giunta provinciale amministrativa 1888 - [1971]

Con la legge 31 marzo 1889, n. 5992 (legge 31 marzo 1889), emanata nel quadro della riforma degli istituti di giustizia amministrativa del nostro paese, viene istituita la quarta sezione del Consiglio di Stato, che agiva come giudice di secondo grado con competente sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro gli atti ed i provvedimenti dell'autorità amministrativa. La Giunta provinciale amministrativa (Gpa) viene istituita con legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (legge 30 dicembre 1888), e rappresentava, nel contesto di tale riforma, il giudice amministrativo di primo grado con competenza provinciale. Peraltro, le Giunte Provinciali Amministrative erano state istituite anche nel contesto di una profonda riorganizzazione del rapporto tutorio fra il centro e la periferia del Regno e si ponevano come gli organi che controllavano, nel merito, i principali atti degli enti locali (in quel periodo definiti 'autarchici') italiani in ciò sostituendosi alla Deputazione provinciale, che sino ad allora aveva svolto questo compito.

Giunta provinciale amministrativa fu creata come organo collegiale dell'amministrazione periferica dello Stato (alle dipendenze, naturalmente, del Ministero dell'interno) e doveva esercitare in ciascuna provincia le funzioni di controllo estese al merito sulle deliberazioni delle Province, dei Comuni e dei consorzi comunali e provinciali. Inoltre, la Giunta Provinciale Amministrativa svolgeva le funzioni di giurisdizione amministrativa di primo grado intorno a determinati atti delle pubbliche amministrazioni.

La composizione della Giunta Provinciale Amministrativa, di tipo collegiale ed a rappresentanza mista burocratica ed elettiva, ha conosciuto nel tempo varie discipline. La legge istitutiva del 1888 prevedeva che essa fosse composta dal prefetto, che la presiedeva, da due consiglieri di prefettura designati all'inizio di ogni anno dal Ministro dell'Interno e da quattro membri effettivi (e due suppletivi) nominati dal Consiglio provinciale.

Quando nel 1890 la Giunta Provinciale Amministrativa iniziò a svolgere, oltre che il ruolo di tutore degli enti locali, anche quello giurisdizionale, la legge 1 maggio 1890, n. 6837 stabilì che, in questo ambito, la Giunta Provinciale Amministrativa dovesse essere composta da cinque membri: il prefetto, due consiglieri di prefettura e i due membri elettivi più anziani. Come si può notare, la composizione della Giunta Provinciale Amministrativa in sede amministrativa ed in sede giurisdizionale variava: se nel primo caso, infatti, la componente elettiva prevaleva su quella burocratica, nel secondo avveniva esattamente il contrario. Successivamente, il regio decreto 26 aprile 1891, n. 221, pur non modificando la composizione della Giunta Provinciale Amministrativa conferì ai prefetti la facoltà, in precedenza riservata al ministro, di designare i consiglieri di prefettura membri dell'organo (decreto 26 aprile 1891).

Con la riforma della legge comunale e provinciale attuata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 (decreto 30 dicembre 1923 d), fu chiamato a far parte della Giunta Provinciale Amministrativa l'Intendente di finanza; tuttavia, poiché non si volle alterare la proporzione esistente fra i funzionari di carriera ed i membri di origine elettiva, la stessa norma prevedeva l'elevazione a cinque di questi ultimi. Il provvedimento del 1923, inoltre, procedette ad uniformare la composizione della Giunta Provinciale Amministrativa in sede amministrativa ed in sede giurisdizionale.

Un criterio analogo, cioè quello di mantenere la prevalenza numerica dei membri eletti sui funzionari di carriera dell'amministrazione statale, fu seguito con l'approvazione della legge 18 giugno 1925, n. 1094 (legge 18 giugno 1925): tra i membri di origine burocratica della Giunta Provinciale Amministrativa fu inserito il ragioniere capo della prefettura; conseguentemente, i membri elettivi divennero sei.

Una profonda modificazione della composizione della Giunta Provinciale Amministrativa avvenne con l'approvazione del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, il cui art. 25 previde che i quattro membri effettivi esterni all'amministrazione dello Stato (ed i due supplenti) venissero designati dal segretario del partito nazionale fascista (legge 3 marzo 1934). In questo modo, scomparì la quota di membri della Giunta Provinciale Amministrativa che rappresentavano la Provincia e la componente 'di carriera' (con cinque membri, perché nell'ambito di questo stesso provvedimento fu ammesso a partecipare alle sedute della giunta l'ispettore provinciale) giunse a prevalere su quella degli 'esterni' all'amministrazione (rimasti fermi a quota quattro).

Con la caduta del regime fascista, la legge 4 aprile 1944, n. 111 conteneva norme provvisorie per l'amministrazione di Comuni e Province e per il loro graduale ritorno ad una vita democratica basata sui criteri elettivi (legge 4 aprile 1944). In base a questo provvedimento la Giunta Provinciale Amministrativa trovò la sua definitiva composizione; dell'organo facevano parte, infatti, il prefetto, l'ispettore provinciale, l'intendente di finanza, due consiglieri di prefettura designati dal prefetto, il ragioniere capo della prefettura, quattro membri effettivi e due supplenti scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione del Consiglio provinciale approvata dal prefetto.

Passando ad esaminare le attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa, si elencheranno prima i compiti derivanti dalla sua funzione giurisdizionale e, in seguito, quelli connessi al controllo sugli enti locali.

Compiti di carattere giurisdizionale

Sebbene le riforme di giustizia amministrativa del periodo 1889-1900 non disponessero espressamente sulla natura dell'organo e sull'efficacia delle decisioni emanate dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, la legge 7 marzo 1907, n. 62 si incaricò di risolvere questo dubbio, precisando in maniera definitiva che le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa possedevano natura giurisdizionale.

Il Testo Unico 17 agosto 1907, n. 639 (legge 17 agosto 1907), integrato dal successivo Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1058 (decreto legge 26 giugno 1924), attribuì alla Giunta Provinciale Amministrativa la competenza, estesa anche al merito, a decidere sui ricorsi che non fossero di competenza dell'autorità giudiziaria e non appartenessero alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Lo stesso combinato disposto normativo prevedeva poi la devoluzione esclusiva alla Giunta Provinciale Amministrativa di determinate controversie, espressamente e tassativamente elencate, concernenti questioni in tema di diritti soggettivi ed interessi legittimi: fra queste, la materia più importante era quella del rapporto di pubblico impiego, con competenza limitata generalmente ai vizi di legittimità, estesa anche nel merito per i casi di destituzione, dispensa e sospensione del ruolo di anzianità.

Con la caduta del fascismo, l'approvazione della carta costituzionale repubblicana e l'istituzione della Corte costituzionale, la Giunta Provinciale Amministrativa ha gradualmente perduto molte delle sue attribuzioni in ambito giurisdizionale. Infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 22 marzo 1967 ha ritenuto che la composizione della Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale non corrispondesse ai dettami costituzionali in tema di indipendenza dei giudici e di soggezione degli stessi solo dinanzi alla legge (ricordiamo che la maggior parte dei membri della Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale era composta da funzionari appartenenti al potere esecutivo). La sentenza appena citata ha dunque creato un vuoto amministrativo, quello relativo al tribunale di primo grado della giustizia amministrativa, che la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali ha, infine colmato (legge 6 dicembre 1971).

Compiti di carattere amministrativo (tutela sugli enti locali)

Se le funzioni giurisdizionali della Giunta Provinciale Amministrativa sono sostanzialmente cessate nel 1967, non altrettanto può dirsi per quelle amministrative.

La funzione di tutela storicamente esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa è consistita nel controllo sugli atti degli enti soggetti a vigilanza, controllo che consiste in un esame penetrante dell'atto oggetto di indagine, sia sotto il profilo della legittimità che del merito.

Si elencano ora i caratteri della funzione di controllo attribuita alla Giunta Provinciale Amministrativa:

  • La Giunta Provinciale Amministrativa è organo di controllo degli atti dei Comuni, delle province e dei consorzi comunali e provinciali;
  • Gli atti sottoposti a controllo sono soltanto le deliberazioni degli organi collegiali degli enti locali (Consigli e Giunte);
  • Il controllo della Giunta Provinciale Amministrativa è speciale: esso, cioè, concerne solo le deliberazioni espressamente previste dalla legge. In particolare, le deliberazioni comunali soggette a controllo sono quelle riguardanti 1) i regolamenti edilizi, di igiene, di polizia locale, di uso dei beni comunali, 2) i regolamenti organici contenenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi (nonché lo stato giuridico ed economico del personale), 3) i piani regolatori, 4) l'assunzione diretta di pubblici servizi e l'apertura di farmacie comunali, 5) i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e la ricostruzione delle medesime, 6) l'applicazione dei tributi ed i relativi regolamenti, 7) i bilanci preventivi e gli storni di fondi da una categoria all'altra quando lo stanziamento si riferisca a spese facoltative, 8) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.

Così come la sentenza della Corte costituzionale sopra ricordata ha, nel 1967, impedito alla Giunta Provinciale Amministrativa di proseguire nel suo ruolo di tribunale amministrativo di primo grado, l'istituzione, nel corso dei primi anni '70, delle regioni ha sottratto alla Giunta provinciale amministrativa anche la funzione di tutela degli enti locali. Di conseguenza, le Giunte Provinciali Amministrative sono state soppresse durante il 1971.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]