decreto 5 novembre 1807

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàNapoleone (dispone)
Titolo"Decreto che abilita gli stabilimenti pubblici ad accettare, coll'autorizzazione del prefetto o del viceprefetto, le donazioni o legati non eccedenti le lire 300 italiane"
DateFontainebleau, 5 novembre 1807
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte terza. Dal primo ottobre al 31 dicembre 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807]
MaterieReligione e culto
Abstract

Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, decreta che le commissioni o i corpi amministrativi degli ospedali, ospizi di beneficenza, istruzione pubblica, i podestà e sindaci dei comuni, possono accettare ed impiegare a profitto dell'istituto o comune che amministrano i doni e i legati disposti a favore di questi ultimi.