regolamento 27 marzo 1806 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Regolamento per l'attivazione in tutto lo Stato dei Registri delle nascite, de' matrimoni e delle morti"
DateMilano, 27 marzo 1806
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 aprile 1806, Milano, Dalla reale stamperia, 1806[1806]
MaterieCittadinanza, stato civile, anagrafe; diritti civili
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visti gli articoli del Codice Napoleone che prescrivono in tutto lo Stato i registri delle nascite, matrimoni e delle morti, delle nascite, matrimoni e morti presso i corpi d'armata fuori dal regno, delle nascite, matrimoni e morti sulle navi del regno, sopra rapporto del gran giudice, ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, decreta l'approvazione del regolamento per l'attivazione in tutto lo Stato dei registri delle nascite, matrimoni e morti:

  • Capo I, Disposizioni generali e comuni a tutti tre i Registri (art. 1-24)
  • Capo II, Degli Atti di nascita (art. 25-34)
  • Capo III, Degli Atti di matrimonio
    • Sezione I, Delle pubblicazioni e degli atti preparatori al matrimonio (art. 35-65)
    • Sezione II, Degl'impedimenti al matrimonio, e delle dispense (art. 66-75)
    • Sezione III, Della celebrazione del matrimonio (art. 76-82)
    • Sezione IV, Dello scioglimento del matrimonio per quanto può riguardare i Registri civili (art. 83-88)
    • Sezione V, Della risponsabilità dell'Ufficiale dello Stato civile (art. 89-90)
  • Capo IV, Degli atti di morte (art. 91-100). Segue il Titolo V del Codice, da leggersi agli sposi avanti la celebrazione del matrimonio, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del presente regolamento:
  • Capo VI, Dei diritti e dei rispettivi doveri dei coniugi (art. 212-226)