comune della repubblica cisalpina 1797 - 1802

La prima riorganizzazione organica delle amministrazioni locali dopo la campagna d’Italia del generale Napoleone Bonaparte nell’aprile-maggio del 1796 venne definita nella costituzione della repubblica cisalpina (costituzione 20 messidoro anno V) (8 luglio 1797). L’articolazione e le funzioni delle amministrazioni vennero ulteriormente definite dalla successiva legge sull’organizzazione delle municipalità (avviso 1 termidoro anno V) (19 luglio 1797).

Nel titolo I della costituzione veniva stabilita la suddivisione del territorio della repubblica in dipartimenti, distretti e comunità. Gli organi dell’amministrazione locale venivano invece descritti nel titolo VII.

La costituzione dell’anno V stabiliva una differenziazione delle amministrazioni municipali e dei rispettivi organi in base al numero degli abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti il circondario era diviso in almeno tre amministrazioni municipali, in modo che il circondario di ogni municipalità venisse a comprendere una popolazione non inferiore a trentamila e non superiore a cinquantamila abitanti. La municipalità che amministrava questi circondari doveva essere composta da sette membri (art. 183). Nei comuni divisi in diverse municipalità era comunque previsto un “dicasterio centrale”, composto da tre membri, con competenze in oggetti definiti “indivisibili” dal corpo legislativo (art. 184).

Nei comuni con popolazione compresa tra tremila e centomila abitanti vi era invece una sola amministrazione municipale (art. 178), costituita da un diverso numero di “uffiziali municipali” a seconda della popolazione (art. 182). Nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti erano invece previsti un agente municipale e un aggiunto (art. 179). L’unione degli agenti municipali di ciascun comune del distretto avrebbe dovuto formare la “municipalità del distretto” (art. 180). Era inoltre previsto un presidente dell’amministrazione municipale, scelto in tutto il distretto (art. 181).

La costituzione dell’anno V definiva in dettaglio le condizioni di eleggibilità dei membri della municipalità (art. 176), la durata della loro carica (art. 185), le limitazioni per la loro rielezione (artt. 186-187) o per la loro surroga (art.188). Era inoltre delineata la gerarchia fra i diversi enti territoriali, che comportava la subordinazione delle amministrazioni municipali a quelle dipartimentali (artt. 189, 193-197). La struttura e le competenze dell’amministrazione comunale vennero ulteriormente definite, come si è accennato, nella legge di organizzazione delle municipalità (legge 29 messidoro anno V) (17 luglio 1797). Questa legge stabiliva la soppressione delle municipalità allora esistenti in tutte le città e borghi della repubblica (art. 1) e la loro sostituzione con una municipalità per ogni distretto il cui luogo di residenza sarebbe stato fissato dall’amministrazione dipartimentale (art. 2). Con la legge del 29 messidoro venivano stabilite anche le modalità di elezione assembleare degli “ufficiali municipali” (artt. 3-4, 8-16), le condizioni per la loro eleggibilità (artt. 5, 41), la durata della carica (art. 26), la surroga in caso di impedimento (art. 30) e il procedimento per entrare nell’esercizio delle funzioni (artt. 31-32). Veniva stabilita la divisione del corpo municipale in due organi: il consiglio e l’ “officio”, definendo per ciascuno di essi compiti e funzioni (artt. 20-25). Erano determinate inoltre le funzioni delle municipalità, distinguendo in “oggetti propri del potere municipale” (artt. 33-34), e competenze delegate dall’amministrazione dipartimentale (artt. 35-36). Veniva ribadito il rapporto gerarchico che intercorreva fra amministrazioni municipali e dipartimentali (artt. 37-40, 42-43), richiamando peraltro l’obbligo della pubblicità dei conti delle municipalità, come previsto dalla costituzione. Venivano definiti anche i ruoli del personale, prevedendo in ciascuna municipalità la presenza di un segretario, nominato dal corpo municipale (art. 19), e di “quattro scrittori e un usciere” (art. 47). Veniva infine stabilito che nei distretti con popolazione superiore ai diecimila abitanti vi fosse un “procuratore del comune”, nominato dal corpo municipale, che sarebbe stato “incaricato della difesa e conservazione degli interessi del distretto” (artt. 17-18) (Coraccini 1823; Roberti 1947; Rotelli 1974; Zaghi 1989; Meriggi 1994).

La proclamazione della nuova costituzione della repubblica cisalpina (costituzione 15 fruttidoro anno VI) (1 settembre 1798), imposta al corpo legislativo dall’ambasciatore del direttorio della repubblica francese presso la cisalpina Trouvé, comportava la riforma dell’organizzazione delle amministrazioni locali.

La costituzione ribadiva innanzitutto la diversa organizzazione dei comuni a seconda del numero di abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, si dovevano avere almeno tre municipalità, in modo che la popolazione del circondario di ognuna di esse non fosse minore a trentamila unità (art. 184). In questi comuni, divisi in più municipalità composte da “sette ufficiali municipali contandovi il presidente”, vi doveva essere un “dicastero centrale”, composto da tre membri nominati dall’amministrazione del dipartimento e confermati dal direttorio, che si occupava degli “oggetti giudicati indivisibili dai consigli legislativi” (art. 185).

I comuni con popolazione compresa tra diecimila e centomila abitanti avevano una sola municipalità (art. 179), composta da “sette ufficiali municipali, contandovi il loro presidente”. Nel caso in cui un comune di diecimila o più abitanti aggregasse un comune minore limitrofo, la municipalità sarebbe stata composta dai sette ufficiali municipali del comune maggiore e da un ufficiale municipale per ciascuno dei comuni aggregati (art. 183).

I comuni con meno di diecimila abitanti avevano invece “un officiale municipale ed uno o due o tre aggiunti” (art. 180). L’unione degli ufficiali municipali dei comuni del medesimo distretto formava “la municipalità del distretto” (art. 181), per ognuna delle quali viene scelto “un presidente della municipalità (art. 182).

I membri delle amministrazioni municipali duravano in carica due anni ed erano “rinnovati ogni anno per metà o per la parte più approssimante alla metà ed alternativamente per la frazione più grande e per la frazione più piccola” (art. 186) e potevano essere rieletti solo per due mandati consecutivi (artt. 187-188). In caso di decadenza di un amministratore per “morte, dimissione, destituzione o altrimenti” il direttorio nominava nuovi amministratori, che rimanevano in carica sino alle successive elezioni (art. 198). Presso ogni amministrazione municipale veniva confermato il commissario che, nominato dal direttorio, vigilava sulla sollecita esecuzione delle leggi (art. 192). Conformemente a quanto già previsto dalla prima costituzione venivano inoltre ribaditi il rapporto gerarchico fra i diversi enti territoriali (art. 193), le forme di controllo cui dovevano sottostare le diverse amministrazioni (art. 199) e il principio di pubblicità di tutti gli atti dei “corpi amministrativi” (art. 200).

L’impianto organizzativo e funzionale delle amministrazioni locali delineato nella costituzione dell’anno VI venne ulteriormente precisato e definito nella “legge sull’organizzazione e sulle funzioni de’ corpi amministrativi” (legge 15 fruttidoro anno VI) (1 settembre 1798).

La legge determinava la composizione delle amministrazioni municipali, che dovevano essere formate da un numero variabile di agenti municipali, coadiuvati da aggiunti, con funzioni di supplenza in caso di assenza degli agenti stessi. In essa veniva stabilito che “le comuni di diecimila fino a centomila abitanti” formavano “da sé sole altrettanti distretti” (artt. 24-28).

Nella legge erano indicate le modalità e la frequenza delle convocazioni delle amministrazioni municipali. Le municipalità dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti si dovevano riunire almeno una volta ogni tre giorni, ed era stabilito comunque che nei giorni nei quali non vi era riunione della municipalità, uno dei membri rimanesse “in servizio alla casa del comune” e sbrigasse gli “affari di dettaglio”. Le amministrazioni municipali di ogni distretto si convocavano in assemblea almeno tre volte al mese, su indicazione dell’amministrazione dipartimentale, con la possibilità di “riunirsi anche straordinariamente”, quando fosse giudicato “necessario al servigio” (artt. 29-31). Veniva stabilito infine che tutte le determinazioni prese dalle amministrazioni municipali dovessero essere “scritte sopra un registro particolare”, nel quale i componenti dell’amministrazione presenti alle sedute dovevano apporre le proprie sottoscrizioni (art. 33). Venivano in seguito descritte le funzioni “proprie” della municipalità e le altre “loro delegate dall’amministrazione dipartimentale” (art. 35). Fra le funzioni proprie erano contemplate l’organizzazione della “polizia sopra il territorio” e della guardia nazionale, la manutenzione dei ponti e delle strade comunali, l’illuminazione delle strade, il “regolamento e il pagamento delle spese municipali”, la nomina del ricevitore municipale e degli altri salariati, le fazioni militari, gli alloggi, le “vittovaglie” e la sanità (art. 36). Fra le funzioni delegate vi erano invece il “riparto e la percezione delle contribuzioni dirette”, la “soprintendenza all’istruzione pubblica, agli stabilimenti ecclesiastici, ai travagli pubblici del rispettivo circondario, agli ospizi, ospedali e prigioni”, “la circolazione e l’approvvisionamento delle sussistenze” e in generale tutti “gli oggetti” sui quali le amministrazioni dipartimentali richiamavano la loro attenzione (art. 37).

Erano quindi definite le funzioni del “commissario”, che assisteva a tutte le deliberazioni delle amministrazioni municipali, senza “voce deliberativa”. Infine veniva stabilito che in ogni municipalità vi fosse un segretario, nominato dall’amministrazione con obbligo di residenza, il quale aveva “la custodia delle carte” e controfirmava “le spedizioni”. Egli era responsabile dell’andamento di tutto l’ufficio” (artt. 49-50) (Coraccini 1823; Roberti 1947; Rotelli 1974; Zaghi 1989; Meriggi 1994).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]