decreto 18 settembre 1808 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto con cui si dichiara che le attività e passività delle diverse frazioni dei comuni aggregati debbano rimanere divise"
DateMilano, 18 settembre 1808
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, Dalla reale stamperia, 1808[1808]
MaterieFinanza e censo
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, vista la legge 24 luglio 1802, visto il decreto 14 luglio 1807, sopra rapporto del ministro dell'interno, sentito il consiglio di Stato, decreta che i comuni aggregati conservano le rispettive attività e passività; nei conti preventivi e consuntivi di questi comuni non sono comprese le rispettive attività e passività, che sono regolate dal consiglio comunale nei conti parziali di ogni frazione del comune medesimo; i prefetti, entro l'anno dell'aggregazione, sono incaricati di proporre le opportune misure per far conguagliare le attività e passività.