comitato provinciale dei prezzi 1944 - [1971]

L'intervento delle pubbliche autorità nella determinazione dei prezzi implica un interesse pubblico che lo giustifichi. L'esperienza insegna che un interesse pubblico per la determinazione dei prezzi nei rapporti fra privati insorge in situazioni di emergenza dello Stato, ad esempio durante lo stato di guerra, o per alterazioni di varia portata nell'andamento dei mercati, alterazioni che debbono dunque essere corrette nell'interesse generale (ad esempio nel caso di un rialzo eccessivo per l'acquisto e la vendita di merci o prodotti di largo consumo o di una svalutazione monetaria).

Nell'ordinamento dello Stato italiano, una prima organizzazione per la generale determinazione autoritativa dei prezzi venne istituita nel periodo 1936-1938, in connessione con una nuova quotazione della lira (la cosiddetta 'quota novanta'), conseguente ad una sua svalutazione. Le autorità cui venne affidata la competenza di provvedere ad una regolazione dei prezzi massimi per le merci di qualsiasi natura furono rinvenute nei preesistenti Comitato corporativo centrale e Comitato di presidenza dei Consigli provinciali dell'economia (vedi voce relativa).

Alla caduta del fascismo, la soppressione delle amministrazioni legate al progetto di una economia corporativa e, di conseguenza, degli organismi cui era stata conferita la competenza di stabilire un controllo ed un'incidenza nei confronti dell'andamento dei prezzi, rese necessaria una nuova disciplina.

Soprattutto in seguito alla crisi economica e finanziaria legata agli effetti della guerra, la necessità di conservare allo Stato la potestà di regolare, ove fosse strettamente necessario, l'andamento dei prezzi di questa o quella merce si concretizzò nel decreto legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 (decreto legge 19 ottobre 1944). Questo provvedimento istituì il Comitato interministeriale prezzi ed i Comitati provinciali dei prezzi. Questa normativa riprese l'anteriore distinzione tra un organismo centrale, in questo caso il Comitato Interministeriale Prezzi, a competenza nazionale ed organismi periferici, i Comitati Provinciali dei Prezzi, a competenza strettamente provinciale.

I comitati provinciali, in base alla legislazione istitutiva appena menzionata, sono presieduti dal prefetto della provincia e composti dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo del genio civile e dai direttori dell'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato (UPICA), dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dal presidente della camera di commercio (per tutte queste amministrazioni ed enti, si vedano le relative voci).

I comitati provinciali sono assistiti da una Commissione consultiva provinciale presieduta da un membro del comitato nominato dal prefetto e composto da funzionari appartenenti alle amministrazioni che partecipano alla composizione del comitato provinciale. Alla commissione accedono anche - nel numero stabilito dal prefetto, dal quale sono nominati - rappresentanti dei consumatori, degli utenti, dei produttori e dei commercianti.

La competenza attribuita al Comitato Interministeriale Prezzi ed ai Comitati Provinciali dei Prezzi per la determinazione dei prezzi è la medesima e si estende a qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche al momento della esportazione ed importazione, nonché ai prezzi dei servizi e delle prestazioni. Il comitato interministeriale può impartire al comitato provinciale direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali; non vi è quindi, a rigore, una dipendenza gerarchica fra l'organo nazionale e quello periferico, ma un rapporto in cui l'organo centrale 'suggerisce' a quello periferico le politiche da adottare.

Oltre alla determinazione dei prezzi, al comitato provinciale è attribuita la competenza di istituire delle Casse di conguaglio per assistere le imprese industriali e commerciali che non siano in grado di osservare la disciplina dei prezzi stabilita.

Un'altra competenza del Comitato Provinciale dei Prezzi è quella di nominare - con decreto del presidente e sentito il parere obbligatorio del comitato - ispettori retribuiti che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni.

Dal punto di vista tecnico-amministrativo, i Comitati Provinciali dei Prezzi determinano i prezzi, regolandone ove occorra anche l'applicazione, attraverso l'adozione di deliberazioni sottoscritte dal presidente del comitato. Tali deliberazioni debbono essere pubblicate nel Foglio degli annunzi legali e solo a partire dalla data di pubblicazione della delibera essa acquista efficacia giuridica e diviene immediatamente applicabile.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]