provveditorato regionale alle opere pubbliche 1945 - [1971]

I Provveditorati regionali alle opere pubbliche costituiscono, insieme agli Uffici del Genio civile, i più importanti organi decentrati della amministrazione dei lavori pubblici. I provveditorati detengono attribuzioni di carattere generale. I loro compiti si estendono, infatti, a tutte le opere di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici non esplicitamente riservate all'amministrazione centrale. Inoltre, i provveditorati svolgono alcune attribuzioni spettanti all'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Un primo nucleo di provveditorati fu creato durante il fascismo, ma in quel periodo quest'amministrazione non fu organizzata con carattere di sistematicità e definitività. Infatti il regio decreto legge 7 luglio 1925, n. 1173, che istituiva i provveditorati nel Mezzogiorno e nelle isole, prevedeva anche che essi cessassero di funzionare il 30 giugno 1936, fatta eccezione per i Provveditorati per la Sicilia e per la Sardegna la cui vita fu successivamente prolungata fino al 30 giugno 1945 (decreto legge 7 luglio 1925).

Solo a partire dal decreto legge luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 i Provveditorati regionali alle opere pubbliche furono istituiti in tutta Italia con questa denominazione e posti alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici (decreto legge 18 gennaio 1945). Per la verità, l'art. 14 del provvedimento istitutivo prevedeva la loro soppressione ultimati i lavori di ricostruzione postbellica, ma questa amministrazione periferica è andata col tempo gradatamente consolidandosi e perfezionandosi. Inoltre, la tendenza a forme sempre più avanzate di decentramento burocratico ha dato ai provveditorati regionali un carattere di amministrazione periferica permanente e fortemente connotata, soprattutto dopo che il decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ha dato alle attribuzioni dei provveditorati un assestamento definitivo ed organico.

In definitiva, dallo spirito di quest'ultimo provvedimento e dal disposto della successiva legge 4 marzo 1958, n. 131 (che ha istituito nei ruoli dell'amministrazione dei lavori pubblici la qualifica organica di provveditore regionale) è ormai cessato il carattere temporaneo degli organi in questione, che si sono così definitivamente inseriti nella organizzazione dell'amministrazione statale (legge 4 marzo 1958).

Dal punto di vista organizzativo, la legge (art. 3 decreto legge 27 giugno 1946) si limita a disporre che i provveditorati regionali siano costituiti da un ufficio amministrativo, da un ufficio tecnico e da un ufficio di ragioneria. In realtà, i provveditorati sono organizzati ciascuno in modo diverso, in relazione alla loro importanza sostanziale.

Di solito, tuttavia, l'ufficio amministrativo (diretto dal viceprovveditore), è diviso in un numero vario di uffici (sezioni, divisioni o reparti) in base alla mole di lavoro da sbrigare, mentre l'ufficio di ragioneria è in realtà un ufficio del Ministero del Tesoro distaccato presso il provveditorato al fine di esercitare sui suoi atti il controllo.

L'ufficio tecnico ha compiti di ispezione, di vigilanza e di studio. In modo particolare, esso deve curare l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei funzionari tecnici addetti agli Uffici del Genio civile nella circoscrizione del provveditorato e deve anche occuparsi, su richiesta del Ministro o del Provveditore, della redazione diretta o della revisione di progetti di opere pubbliche. Il capo dell'ufficio tecnico, inoltre, è il consulente tecnico del Provveditore, ripetendo in periferia quanto è normale presso il Ministero dei lavori pubblici, dove il ministro può, indipendentemente dai casi nei quali ha l'obbligo di udire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, avvalersi dell'opera di qualsiasi tecnico in servizio presso la sua amministrazione per farsi illuminare sugli aspetti tecnici delle questioni che deve risolvere.

Per quanto riguarda le attribuzioni dei Provveditorati regionali, esse possono essere divise in due gruppi, a seconda che ci si riferisca ad opere su cui i provveditorati hanno facoltà anche deliberativa ovvero soltanto di gestione di quanto deciso ed elaborato presso il Ministero. A questi due gruppi di compiti ne abbiamo poi aggiunto un terzo, relativo a varie attribuzioni che i provveditorati si sono visti affidare nel corso degli anni.

Tra i compiti relativi al primo gruppo di competenze (funzione deliberativa), ricorderemo in particolare che:

  • i provveditorati si inseriscono nella fase di formazione della volontà deliberante, in quanto ad essi spetta la predisposizione dei programmi di massima delle opere pubbliche da eseguire a carico dello Stato nella circoscrizione del provveditorato e di proporre al Ministro la graduatoria dei lavori. L'atto del provveditorato ha, in questo caso, un carattere preparatorio, ponendosi come un elemento del procedimento per la formazione della volontà deliberante, che spetta unicamente al Ministro;
  • spetta ai provveditorati l'adozione degli atti principali successivi al momento deliberativo e cioè la cosiddetta approvazione dei progetti relativi ad opere nuove;
  • i provveditorati approvano, entro il limite dei 500 milioni, i progetti di stralcio di opere i cui progetti generali o di massima siano stati approvati, in linea tecnica, dal ministro. In questi casi, però, i provveditorati devono aver ottenuto preventiva delega dal ministero dei lavoro pubblici;
  • i provveditorati detengono un potere deliberante indipendente da qualsiasi ingerenza ministeriale per i lavori attinenti alle opere già esistenti, vale a dire in ordine alle perizie per lavori di manutenzione. In questo ambito, i provveditorati possono approvare, senza alcuna limitazione di valore, le perizie per i lavori. di manutenzione ordinaria e straordinaria e poi procedere alla loro esecuzione;
  • i provveditorati detengono, infine, un potere deliberante autonomo nei casi di somma urgenza, purché i relativi lavori non superino l'importo di lire 20 milioni. In questo caso rimane però in capo al Provveditore regionale l'obbligo di informare immediatamente il ministero.

Tra le competenze del secondo gruppo (funzione esecutiva e di gestione), ricordiamo che ai provveditorati spetta la gestione di tutte le opere, forniture di materiali e servizi di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici, esclusi i lavori relativi ad opere che eccedono la circoscrizione di un provveditorato o che non siano state decentrate.

In altre parole, sono i provveditorati regionali che, fatta eccezione per le grandi opere pubbliche non decentrate, si occupano della realizzazione dei lavori pubblici per conto del ministero (secondo gruppo di competenze); in alcuni casi, inoltre, (primo gruppo di competenze) i provveditorati decidono, in piena o parziale autonomia, la deliberazione e la progettazione di singole opere pubbliche, non limitandosi dunque a curarne la fase realizzativa.

Tra le altre competenze dei provveditorati, che per comodità abbiamo raggruppato in un terzo gruppo, notiamo come essi debbano:

  • provvedere in materia di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica, sempre che queste non eccedano dalla circoscrizione territoriale;
  • provvedere in materia di proroga dei termini per l'attuazione di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;
  • decidere in materia di autorizzazione delle linee di distribuzione di energia elettrica;
  • emettere, ove ne riconoscano le circostanze, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza per le opere i cui progetti siano stati sottoposti alla loro approvazione e devono provvedere in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza;
  • esercitare, in caso di calamità naturali, i poteri e le facoltà attribuite, per i servizi di pronto soccorso, al ministro per i lavori pubblici.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]