senato 1771 - 1786

Con la seconda ondata di riforme iniziata all’indomani della conclusione della guerra dei Sette anni, il tentativo di separare le attribuzioni amministrative da quelle giurisdizionali divenne realtà.
La legge 23 settembre 1771 portava a compimento quel processo di spoliazione del Senato milanese di ogni attribuzione che non fosse giudiziaria, da tempo iniziata. Il Senato, composto da 12 senatori, divenne, in campo giudiziario, l’unica autorità competente, assorbendo anche le attribuzioni contenziose prima spettanti al Magistrato camerale ed al Supremo consiglio di economia. Tutti gli affari giustiziali vennero attribuiti al Senato, il quale in qualità di tribunale supremo emetteva giudizi definitivi e inappellabili. Data la vastità della materia giudiziaria di sua competenza, criminale, civile, camerale, commerciale – il Senato fu diviso in tre aule, ciascuna composta da quattro senatori: civile, criminale, camerale. Quest’ultima si occupava delle cause camerali, mercimoniali e di quelle riguardanti l’interesse delle singole comunità; delle sentenze emesse su questioni mercimoniali dal giudice dei dazi di Milano e dal podestà regio delle altre città dello stato; in generale di tutto il contenzioso precedentemente trattato dal Magistrato camerale.
L’aula camerale era chiamata inoltre a rivedere le sentenze di prima istanza per gli affari fiscali, e quelle per le cause mercimoniali emesse dalle camere mercantili, purché si riferissero a somme superiori alle 2.000 lire. Inoltre erano di sua competenza tutte le cause relative alle regalie civiche e statali, e alle concessioni di investiture feudali.
Le tre aule erano tenute a riunirsi in tribunale supremo per i processi che implicassero la pena di morte, la revisione di sentenze passate in giudicato e ancora per la revisione di cause giudicate dall’aula camerale.
Al Senato rimanevano tuttavia confermati alcuni antichi diritti: il diritto di esprimere il proprio parere su gravi questioni, anche di natura non essenzialmente giudiziaria, previo però esplicita richiesta regia; il diritto di voto consultivo su provvedimenti relativi all’amministrazione giudiziaria; e ancora il diritto di presentare terne di nomi per la nomina di alcune cariche amministrative (Capra, Sella 1984; Petronio 1972; Valsecchi 1959).
Nel 1786 infine anche il Senato fu travolto dall’onda riformatrice di Giuseppe II, successore di Maria Teresa: le Nuove Costituzioni che da due secoli e mezzo avevano regolamentato la vita amministrativa, economica, giudiziaria del Milanese venivano abolite e con esse, anche il Senato (Annoni 1966; Capra, Sella 1984; Petronio 1972; Valsecchi 1959; Visconti 1913).
Razionalizzando radicalmente gli organi giudiziari Giuseppe II istituì un triplice grado di giurisdizione: in primo grado a Milano e Mantova giudicavano due Tribunali collegiati di prima istanza, ai quali venne affidato anche il potere di giudicare in secondo grado e in appello; in terzo grado infine, per la definizione dei conflitti di giurisdizione giudicava il Supremo tribunale di giustizia, con sede a Milano (Arese 1979-1980).

ultima modifica: 29/05/2006

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