decreto 9 agosto 1808 b

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto sulle miniere"
DateMilano, 9 agosto 1808
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, Dalla reale stamperia, 1808[1808]
MaterieDemanio, beni ed enti pubblici
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto il regolamento organico della giustizia civile e punitiva 13 giugno 1806, visto l'articolo 54 del codice di procedura civile e la tariffa che regola le competenze degli ufficiali di giustizia, considerata la convenienza di migliorare il trattamento dei giudici di pace, su rapporto del ministro della giustizia, sentito il consiglio di Stato, decreta che gli atti di conciliazione avanti i giudici di pace, a tenore dell'articolo 54 acquistino forza esecutiva ogni qualvolta alcune delle parti ne faccia istanza all'atto di formazione del processo verbale; č fissato l'emolumento per le cause superiori alle cento e non eccedenti le seicento lire.