pretura dello stato di Mantova 1750 - 1790

Nel 1750, in seguito all’attivazione della riforma delineata nel “piano de’ tribunali e uffici della cittą e ducato di Mantova” (piano 15 marzo 1750), il territorio mantovano venne diviso in diciannove preture distinte fra quelle di “mero e misto imperio” (I. pretura di Viadana, II. pretura di Ostiglia, III. pretura di Revere, IV. pretura di Gazzolo, V. pretura di Canneto, VI. pretura di Sermide, VII. pretura di Redondesco, VIII. pretura di Castel Goffredo) e quelle di “limitata giurisdizione” (IX. pretura di Quistello, X. pretura di Goito, XI. pretura di Volta, XII. pretura di Suzzara, XIII. pretura di Governolo, XIV. pretura di Castellucchio, XV. pretura di Gonzaga, XVI. pretura di Due Castelli; XVII. pretura di Borgoforte, XVIII. pretura di Giudizzolo, XIX. pretura di Castiglione Mantovano).

Le otto preture di mero e misto imperio riunivano “nelle persone de’ pretori e per le loro giurisdizioni tutte le facoltą e prerogative per il civile e criminale sopra attribuite al capitano di giustizia e al podestą di Mantova”. Il capitano di giustizia di Mantova aveva infatti “l’ordinaria giurisdizione criminale”, oltre a competenze “nelle cause di danno dato e altre miste”, mentre il podestą aveva “l’ordinaria giurisdizione civile in tutte le cause della cittą di Mantova”, con valore non eccedente “il capitale di scudi quattromila moneta mantovana”. Il podestą aveva inoltre “la compulsoria de’ compromessi necessaria alla forma dello statuto mantovano; la redibitoria comulativa per gli animali contrattati in detta cittą; e la interposizione parimente comulativa de’ decreti per le emancipazioni, adozioni, contratti de’ minori e delle donne” e inoltre per le tutele, cure e altri atti di volontaria giurisdizione, nei quali fosse richiesto il decreto del giudice.

I pretori delle undici preture di limitata giurisdizione avevano la “facoltą di giudicare le cause civili sino alla somma di scudi cento mantovani e non pił”, mentre per le cause eccedenti tale somma la competenza era del podestą di Mantova. “Per rapporto al criminale”, invece, i pretori di limitata giurisdizione mantenevano “la solita dipendenza dal capitano di giustizia”. Il pretore rimaneva in carica per tre anni e alla fine del mandato doveva essere sottoposto a sindacato.

Il pretore (come per esempio quello di Redondesco) svolgeva anche funzioni di controllo sull’attivitą amministrativa delle comunitą incluse nella propria giurisdizione, presiedendo le vicinie e i consigli dei reggenti comunitativi. L’istruzione concernente i regolamenti della pubblica amministrazione nella provincia di Mantova e nelle comunitą che la costituivano sanciva che nei casi stabiliti dal tribunale del censo potevano intervenire ai convocati i podestą e i loro vicegerenti (istruzione 6 agosto 1784).

Nel 1772 venne definito un nuovo “piano delle preture mantovane” (piano 4 febbraio 1772), in base al quale le precedenti giurisdizioni, cui si erano aggiunte nel frattempo quelle di Bozzolo e Sabbioneta, furono ridotte a undici: I. Viadana, II. Bozzolo, III. Goito, IV. Revere, V. Suzzara, VI. Sabbioneta, VII. Borgoforte, VIII. Canneto, X. Ostiglia, XI. Due Castelli. Nel piano fu abolita la distinzione fra preture di mero e misto imperio e di limitata giurisdizione e venne specificato che erano soggetti alla giurisdizione del capitano di giustizia e del podestą di Mantova i borghi di Cerese, Pradella e San Giorgio, Porto, Frassine, Villa Nova, Cadč, Marmirolo, Curtatone, Le Grazie, Quattro Ville. Il pretore, che aveva “giurisdizione di mero e misto imperio”, aveva la residenza nel luogo che portava “la denominazione della pretura” (art. 5), aveva “facoltą e prerogative” attribuite in base al piano 15 marzo 1750 al capitano di giustizia e podestą di Mantova”(art. 6) e insieme ai funzionari dell’ufficio (attuario, coadiutore, barigello e fanti) dipendeva dal supremo consiglio di giustizia di Mantova (art. 8).

Il piano stabiliva l’abolizione della questua detta “agrara” (art. 9), e determinava una diversitą di trattamento economico “al provvido fine di eccitare l’emulazione tra pretori ad aspirare, mercé un’ottima condotta, alle preture pił lucrose”.

Veniva stabilita la pratica di destinare un vicegerente “ne' paesi alla loro residenza pił remoti, affine di riportare la pił pronta e graziosa assistenza nel proprio ufficio”, e in particolare nei paesi nei quali era “abolito il pretorio” (art. 10). Il vicegerente aveva il compito “di intervenire alle vicinie de’ comuni in luogo degli assenti pretori, di assistere alle unioni delle confraternite in qualitą di regi assistenti”, di comunicare e pubblicare le ordinazioni dei tribunali, di partecipare i delitti gravi loro riferiti dai consoli o reggenti, specialmente per quei casi in cui era “necessario il braccio e la subita assistenza del suo giudice” (art. 11).

Veniva specificato inoltre che il capitano di giustizia di Mantova aveva “il diritto di procedere e giudicare in ogni e qualunque causa criminale di ogni e ciascheduna pretura in via di prevenzione”, mentre sarebbe stata “imputabile in sindacato a pretura quella colposa o dolosa negligenza che avesse cagionato la prevenzione medesima” (art. 7).

Le circoscrizioni stabilite nel 1772, cui si era aggiunta dopo il 1773 la giurisdizione di Castiglione delle Stiviere, variarono nel 1782, con il “compartimento territoriale delle preture dello stato di Mantova” (nuovo piano 22 gennaio 1782), in base al quale il territorio dello stato mantovano era distinto nelle sedici giurisdizioni di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Viadana, Bozzolo, Sabbionetta, Revere, Gonzaga, Castel Goffredo, Canneto, Goito, Borgoforte, Ostiglia, Marcaria, Sermide, Suzzara, Roverbella.

Distinte in tre classi, con soldo annuo di lire 5.000 per quelli di I classe, di lire 4.000 per quelli di II classe, di lire 600 per quelli di III classe, veniva riaffermata la loro dipendenza dal supremo consiglio di giustizia. Veniva ribadito che preture forensi avevano “tutte egualmente nelle persone di rispettivi loro pretori la giurisdizione di mero e misto imperio”, secondo il piano 15 marzo 1750, confermando come nel piano del 1772 l’obbligo della residenza e la “pratica” di destinare un vicegerente nelle localitą pił distanti, oltre che nelle sedi stabilite dal piano medesimo, che erano per la pretura di Mantova, Roncoferraro, per quella di Viadana, Dosolo, per quella di Canneto, Ostiano, per quella di Goito, Volta, per quella di Borgoforte, Governolo, per quella di Roverbella, Due Castelli.

Questa organizzazione territoriale delle preture mantovane rimase in vigore sino al nuovo compartimento territoriale per preture forensi del 16 gennaio 1790 (piano 16 gennaio 1790).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]