officio delle strade e delle acque sec. XIV - sec. XVI

Mentre già intorno alla seconda metà del XII secolo, il governo consolare aveva previsto l’istituzione di un particolare officio, i “magistri molendinorum”, per il controllo dell’uso delle acque dei molini, solo due secoli più tardi si hanno notizie certe circa l’istituzione di un officio incaricato del controllo delle strade. Se da un lato, durante il periodo comunale, le autorità cittadine delegarono totalmente la cura della viabilità e della sicurezza delle vie di comunicazione, soprattutto commerciali, ai consules stratae della Camera dei mercanti, dall’altro è probabile che per le questioni di ordinaria manutenzione delle strade le autorità cittadine si fossero limitate di volta in volta a nominare temporaneamente singoli ufficiali.
Ma solo in piena età signorile con gli “Statuti delle acque e delle strade”, compilati nel 1346, ed in seguito, con la promulgazione, nel 1396, degli statuti milanesi, si cercò di definire modalità di nomina ed attribuzioni dell’officio delle strade e delle acque, formato da due distinti officiali: il giudice delle acque ed il giudice delle strade.
Essere giurisperito e forestiero, disporre di un consistente patrimonio personale o familiare erano i requisiti fondamentali per poter accedere alla carica di giudice delle acque: gli statuti del 1396 infatti non solo stabilivano che il giudice neoeletto, oltre a prestare il tradizionale giuramento di fedeltà ed onestà al signore, dovesse presentare come garanzia della propria buona fede, una cauzione di lire 50, ma sottolineavano la necessità di nominare un ufficiale totalmente svincolato dagli interessi e dalle vicende locali. Egli era incaricato della sorveglianza sul corretto uso delle acque che scorrevano nella città di Milano e nel suo contado, ma soprattutto deputato a controllare che le acque affluissero ininterrottamente alla città e non fossero indebitamente deviate. Qualora fossero state presentate denunce per trasgressione alle disposizioni statutarie relative allo sfruttamento o deviazione di corsi d’acqua il giudice era anche investito del potere di indagare e di procedere alla determinazione della condanna, solitamente pecuniaria.
I compiti attribuiti al “giudice delle strade”, sulla cui nomina nulla specificano gli statuti del 1346 e del 1396, erano invece la manutenzione e riparazione delle strade e dei ponti, la rimozione dalle strade di tutto ciò che potesse ostacolarne la regolare circolazione: operazioni che, dopo essere state vidimate dagli Ingegneri del Comune ed in ultima istanza autorizzate dal Tribunale di provvisione, dovevano essere tassativamente attuate nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Anche al giudice delle strade gli statuti milanesi di fine Trecento riconoscevano il potere di processare e stabilire l’entità della condanna pecuniaria per coloro i quali avessero trasgredito le disposizioni statutarie in materia di viabilità.
Alle dipendenze dei due giudici gli statuti predisponevano un numero variabile di officiali incaricati di controllare che le disposizioni ordinate venissero debitamente rispettate ed eseguite (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

ultima modifica: 19/01/2005

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