soprintendenza alle antichità e belle arti 1939 - [1971]

L'amministrazione delle belle arti ha tradizionalmente fatto parte, nel nostro paese, delle competenze riservate al Ministero della pubblica istruzione. (decreto 5 novembre 1937 e decreto legge 30 giugno 1947). Di impianto fortemente centralizzato, la gestione del patrimonio storico e artistico italiano è anzitutto prerogativa della Direzione generale alle antichità e belle arti, ma trova uno sviluppo in periferia attraverso gli uffici delle Sovrintendenze.

Istituite dalla legge 22 maggio 1939, n 823 e poste sotto la dipendenza del Ministero dell'Educazione Nazionale (già e poi Ministero della Pubblica Istruzione; vedi Provveditorato agli Studi), le Soprintendenze alle antichità e belle arti avevano il compito di curare gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici della propria circoscrizione amministrativa.

Sopravvissute alla caduta del fascismo ed alla ristrutturazione degli apparati statali ad essa conseguente, le Soprintendenze hanno trovato una nuova disciplina con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (legge 7 dicembre 1961). Questo provvedimento ha distinto le Soprintendenze alle antichità e belle arti in Sovrintendenze alle antichità, Sovrintendenze ai monumenti e Sovrintendenze alle gallerie; allo stesso tempo, è venuto accentuandosi il controllo da parte de del Ministero, che lo esegue attraverso la direzione generale alle antichità e belle arti.

Le Sovrintendenze alle antichità si occupano di tutelare gli interessi archeologici ed i monumenti dell'antichità; le Sovrintendenze ai monumenti tutelano, naturalmente, i monumenti e le pitture murali del medioevo e dell'età moderna, esaminano tutte le questioni urbanistiche legate alla compilazione dei piani regolatori e si occupano della conservazione delle bellezze panoramiche e naturali; le Sovrintendenze alle gallerie, infine, tutelano gli oggetti di interesse storico o artistico del Medioevo e dell'età moderna conservate nelle gallerie d'arte pubbliche.

Nelle zone in cui gli interessi storico-artistici non siano particolarmente rilevanti, sono istituite le Sovrintendenze ai monumenti ed alle gallerie, che hanno competenze miste e accentrano in un unico ufficio i compiti delle due Sovrintendenze relative.

La circoscrizioni delle Sovrintendenze possono comprendere una parte di una provincia, una intera provincia e, talvolta, più province, in base all'importanza storico-artistica della zona in cui si trovano ad operare. La denominazione e la circoscrizione delle Sovrintendenze sono fissate con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni riunite. È da sottolineare, inoltre, come alcune Sovrintendenze abbiano una competenza mista e tre Sovrintendenze abbiano una competenza funzionale, dunque non limitata territorialmente, ma estesa a tutto lo Stato: si tratta di uno degli uffici di Torino, dedicato all'egittologia e dei due uffici esistenti a Roma, cui sono delegati rispettivamente gli ambiti della preistoria e dell'etnografia e quello dell'arte contemporanea.

Dal punto di vista dell'organico, alle Sovrintendenze alle antichità sono preposti sovrintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle delle gallerie sovrintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle dei monumenti sovrintendenti del ruolo degli architetti. Alle Sovrintendenze che, come più sopra detto, si occupano sia dei monumenti che delle gallerie, sono preposti sovrintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti in relazione alla preminenza, nella relativa circoscrizione, degli interessi artistici o monumentali (legge 7 dicembre 1961, n. 1264, art. 13).

Nelle città nelle quali abbiano sede le Sovrintendenze - e talvolta in altre località nelle quali se ne riveli la necessità a tutela del patrimonio artistico nazionale - sono istituiti Uffici di esportazione, con il compito di rilasciare il permesso di esportazione di oggetti di antichità e d'arte, di determinare e riscuotere le tasse d'esportazione, di promuovere l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati all'esportazione, al fine di impedire l'esportazione clandestina di oggetti di rilevante valore storico o artistico.

A coadiuvare il lavoro delle Sovrintendenze sono nominati Ispettori onorari, cui spettano funzioni di vigilanza per la conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. Questa carica è onorifica, quindi svolta a titolo gratuito.

Inoltre, a tutela di determinati monumenti o complessi monumentali possono essere preposti dei Conservatori onorari, carica onorifica e riservata a studiosi dotati di specifica competenza.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]