commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica 1904 - [1971]

Lo Stato italiano ha organicamente disciplinato il settore dell'assistenza e beneficenza pubblica attraverso la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (legge 17 luglio 1890). Questo provvedimento si inserisce nell'articolato quadro di nuove leggi varate con le riforme amministrative promosse da Francesco Crispi.

Occorre notare come il testo del provvedimento normativo presenti una singolare confusione terminologica utilizzando in maniera intercambiabile i termini beneficenza - con cui si sono tradizionalmente intese tutte le attività umane dirette ad alleviare l'indigenza, qualunque ne fossero le cause - e il termine assistenza - riferibile invece a tutte quelle attività che non soccorrono la miseria umana propriamente detta, ma che tuttavia agevolano il soddisfacimento di taluni bisogni materiali e spirituali umani primari.

Le attività benefiche ed assistenziali direttamente disciplinate dalle leggi vengono usualmente indicate come 'beneficenza legale'. Tra gli organi previsti dalla legge per l'esercizio ed il controllo della beneficenza legale vi sono le Commissioni di pubblica assistenza e beneficenza, istituite con la legge 18 luglio 1904, n. 390 (legge 18 luglio 1904).

Dipendenti dal Ministero dell'Interno e fisicamente insediate all'interno dei locali della Prefettura, queste Commissioni provinciali di pubblica assistenza e beneficenza avevano una composizione mista, essendo formate sia da membri di diritto che da membri elettivi. Le funzioni amministrative e di segreteria di tali uffici sono inoltre demandate ad un dipendente della stessa Prefettura.

Tra i membri di diritto, in maggioranza nella commissione, vi erano il Prefetto, (presidente della commissione), il consigliere di Prefettura, incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie ed il medico provinciale; altri due membri erano poi nominati per decreto regio fra gli elettori amministrativi della provincia.

Tra i membri elettivi vi erano tre membri eletti dal consiglio provinciale ed uno, in rappresentanza degli operai, nominato dal collegio dei probiviri costituito nel capoluogo della provincia.

La composizione della commissione fu modificata in senso ancora più statalista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 (decreto 30 dicembre 1923 c), che eliminò la componente elettiva della commissione rendendola di fatto un semplice ufficio della Prefettura. Nel periodo repubblicano, infine, la commissione riacquistò una composizione sostanzialmente non dissimile da quella del 1904.

Le attività svolte dalla Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica riguardano tre ambiti di intervento: l'espressione di pareri, il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza nella provincia ed i provvedimenti a tutela dell'infanzia abbandonata.

Analizzando tali attività in maniera più dettagliata, si nota che la commissione è chiamata ad esprimere parere obbligatorio non vincolante alla Giunta provinciale amministrativa:

  • Sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
  • Sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza e sugli statuti relativi, nonché sulle domande di queste istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni immobili;
  • Sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni di beneficenza;
  • Sulle proposte, formulate tanto per iniziativa dei corpi locali quanto d'ufficio, relative alle misure di concentramento, trasformazione, raggruppamento, revisione e compilazione di nuovi statuti;
  • Sui decreti che il prefetto deve emettere nei casi di cattiva amministrazione per ordinare la chiusura degli istituti privati di beneficenza aventi per scopo il ricovero anche momentaneo dei non abbienti.

La commissione provinciale coordina le attività di assistenza e beneficenza attraverso:

  • La vigilanza della gestione delle congregazioni di carità e delle istituzioni di beneficenza, affinché le erogazioni si compiano senza sprechi o duplicazioni;
  • La promozione di federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza della provincia, approvandone gli statuti ed i regolamenti;
  • Il ricevimento delle istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e l'inoltro di queste domande presso le istituzioni assistenziali presenti nella provincia;
  • I provvedimenti atti a facilitare lo scambio di informazioni fra le istituzioni pubbliche e private di beneficenza, sempre al fine di una più efficace amministrazione dell'assistenza nella provincia;
  • Le decisioni sui ricorsi presentati contro le concessioni di assegni a carattere continuativo e le erogazioni di qualunque natura effettuate dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando queste importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento delle deliberazioni impugnate e l'emanazione di provvedimenti ad hoc da parte della commissione provinciale.

La commissione provinciale, infine, tutela l'infanzia abbandonata nei seguenti modi:

  • Vigila perché le congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle leggi per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;
  • Esercita la vigilanza sul servizio degli esposti, rileva le deficienze che si verificano nel medesimo e propone i miglioramenti che reputa necessario siano introdotti;
  • Stanzia - nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza che destinano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo - non meno di un terzo delle rendite stesse per distribuire sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori quando questi si trovano in condizioni di miserabilità e soprattutto se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità, o in carcere;
  • Vigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perché il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza e perché si provveda nel miglior modo per il suo inserimento nella società. A tal fine la commissione favorisce la costituzione, nei singoli comuni, delle società di patronato in particolare per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;
  • Vigila sui fanciulli denunciando all'autorità giudiziaria, ove sia necessario, i fatti che vengono a sua conoscenza e che possano portare alla perdita della patria potestà, della tutela leale, della qualità di tutore. La commissione cura inoltre che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;
  • Denuncia i fatti di sua conoscenza che costituiscano contravvenzione alle leggi sul lavoro dei fanciulli e ad altre disposizioni emanate a tutela di questi.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]