direzione compartimentale delle ferrovie 1908 - [1971]

Le prime date significative nella vicenda delle ferrovie italiane si rinvengono nella storia della legislazione piuttosto che nella realizzazione effettiva dei primi esperimenti di trasporto di merci e persone su strada ferrata. Nel quarto decennio del XIX secolo si ebbero infatti vari interventi normativi che segnarono l'avvio della legislazione in materia di costruzioni e di esercizio di nuove linee ferroviarie nei maggiori stati preunitari italiani.

Finalmente, nel 1839 fu messa a punto la linea ferroviaria Napoli-Portici e nel 1840 venne aperta al traffico la linea Milano-Monza. Da questo periodo nei vari stati si avvia con intensità crescente la costruzione di nuove linee, e nei decenni successivi la rete ferroviaria si estende capillarmente all'intero territorio nazionale dello stato italiano postunitario.

Dopo la costituzione del Regno d'Italia, a seguito della presentazione in parlamento di vari progetti per il riordinamento della rete ferroviaria ereditata dagli stati preunitari, si ebbe la stipula della convenzione per la cessione completa dell'esercizio ferroviario ad alcune industrie private, stabilita con la legge 14 maggio 1865, n. 2279. La stessa legge dispose il raggruppamento delle linee già esistenti e in progetto fra quattro gruppi, ai quali era demandata anche la costruzione delle nuove linee (Società Ferroviaria dell'Alta Italia, Società delle Strade Ferrate Romane, Società delle Strade Ferrate Meridionali, Società Vittorio Emanuele delle Strade Ferrate Calabro-Siciliane).

Le condizioni di gestione dell'esercizio ferroviario vennero ulteriormente ridefinite attraverso le nuove convenzioni stipulate in data 23 aprile 1884 tra lo Stato e le Società Mediterranea, Adriatica e Sicula. Le nuove convenzioni vennero approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (legge 27 aprile 1885) dopo un lungo dibattito parlamentare. In base all'articolato progetto legislativo allora approvato le stesse società dovevano rilevare gli impianti e il materiale rotabile esistenti, accollandosi l'onere degli investimenti programmati per la costruzione e l'esercizio delle nuove linee. Con il successivo regio decreto 22 ottobre 1885 si provvede all'organizzazione di un'Amministrazione di Vigilanza e Sindacato sulle Ferrovie, che in sede periferica prevedeva l'istituzione di undici Circoli di Ispezione (di cui uno con sede a Milano), uffici dipendenti dalla stessa Amministrazione di Vigilanza centrale e retti da un Ispettore Capo.

Nei decenni successivi si fece strada l'idea di attribuire allo Stato l'esercizio del trasporto ferroviario che era ancora diviso fra le varie società private, in ciò recependo l'indirizzo adottato dai governi dei maggiori paesi europei. La legge 22 aprile 1905, n. 137 (legge 22 aprile 1905) stabilì che l'esercizio di Stato delle ferrovie fosse affidato ad un'amministrazione autonoma, la quale venne effettivamente costituita tramite il regio decreto 15 giugno 1905, n. 259. L'ordinamento ferroviario fu poi reso organico dalla legge 7 luglio 1907, n. 429 (legge 7 luglio 1907), che affidò al Ministro dei Lavori pubblici la responsabilità e l'alta direzione dell'amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato. Completava il sistema dell'autonomia dell'amministrazione un controllo parlamentare affidato dalla legge ad una commissione parlamentare di vigilanza.

L'organizzazione delle Ferrovie dello Stato in periferia fu progettata, pochi anni dopo, dal regio decreto 12 marzo 1908, n. 110 (decreto 12 marzo 1908), istitutivo delle Direzioni compartimentali delle ferrovie.

I 15 compartimenti furono stabiliti nelle sedi di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. La circoscrizione territoriale di ogni compartimento viene da allora fissata attraverso tabelle indicanti le stazioni di contatto dei compartimenti limitrofi, generalmente allegate a decreti del Capo dello Stato. La conoscenza dei limiti della circoscrizione compartimentale risulta necessaria ai terzi nei rapporti in cui l'azienda sia rappresentata dalle autorità compartimentali.

Da un punto di vista organizzativo, le Direzioni compartimentali delle ferrovie sono composte da organi di particolare rilievo quali il Direttore compartimentale, i Capi delle divisioni compartimentali ed il Comitato d'esercizio. Questi tre organi, di cui si analizzano di seguito le principali funzioni, esauriscono in sé le principali attribuzioni riservate alla Direzione compartimentale. In questo caso, dunque, l'analisi dell'organizzazione interna delle Direzioni compartimentali delle ferrovie si fonde in unico discorso con quella delle prerogative di tale amministrazione.

Il Direttore compartimentale - anche in base al regio decreto legge 14 gennaio 1927, n. 27 (decreto legge 14 gennaio 1927), che ha lievemente modificato la disciplina anteriore - oltre a rappresentare per delegazione del Ministro l'azienda verso i terzi, detiene, nella sua circoscrizione amministrativa, l'alta dirigenza e responsabilità dell'esercizio ferroviario, con l'obbligo di presiedere e vigilarne l'andamento. Egli deve poi vigilare sul buon andamento delle divisioni e degli altri uffici locali delle Ferrovie dello Stato, regolandone il lavoro attenendosi alle direttive ricevute dal Ministro dei lavori pubblici e dal direttore generale dell'azienda ferroviaria. Il direttore compartimentale, inoltre, può adottare provvedimenti d'urgenza ordinariamente attribuiti ai servizi centrali, con l'obbligo di informare immediatamente il direttore generale ed il direttore del Servizio interessato.

Infine, il Direttore compartimentale, ai sensi dell'art. 2 della legge del 1927, "segue i bisogni delle industrie, del commercio e dell'agricoltura nei rapporti con le ferrovie e vigila sul pronto esame dei reclami" e "corrisponde col pubblico e con le altre amministrazioni pubbliche e private per le questioni più importanti dell'esercizio".

Le Divisioni compartimentali sono cinque, rispettivamente denominate "movimento materiale e trazione", "impianti elettrici", "lavori", "commerciale e del traffico", "ragioneria". Esse hanno naturalmente sede nelle città in cui sia istituita una direzione compartimentale. Oltre alle divisioni, i compartimenti sono costituiti da alcuni servizi speciali. In particolare, il Servizio approvvigionamenti è presente nelle sedi di Torino, Milano, Verona, Roma, Napoli e Palermo ed ha una particolare Agenzia marittima a Venezia e Genova; in ogni compartimento è presente un Ispettorato sanitario. Infine, in ogni compartimento è stata istituita la Segreteria, in cui hanno particolare rilevanza, per i terzi, il reparto contratti ed il funzionario rogante.

Il Comitato d'esercizio, presieduto dal direttore compartimentale, è composto dei capi delle cinque divisioni di esercizio sopra ricordate; prendono inoltre parte alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, i capi degli altri servizi menzionati per riferire sugli affari di propria competenza. Quest'organo collegiale svolge una significativa mole di attività consultiva e detiene rilevanti facoltà in materia di proposta di lavori e forniture di provviste ed in materia di personale.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]