decreto 11 settembre 1807 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto portante il regolamento sulle tasse di registro per gli atti civili"
DateMilano, 11 settembre 1807
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo luglio al 30 settembre 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visto il decreto 12 febbraio 1806 sul registro degli atti e contratti, visto il codice di procedura civile adottato per il regno, su rapporto del ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato decreta che gli atti giudiziari, contemplati dal regolamento allegato, sono soggetti al registro, che ne fissa le tasse; la tassa degli atti giudiziari č attivata contemporaneamente al codice di procedura civile; le persone indigenti godono del beneficio dell'esenzione dalle tasse giudiziarie. Segue il regolamento del registro degli atti civili giudiziari:

  • Titolo I, atti soggetti al solo diritto di falso
    • Sezione I, citazioni, notificazioni, intimazioni, produzione di allegati avanti i giudici di pace, tribunali o corti (art. 1-4)
    • Sezione II, conciliazione (art. 5)
    • Sezione III, atti avanti i giudici di pace nelle cause non eccedenti le lire 100 (art. 7-14)
    • Sezione IV, avanti i giudici di pace nelle cause eccedenti le lire 100 (art. 15-27)
    • Sezione V, avanti le corti e i tribunali di prima istanza (art. 28-66)
    • Sezione VI, diritti speciali per gli oggetti di opposizione al matrimonio, divorzio, separazione personale (art. 67-95)
    • Sezione VII, atti esecutivi (art. 96-122)
    • Sezione VIII, atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di pace, o come tali, o come presidenti dei consigli di famiglia (art. 123-149)
    • Sezione IX, diritti fissi per gli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione riservati al tribunale di prima istanza (art. 150-188)
    • Sezione X, diritti fissi avanti i tribunali di commercio (art. 189)
    • Sezione XI, diritti fissi avanti le corti d'appello (art. 190-196)
    • Sezione XII
      • § 1. diritti fissi avanti la corte di cassazione; ricorsi per cassazione (art. 197-201)
      • § 2. ricorsi nel caso di due giudicati inappellabili fra le stesse parti e fra loro contraddittori (art. 202-206)
      • § 3. ricorsi delle parti nel caso di conflitto di giurisdizione (art. 207-215)
      • § 4. per la remissione delle cause da uno ad altro tribunale (art. 216-217)
      • § 5. domande per azione civile contro i giudici (art. 218)
      • Disposizioni generali (art. 219-221)
  • Titolo II, atti soggetti, o che possono essere soggetti a diritto fisso e proporzionale
    • Sezione I, avanti l'ufficio di conciliazione (art. 222)
    • Sezione II, avanti i giudici di pace (art. 223-226)
    • Sezione III, atti soggetti a diritto fisso e proporzionale avanti i tribunali civili di prima istanza (art. 227-245)
    • Sezione IV, atti che talvolta possono essere soggetti anche al diritto proporzionale (art. 246-265)
    • Sezione V, diritti proporzionali avanti i tribunali di commercio (art. 266)
    • Sezione VI, avanti le corti d'appello (art. 267-270)
  • Titolo III, dei diritti di cancelleria (art. 271-280) spedizioni, copie (art. 281-287)
  • Titolo IV, da chi, e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i diritti di registro (art. 288-302)