esattore sec. XIV - sec. XVI

Nominato alternativamente dal duca e dal Tribunale di provvisione come stabilito dagli “Statuta iurisdictionum” del 1396, l’esattore era l’unico officiale incaricato della riscossione di multe, condanne, taglie e di qualsiasi somma spettasse al Comune. Al momento della nomina l’esattore, che durava in carica sei mesi, era tenuto, tramite fideiussori, a prestare garanzia davanti ai Sei della Camera ed a giurare di esercitare fedelmente il proprio ufficio. In tale occasione l’esattore si impegnava a riscuotere le somme spettanti al Comune sulla base di particolari quaderni, sottoscritti dal notaio del Tribunale di provvisione, contenenti i nomi dei debitori, la causa e l’ammontare del debito, ed a relazionare per iscritto allo stesso Tribunale la avvenuta riscossione. Ogni settimana l’esattore era inoltre tenuto a raffrontare i registri in suo possesso con quelli dell’officio dei Sei della Camera per annotarvi eventuali cancellazioni circa il pagamento o l’annullamento di debiti (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

ultima modifica: 19/01/2005

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