pretura feudale sec. XVI - 1774

Con l'investitura feudale, al feudatario veniva trasmesso anche il potere giurisdizionale, limitatamente ai tribunali di primo grado. Ancora a metà del XVIII secolo ai feudatari "camerali", oltre a diversi diritti di riscossione dei proventi di numerose regalie alienate spettava il diritto di giurisdizione civile e penale di prima istanza. Tale diritto era limitato dal cosiddetto privilegio di "maggior magistrato" che esentava i proprietari terrieri residenti in città, i fittabili e coloni alle loro dipendenze dalla giurisdizione dei tribunali feudali. I giudici feudali erano designati direttamente dal feudatario tra una rosa di candidati approvata dal senato milanese, avevano durata biennale ma potevano essere riconfermati, "previo assenso del popolo". Ai giudici feudali venivano spesso sottratte quelle cause che, pur essendo di primo grado, comportassero confische di beni, giudicassero omicidi, o ancora tutte le cause che vedevano coinvolti "cittadini". Per le sentenze emanate dai giusdicenti feudali era infine sempre prevista la possibilità di ricorso al "maggior magistrato", tribunale di appello, rappresentante periferico del potere regio. Alla metà del XVIII secolo, come emerge dalle risposte fornite dai cancellieri delle comunità dello stato ai 45 quesiti della real giunta del censimento, era assai diffusa la pratica secondo cui molti giusdicenti feudali, nominati da diversi feudatari, tendevano ad accumulare un rilevante numero di incarichi. Solo pochi giusdicenti erano soliti risiedere nel luogo in cui era ubicata la pretura feudale. Alcuni nominavano un proprio luogotenente, altri si presentavano alle comunità loro giurisdizionalmente subordinate solo in occasione delle riscossioni annuali. La frequenza delle visite era comunque proporzionale alle possibilità di guadagno: il ritorno economico della carica di giudice feudale era solo in minima parte costituito da uno stipendio fisso, corrisposto dal feudatario o dalla comunità; la maggior parte degli introiti proveniva infatti da tasse giudiziarie e da multe, diversamente ripartite, da comunità a comunità, tra il titolare del feudo, il giudice feudale ed eventuali altri dipendenti dell'ufficio pretorio. Ben noti alla sovrana Maria Teresa erano i limiti e gli inconvenienti che derivavano dal numero eccessivo delle giurisdizioni feudali. Bisognò però attendere la promulgazione dell'editto 10 febbraio 1774 prima di assistere a un intervento di sistemazione nell'amministrazione della giustizia feudale. Con l'editto del 1774 il governo non solo imponeva l'obbligo di residenza ai pretori feudali e consentiva solo ai signori vicini (in un raggio di non oltre sette miglia) di scegliere lo stesso pretore, ma insisteva sulla precisa specificazione degli obblighi connessi alla giurisdizione feudale: il mantenimento dei detenuti, la manutenzione delle carceri e di tutti i locali necessari per il regolare svolgimento delle attività giudiziarie. I provvedimenti, più volte ribaditi negli anni seguenti, aumentarono gli oneri per i feudatari e accelerarono inevitabilmente il processo di decadenza dell'istituto feudale.

ultima modifica: 12/01/2007

[ Saverio Almini ]