congregazione dei conservatori di patrimonio 1757 - 1796

La riforma al governo della città e contado di Como del 19 giugno 1756 (editto 19 giugno 1756) dispose la riorganizzazione della congregazione di patrimonio. Infatti, a seguito della costituzione di un’unica imposta provinciale relativa alla città di Como, ai Corpi Santi e al territorio civile, venne prevista la nomina, da parte delle quattro pievi civili (Zezio superiore, Zezio inferiore, Fino e Uggiate) di un vocale o rappresentante di pieve. A turno, due di questi, andarono ad affiancare con un dottore del collegio dei giureconsulti i membri di diritto della congregazione dei conservatori di patrimonio. Eccezionalmente, nelle sedute di discussione dell’imposta annuale dovevano essere presenti i quattro vocali delle pievi.
Sempre in conseguenza della riforma, venne posto un limite minimo di tremila scudi di estimo nei confronti dei decurioni che volevano accedere alla carica di conservatori.
La presidenza della congregazione doveva essere affidata a un ministro o assistente regio, che aveva l’obbligo di vigilare sull’osservanza degli ordini superiori. Alla congregazione vennero inoltre affidate le funzioni svolte, sino ad allora, dai censitori.
Con reale dispaccio del 23 novembre 1784 anche le funzioni del tribunale delle strade e dell’ufficio degli alloggiamenti militari passarono tra le incombenze della congregazione di patrimonio, che dal 1 gennaio 1785 aumentò il numero dei suoi componenti a nove. La nuova congregazione di patrimonio risultava quindi composta da un dottore di collegio, due decurioni, il regio giudice delle strade, due patrizi estimati e tre cittadini estimati, che restavano tutti in carica sei anni (Riforma Congregazione del patrimonio, 1784).

ultima modifica: 03/04/2006

[ Domenico Quartieri ]