giudice della legna 1547 - 1786

Nel 1547 la giudicatura della legna sostituiva l’officio del “metero della legna” (documento 5 maggio 1547). Il giudice della legna veniva scelto dal Tribunale di provvisione tra coloro che fossero precedentemente stati nominati dodici di provvisione o avessero già ricoperto la carica di giudice delle strade o delle vettovaglie.
Mentre con una ordinanza del 1577 il Tribunale di provvisione stabiliva che per essere nominati giudice della legna dovessero intercorrere almeno cinque anni dalla fine dell’incarico di giudice delle strade o delle vettovaglie e almeno due da quello di membro dei dodici di provvisione, nel corso della prima metà del secolo successivo, il Tribunale stabiliva che tra l’investitura alla carica di giudice della legna e quella precedentemente ricoperta dovesse trascorrere solo un anno (sommario 1580-1657) e definiva dettagliatamente le modalità di elezione.
Si determinava infatti che la nomina dovesse essere fatta per votazione ed estrazione: riuniti nella “sala di provvisione” i membri del Tribunale venivano invitati ad indicare ciascuno una preferenza; il nome di colui che avrebbe ricoperto la carica sarebbe poi stato estratto a sorte tra i tre nominativi che, avendo ricevuto il maggior numero di consensi, erano stati precedentemente posti in un “bossolo” (Sommario tribunale provvisione, 1580-1657).
Il giudice della legna così eletto prima di entrare in carica era tenuto a prestare giuramento nella mani del vicario del Tribunale di provvisione, quale presidente, dichiarando di impegnarsi ad esercitare “fedelmente e legalmente” il suo officio, il quale era tassativamente personale: in casi di assenza o di impedimento “prolungato” il Tribunale era infatti autorizzato a deputare un altro ex-membro dei dodici di provvisione in sua sostituzione.
Il giudice della legna solo od accompagnato da “gentil’homini”, anch’essi nominati dal Tribunale, si recava alle sostre dove era ammassata la legna, per accertarsi che la città fosse sempre “ben fornita di legne, carboni e carbonine”, per stabilirne il prezzo secondo la qualità e per riferire al Tribunale eventuali anomalie affinché provvedesse con l’emanazione di appositi ordini.
La legna necessaria per soddisfare le esigenze della città di Milano veniva direttamente fornita dai proprietari dei boschi – “qualsivoglia persona che habbi, boschi, brughere, cese e ripe, o proprie o in qualsivoglia altra maniera” (Sommario tribunale provvisione, 1580-1647) – ubicati principalmente nei territori del Contado milanese e della provincia Novarese i quali, nei mesi di gennaio e febbraio, procedevano “al taglio” ed alla raccolta in “fascetti, ceretti, fascine e camerette”. La legna così tagliata, dopo essere stata notificata al giudice attraverso un “giuramento scritto” in cui i fornitori, proprietari dei boschi, dichiaravano che la legna fornita corrispondeva esattamente alla quantità richiesta dal giudice medesimo, doveva essere dai barcaroli del Naviglio trasportata in città in tre tempi: le scadenze di consegna erano infatti fissate per i mesi di giugno, settembre e novembre, “in ragione di un terzo per ogni mese di scadenza”.
La dettagliata regolamentazione stabilita dal Tribunale in materia di legna interessava anche i “numeratori”, cioè gli addetti alla misurazione: nominati sempre dal Tribunale, solitamente in numero di due, essi venivano dislocati ogni settimana in luoghi diversi, ed invitati a misurare la “merce” in arrivo ad alta voce. Terminata questa procedura, stabilito dal giudice della legna le modalità di vendita – a “peso” o a “numero”, secondo la “qualità e bontà” – e verificato dagli ufficiali alle dipendenze dell’Officio della legna che ogni singolo venditore fosse in possesso della licenza di vendita, rilasciata dal giudice medesimo, la “merce” poteva essere messa sul mercato e venduta.
Eventuali irregolarità segnalate dal giudice nella sua relazione al Tribunale di provvisione venivano da quest’ultimo punite attraverso pene pecuniarie il cui ammontare doveva essere versato al Tesoriere della comunità o al suo coadiutore, “deputato alle invenzioni”. Al giudice della legna era riconosciuto il diritto di votare per la assoluzione o la condanna dell’imputato.
E infine anche l’attività svolta dal giudice della legna, come quella dei giudici delle strade e delle vettovaglie, al termine del mandato, veniva sottoposta a sindacato da parte dei “sindaci della comunità” (Sommario Tribunale provvisione, 1580-1647).

ultima modifica: 19/01/2005

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