podestà sec. XVI - 1774

Sopra i diversi organi municipali, espressione della capacità di autogestirsi delle singole comunità, il potere centrale dello stato, anche se rispettoso delle antiche forme di autonomia e di autogoverno, esercitava un’azione di controllo attraverso i tribunali regi di prima istanza civile e criminale dislocati sul territorio: podestà, vicari e capitani.

Rappresentanti dell’autorità governativa e tramite tra questa e le comunità del contado, i podestà si vedevano affidata una serie di importanti mansioni, che accanto a quelle strettamente connesse all’amministrazione della giustizia, tutela dell’ordine pubblico e manutenzione delle carceri, riguardavano la pubblicazione di gride, decreti, ordini, incanti per l’assegnazione di esattorie, incanti per l’alienazione o affitto di dazi. Altro compito fondamentale del podestà era l’organizzazione delle attività amministrative imposte dal governo, quali rilevamenti censuari e catasti. Al podestà, in quanto garante della retta applicazione della legge, era affidata la delicata e politicamente rilevante funzione di sindacato: egli doveva cioè svolgere una continua azione di controllo sugli organi locali, presiedendo personalmente assemblee e consigli delle comunità per assicurare la legalità dei lavori, per ratificare deliberazioni ed elezioni. In sede locale il podestà poteva farsi rappresentare da un luogotenente (Superti Furga 1995).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]