regolamento 11 settembre 1807

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Regolamento sulle competenze degli ufficiali ministeriali nelle procedure penali"
DateMilano, 11 settembre 1807
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo luglio al 30 settembre 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visto il codice di procedura civile, visto il decreto 12 febbraio 1806 sul registro degli atti e contratti, visto il regolamento per il registro degli atti nelle cause penali, su rapporti dei ministri della giustizia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, approva la tariffa annessa al decreta che fissa gli indennizzi e competenze spettanti ai giudici, ufficiali di polizia giudiziaria, cancellieri dei giudici di pace, scrittori degli uffici di polizia, uscieri, testimoni e periti:

  • Titolo I
    • Capo I, giudici ed ufficiali di polizia giudiziaria (art. 1)
    • Capo II, competenze per i cancellieri dei giudici di pace, tribunali e Corti, e degli scrittori degli ufficiali di polizia (art. 2-10)
    • Capo III, competenze per i periti (art. 11-20)
    • Capo IV, competenze per i testimoni (art. 21-30)
    • Capo V, competenze agli uscieri (art. 31-48)
    • Capo VI, disposizioni comuni ad ogni sorta di competenza (art. 49-52)
  • Titolo II, disposizioni generali (art. 53-74)