ispettorato corporativo del lavoro 1931 - 1943

Come già rilevato delineando la fisionomia, i compiti e la soppressione dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (vedi voce relativa), il regio decreto legge 28 dicembre 1931, n. 1684 istituì, su base provinciale, gli Ispettorati corporativi del lavoro (decreto legge 28 dicembre 1931).

Queste amministrazioni, organo periferico del Ministero delle Corporazioni, a sua volta istituito con regio decreto 2 luglio 1926, n. 1131, agli occhi del legislatore fascista avevano il compito di rendere operante, in periferia e limitatamente alle vertenze relative alle questioni del lavoro in campo industriale, un ordinamento corporativo ormai ampiamente teorizzato e condiviso dal regime, ma che stentava tuttavia ad affermarsi in istituzioni politiche realmente operative e funzionanti e, soprattutto, in provvedimenti ed atti socialmente e politicamente significativi (decreto 2 luglio 1926).

Gli Ispettorati corporativi del lavoro ripresero le attribuzioni già previste dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361 istitutiva degli Ispettorati dell'industria e del lavoro, ma si videro assegnate alcune nuove competenze (legge 22 dicembre 1912).

Tra i compiti che gli ispettorati corporativi svolgevano in applicazione della normativa del 1912 occorre ricordare:

  • L'accertamento dell'esecuzione corretta delle leggi su lavoro in tutti gli opifici, laboratori, cantieri ed altri siti industriali della circoscrizione di competenza;
  • La vigilanza per la esecuzione delle norme sulle caldaie ed i recipienti di vapore;
  • La rilevazione delle condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;
  • La raccolta e la trasmissione al ministero di dati, notizie ed informazioni sulle condizioni e sullo svolgimento della produzione, sull'ordinamento e la remunerazione del lavoro, sugli scioperi e le loro cause, sui risultati degli scioperi e sulle conseguenze verificatesi a seguito degli infortuni sul lavoro.

Era previsto anche l'intervento diretto dei singoli ispettori che potevano adoperarsi per prevenire e risolvere pacificamente i conflitti di lavoro, se invitati dalle parti.

A queste prerogative il legislatore fascista del 1931 aggiunse quelle relative alla vigilanza sulla corretta osservanza dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia obbligatoria generale (cosiddetti contratti erga omnes), che proprio in quel periodo e grazie anche alle linee guida del corporativismo andavano stipulandosi; infine, agli ispettorati corporativi furono in generale assegnate più ampie funzioni nel campo industriale, specialmente a proposito della disciplina degli impianti.

Con la caduta del fascismo ed il conseguente smantellamento delle istituzioni legate ad una dottrina quale quella del corporativismo, ormai nettamente screditata perché intimamente connessa al regime dittatoriale che l'aveva ideata e messa in opera, gli ispettorati corporativi del lavoro furono soppressi. Alla soppressione presiedettero anche ragioni tecniche e di fattibilità economica.

Di questa soppressione si occupò il regio decreto legge 9 agosto 1943, n. 718, che tuttavia nulla disponeva sulla possibilità che uffici periferici del lavoro fossero, magari su altre basi e piattaforme programmatiche e politiche, ricostituiti (decreto legge 9 agosto 1943). Due anni dopo, anche in considerazione dell'ormai evidente necessità di dotarsi di amministrazioni che nelle province vigilassero sul buon andamento delle questioni relative all'occupazione ed alla modalità di esecuzione dei contratti di lavoro, il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474 (decreto 10 agosto 1945) previde la costituzione dell'Ispettorato provinciale del lavoro (vedi voce relativa), ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dicastero ricostituito poche settimane prima (decreto 21 giugno 1945).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]