comune di Como sec. XI - 1757

Il comune di Como vide probabilmente le sue origini nel secolo XI come “associazione di programma su base pattizia”, in forza di un giuramento di adesione al comune, rinnovato periodicamente davanti alle autorità comunali, fino al ’200 e, successivamente davanti al podestà. Nonostante le resistenze di certa nobiltà feudale della diocesi, questo patto si estese rapidamente all’intera popolazione maschile e libera della città, anche al fine di rafforzare l’indipendenza politica di Como e diocesi rispetto a Milano e al vescovo comasco (Cani e Monizza 1993, pag. 69 – Livia Fasola).
La prima citazione esplicita del comune sembra essere quella presente in un documento del 1109, in cui i consoli comaschi risultano tra gli attori di un atto di esenzione dal pagamento del tributo dovuto al vescovo dai proprietari dei forni cittadini (Cani e Monizza 1993, pag. 69 – Livia Fasola).
Il riconoscimento ufficiale del comune venne avviato con diploma imperiale del 1175 (Concessione di Federico I 1175), con cui Federico I Barbarossa concesse alla città di poter eleggere i sindaci del contado, quale premio per la defezione di Como dalla Lega Lombarda e in considerazione della comune politica antimilanese. Con successivi diplomi del 1191 e del 1216, Enrico VI e Federico II estesero poi a Como le concessioni fatte nella pace di Costanza alle città partecipanti alla Lega e cedettero la residua giurisdizione d’appello (Cani e Monizza 1993, pag. 69 – Livia Fasola).
L’organo deliberativo del comune, nelle sue prime manifestazioni, fu probabilmente l’assemblea plenaria, “verosimilmente erede delle assemblee giudiziarie di età comitale”. Dai primi anni del sec. XII il ruolo dell’assemblea fu rilevato dal consiglio o “credenza”, denominato dopo il 1213 “consiglio generale o della campana”. A partire dalla seconda metà del XIII secolo era già probabilmente articolato in un consiglio grande e in uno piccolo.
Dall’anno 1109 l’organizzazione comunale vedeva inoltre, quale organo esecutivo, la magistratura collegiale dei consoli che, per ragioni organizzative, prima del 1172 venne sdoppiata nelle due istituzioni dei consoli di giustizia e dei consoli del comune. Questi ultimi, nella prima età del XIII secolo, vennero sostituiti dal podestà, con poteri speciali più ampi in materia criminale.
Sempre all’inizio del secolo XIII acquisirono rilevanza politica le magistrature dei consoli dei mercanti e dei consoli dei paratici (corporazioni di mestieri), autorità giudiziarie specifiche di categorie professionali. La prima, in particolare, assunse rilevanza tale da diventare tribunale comunale, competente sulle cause civili minori anche al di fuori della corporazione (Cani e Monizza 1993, pag. 69 – Livia Fasola).
Dal 1281 il comune si dotò di una prima codificazione legislativa costituita dagli “Statuta Consulum Iustitie et Negotiatorum”, a cui ne fece seguito una seconda nel 1296 contenente, oltre a disposizioni in materia di giustizia e di vettovaglie, le consuetudine a cui riferirsi in caso di assenza di norme statutarie.
Il 25 luglio 1335 la città passò dalla signoria di Franchino Rusca a quella di Azzone Visconti che, con il suo insediamento ufficiale in Como, pose termine alla repubblica comasca, assoggettandola definitivamente al dominio di Milano (Cantù 1856, pag. 248).
La dominazione viscontea si manifestò immediatamente nelle riforme agli antiche statuti che, nella loro definitiva stesura conosciuta come “Statuti di Como del 1335”, furono pubblicati probabilmente tra il 1339 e il 1340. Essi subirono un’ulteriore sostanziale riforma nel 1458 ad opera di Francesco Sforza. Non risulta che siano state selaborate in periodi successivi altre codificazioni di statuti. Secondo la maggior parte degli storici, nonostante emendamenti e riforme succedutesi nel XV e XVI secolo gli statuti sforzeschi rimasero in vigore sino all’occupazione francese del 1796 (Cani e Monizza 1993, pag. 89 – Gabriella Poli Cagliari).
Durante la signoria milanese, Como disponeva di un consiglio generale, detto Consiglio dei decurioni, che si riuniva solo per le questioni più importanti, mentre l’amministrazione quotidiana ed ordinaria era affidata al Consiglio minore dei dodici savi. Entrambi i consigli erano presieduti e convocati dal podestà (Cani e Monizza 1993, pag. 92).
Il passaggio dall’autonomia comunale alla signoria causò modificazioni delle sfere di competenza degli ufficiali comunali e la creazione di nuove istituzioni: a fianco del podestà compaiono, ad esempio, il referendario, il commissario, l’avvocato fiscale, il sindaco o procuratore fiscale, l’ufficiale delle bollette, l’accusatore del banco degli stipendiati, tutti funzionari di nomina ducale. Tra gli altri ufficiali si possono ricordare quelli di carattere militare come i custodi delle fortezze e delle torri della città, che in epoca signorile diventarono castellani (castellano della Torre Rotonda) e i connestabili (di Porta Sala e di Porta Torre) incaricati della sorveglianza delle porte della città.
Di carattere amministrativo, fiscale e tecnico erano invece il canevaro o economo, il giudice dei dazi e l’ingegnere. Particolarmente attivo in epoca sforzesca risulta essere il capitano del divieto. L’organizzazione complessa del comune rese necessario il potenziamento di un ufficio di cancelleria al quale fu assegnato un capo, dei “rationatores”, dei notai e degli scribi.
Di fatto l’intervento diretto del signore di Milano nella vita amministrativa di Como, limitò l’autonomia delle magistrature comunali rimaste (consiglio dei decurioni, dodici sapienti, consoli di giustizia), le quali erano sottoposte all’approvazione del signore (Cani e Monizza 1993, pag. 109 – Gabriella Poli Cagliari).
Nel 1535, a seguito della morte di Francesco II Sforza, Como con la sua provincia entrò a far parte dei domini di Carlo V d’Asburgo. Sottoposta ad un “governatore” che vi esercitava anche il comando militare, la città era amministrata sempre dalle medesime istituzioni: il consiglio dei decurioni, affiancato dal collegio dei dottori giureconsulti, il consiglio dei dodici savi di provvisione e il podestà. Rimasero inoltre presenti alcune magistrature di istituzione posteriore – quali l’avvocato ed il sindaco fiscale, l’ufficiale delle bollette, il referendario – mentre altre cariche si affermarono nel corso degli anni: il giudice delle vettovaglie, con giurisdizione in materia di vitto ma anche di nettezza urbana, e il giudice alle strade con il compito di controllare e provvedere alle acque, strade ed argini.
Completavano l’organizzazione burocratica cittadina una serie di ufficiali e istituzioni minori: il regolatore della gabella del sale, il prefetto dell’erario militare, il capitano del divieto dei grani, il notaio criminale, il deputato alle navi da guerra, al porto e al molo, il notaio canepario, il cancelliere comunitativo, il tesoriere, il ragionato, l’esattore, il trombettiere e il servitore comunale.
Nella seconda metà del XVII secolo venne poi istituita l’importante congregazione dei conservatori di patrimonio, incaricati della gestione del bilancio comunale (Cani e Monizza 1993, pag. 130 – Ivana Pederzani).
A partire dal 1543 con la costituzione a Milano della congregazione di Stato, anche la città di Como si dotò di un proprio oratore per curare i suoi interessi nella capitale (Cani e Monizza 1993, pag. 153 – Ivana Pederzani).
L’organizzazione generale del comune rimase per il secolo successivo, pressoché invariata. Una visione generale delle istituzioni della prima metà del settecento si desume dall’elenco delle magistrature e degli ufficiali della città di Como, conservato nel fondo Prefettura dell’Archivio di Stato di Como (Elenco organi e uffici di Como, 1758). In esso sono elencate, complete di cognome e nome, le seguenti cariche e magistrature: appartenenti alla curia pretoria figurano il regio podestà, il referendario, l’avvocato fiscale, gli attuari criminale e civile e i notai coadiutore e scrittore; la magistratura dei giudici di palazzo è costituita dai quattro consoli, individuati dai quattro segni del bue, orso, leone e aquila, e dall’attuario; i capi piazza con i consoli di giustizia ed il cancelliere; il consiglio dei decurioni con i sindaci, il cancelliere segretario, i ragionieri, l’agente, i portieri e i trombetti; la congregazione di patrimonio, composta dai decurioni e dai vocali delle quattro pievi; la delegazione dell’alloggiamento militare; la camera di mercimonio; il tribunale di sanità con il cancelliere, il fisico e il commissario; il tribunale delle strade con il giudice e il cancelliere; i giudici delle vettovaglie con i cancellieri, il pro-cancelliere e i curanti; i giudici sopra la pescagione con il cancelliere e i curanti; il collegio dei nobili signori giureconsulti con il cancelliere, il bibliotecario e i bidelli; i fisici; il collegio dei notai e causidici con il cancelliere.

ultima modifica: 19/01/2005

[ Domenico Quartieri ]