decreto 22 maggio 1806 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto che provvede al caso di quei paesi nei quali per l'esercizio delle professioni d'ingegnere civile, perito agrimensore e ragioniere non si esigevano nč esami, nč preventiva approvazione"
DateMonza, 22 maggio 1806
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1 maggio al 31 agosto 1806; coll'aggiunta dei Decreti pubblicati negli Stati Veneti avanti la loro unione al Regno, Milano, Dalla reale stamperia, 1806[1806]
MaterieProfessioni, collegi, corporazioni
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visto il rapporto del ministro dell'interno, visti i decreti del 3 novembre 1805, sentito il Consiglio di Stato, dispone in merito alla conservazione nell'amministrazione pubblica degli architetti, ingegneri civili, agrimensori, in quei paesi nei quali non erano previsti esami o approvazioni per il legale esercizio delle professioni.