmente coloro che comparivano al banco di giustizia.

ultima modifica: 09/01/2007

[ Saverio Almini ]