caneparo maggiore sec. XIV - 1797

Il canepario (o canipario o caneparo) maggiore soprintendeva a tutta l’attività finanziaria del comune, che veniva annotata, computanto entrate ed uscite, dai cancellieri nei libri o quaderni “datorum et receptorum”. Il canepario (Besta 1945) fu originariamente unico, ma già nel XV secolo era detto “maior”, in quanto affiancato dal “caniparius taberne”, dal “caniparius bladarum”, da quello “rerum comunis” e dal “caniparius cartarum”, incaricati rispettivamente della gestione della taverna comunale, delle granaglie, degli attrezzi e dell’archivio.
Il canepario maggiore, eletto dal consiglio di popolo per sorteggio, rimaneva in carica per quattro mesi, cioè per una “sorte”; era tenuto a saper leggere e scrivere e una volta eletto doveva fornire “bonam securitatem” per mezzo di sei fideiussori; chi rifiutava la carica veniva punito con un ammenda. Alla fine del mandato, ciascun canepario doveva rendere ragione del proprio esercizio finanziario entro i dieci giorni che precedevano l’esame del suo rendiconto da parte del consiglio; inoltre poteva essere costretto dagli ufficiali del comune a dar conto delle riscossioni effettuate ogni qualvolta ve ne fosse la necessità per il comune. In ogni caso non poteva essere rieletto prima dell’approvazione della precedente “caniparia”. Per i pagamenti a persone creditrici verso il comune non poteva il canepario utilizzare mezzi propri, ma doveva farvi fronte con i denari delle casse comunali.
Nei casi di condanna, particolarmente di quelle capitali, il canepario era estremamente minuzioso nel precisare le varie spese della comunità per renderle esecutive.

ultima modifica: 09/01/2007

[ Saverio Almini ]