decreto 14 marzo 1807 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto d'organizzazione dei Licei con convitto e senza convitto"
DateMilano, 14 marzo 1807
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 giugno 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807]
MaterieIstruzione, cultura
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visto il decreto imperiale 7 luglio 1805 portante che le lauree, licenze o permessi d'esercitare professioni scientifiche sono concesse a chi le ha conseguite in una delle Università del regno, volendo facilitare ai giovani i mezzi per presentarsi all'Università, decreta l'organizzazione di otto licei, quattro con convitto e quattro senza, e prescrive gli insegnamenti, il numero degli alunni ammessi; nomina in ogni liceo un provveditore e un censore degli studi e ne fissa il trattamento; i licei non organizzati nel presente decreto restano organizzati al loro stato attuale, mentre l'insegnamento deve essere conforme al metodo prescritto per i licei nazionali. Le case d'educazione erette dai comuni o da corporazioni religiose possono essere innalzate al rango di liceo se si distinguono con i progressi dei loro allievi.