consoli di giustizia 1153 - sec. XIV

Intorno alla seconda metà del XII secolo, in seguito al continuo accrescersi delle competenze e funzioni attribuite e svolte, il Consolato venne sdoppiato nel Consolato del comune, a cui era riservata la trattazione degli affari politici, amministrativi e penali, e nel Consolato di giustizia, a cui veniva invece affidata l’amministrazione della giustizia civile.
Dagli “Atti del Comune di Milano” raccolti dal Manaresi è possibile apprendere che, almeno sino alla fine del XII secolo, i consoli di giustizia – originariamente denominati consules causarum e solo successivamente consules iustitiae – non furono un istituto nettamente distinto da quello dei consoli del comune, con attribuzioni esclusivamente giudiziarie ed estranee agli affari politici ed amministrativi della città e del suo contado. Almeno per tutta la seconda metà del XII secolo, i due istituti godettero di pari grado di dignità giuridica, e cooperarono nella gestione delle questioni di particolare gravità ed importanza per la vita della città. E l’evoluzione ed il graduale ampliamento che, nel corso dei decenni, subirono le competenze loro attribuite ne sono testimonianza.
Se sin verso la metà del XIII secolo, la funzione principale attribuita ai consoli di giustizia fu la trattazione delle cause civili – cioè pronunciare sentenze, ordinare tutti quegli atti strettamente connessi allo svolgimento della causa quali, ad esempio, far redigere in forma pubblica le testimonianze, le confessioni, gli atti prodotti in giudizio; emettere decreti di immissione di possesso, decreti di condanne pecuniarie – in seguito la loro sfera di influenza si estese oltre il settore strettamente giudiziario, oltre il campo strettamente connesso all’emissione di un giudizio. Le loro competenze andarono sempre più a ricoprire quei settori che erano stati esclusiva prerogativa dei giudici e messi regi, quelle attribuzioni di rappresentanza della parte pubblica in tutte le questioni private che erano state a questi ultimi fermamente confermate e ribadite durante il primo periodo di sviluppo del governo consolare. A partire dagli ultimi decenni del XII secolo, i consoli di giustizia incominciarono infatti ad intervenire nei contratti stipulati da donne, quando oltre al marito non vi fosse altro parente che, nei gradi previsti dal diritto consuetudinario, desse alla donna licenza per la conclusione di un contratto o negozio giuridico; si ingerirono nelle pratiche per l’assegnazione di tutori ai minorenni ed incominciarono ad intervenire negli atti da questi stipulati; ottennero il potere di vincolare le donazioni inter vivos al loro consenso, di autorizzare le copie degli atti perduti, nonché il potere di espletare gli atti di notai defunti. Un’altra particolare facoltà attribuita poi dal Liber consuetudinum ai consoli di giustizia fu la possibilità di assistere al duello che si doveva svolgere quando il giudizio avesse previsto tale soluzione, nonostante il duello fosse soluzione ristretta alle cause penali, la cui trattazione non rientrava nelle competenze attribuite ai consoli di giustizia.
”Certamente anche per Milano uno specchio completo delle attribuzioni e dei doveri speciali dei consoli di giustizia sarebbe risultato dal breve del giuramento sul quale essi giuravano prima di entrare in carica, e nel quale erano trascritte anche le principali convenzioni concluse da Milano con le città straniere; ma andò perduto con la dispersione totale dei documenti del comune” (Manaresi 1919, p. 56).
Dall’anno della loro istituzione sino al 1185 i consoli di giustizia formarono un solo corpo giudicante, ma a causa del continuo ampliamento della città, all’intensificarsi dei traffici e del commercio, ed al conseguente aumento di liti e contese, nel 1186 si ebbe una divisione del Consolato in due uffici, ciascuno dei quali poté esercitare la propria giurisdizione sul territorio rurale che faceva capo a tre precise porte della città. Nel 1205 il consolato venne ulteriormente smembrato con la costituzione di un terzo ufficio.
Nel 1212, in seguito ad un ultimo rimaneggiamento il Consolato di giustizia venne ancora articolato in quattro consolati distinti: il consolato delle fagie delle porte Ticinese e Vercellina la cui giurisdizione comprendeva tutti quei territori che si estendevano ad occidente del corso del fiume Olona a nord e a sud della città di Milano; il consolato delle fagie delle porte Nova ed Orientale, con giurisdizione sui territori ad oriente del fiume Lambro; il consolato delle fagie delle porte Romana e Comasina con giurisdizione sulla restante parte del territorio milanese; ed infine il consulatus civitatis con giurisdizione limitata al solo territorio compreso entro le mura della città.
Questa articolazione del consolato di giustizia rimase tale per oltre un secolo e mezzo sino a quando nel 1340, aboliti i consoli delle fagie e diminuite l’entità e l’importanza delle competenze attribuite al Consolato di giustizia – gradatamente accentratesi nelle mani del podestà – si istituì un unico consolato detto della Camera della città e di tutte le faggie.
Alle strette dipendenze dell’ufficio dei consoli di giustizia operava infine un numero variabile di notai ai quali era demandato il compito di “facere sententias et alias publicas scripturas”, dove per sentenze si intendevano quelle di natura civile – essendo la giustizia penale prerogativa dei consoli del comune prima e del podestà poi – e per pubbliche scritture si intendevano invece tutti gli atti relativi alla stesura della documentazione processuale o ancora tutti gli atti aventi come oggetto l’applicazione di norme quali i decreti di immissione di possesso, i precetti, le condanne, gli atti per minori (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919; Santoro1968).

ultima modifica: 19/01/2005

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