senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia 1816 giugno 30 - 1852 febbraio 12

La notificazione del 30 giugno 1816 dell’imperiale regio governo di Milano avvertiva che il “senato italiano del supremo tribunale di giustizia” sarebbe entrato nel pieno esercizio delle funzioni il 1 agosto 1816. La residenza era stata fissata a Verona. La notificazione avvertiva inoltre che “tutti gli affari giudiziarj nel Regno Lombardo-Veneto che a tenore delle vieglianti leggi devono essere trattati o decisi in terza istanza, dovranno proporsi ed inoltrarsi nelle vie regolari al prelodato senato italiano in Verona” (notificazione 30 giugno 1816). Il senato aveva quindi potere di revisione sulle sentenze non conformi pronunciate nelle due precedenti istanze ed anche in caso di ricorso per nullità per violazione di forma e per manifesta ingiustizia. Nelle cause criminali in cui la sentenza fosse la condanna a morte il supremo tribunale di giustizia rassegnava all’imperatore la sentenza stessa, corredata dagli atti e dai motivi che potessero intervenire a favore del reo per mitigare la pena. Il diritto di grazia spettava naturalmente all’imperatore.
La riorganizzazione delle province che seguì la rivoluzione e la guerra con il Piemonte portò tra l’altro, durante il governo del feldmaresciallo Radetzky, alla soppressione del senato Lombardo-Veneto. La riorganizzazione giudiziaria delle province italiane soggette all’Austria fu definita con la sovrana risoluzione del 3 gennaio 1851. Con la notificazione della luogotenenza del 12 febbraio 1851 i compiti amministrativi furono trasferiti al ministero della giustizia (notificazione 12 febbraio 1851), mentre la funzione di tribunale di terza istanza fu affidata alla suprema corte di giustizia e di cassazione di Vienna, istituita il 7 agosto 1850 (Mazhol-Walling 1981) e composta da un primo e da un secondo presidente, cinque presidenti di sezione e quarantotto consiglieri (Patente 7 agosto 1850). Ordinata come l’appello, la suprema corte – giudicando in terza ed ultima istanza – ebbe quindi competenza su tutti gli affari giudiziari, civili, penali e commerciali di tutto l’impero.
I membri della commissione Giulini, riuniti nel maggio del 1859 per studiare e proporre un nuovo ordinamento temporaneo per la Lombardia fino all’unificazione con il Regno di Sardegna, proposero “per assoluta necessità […] l’immediata istituzione, mediante decreto reale, di un tribunale di terza istanza in Milano per la Lombardia […] il cui necessario intervento nella giustizia è continuo e quotidiano” (Atti della commissione Giulini 1962, p. 132). La legge 24 luglio 1959 istituì infine in Milano un tribunale di terza istanza, il quale, composto da un presidente e sei giudici, ebbe competenza in “tutti gli affari, che erano di competenza della Corte suprema di giustizia in Vienna” (Atti della commissione Giulini 1962; Mazhol-Walling 1981; Raponi 1967; Sandonà 1912).

ultima modifica: 19/01/2005

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