decreto 25 dicembre 1810 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto diretto ad assicurare il titolo delle manifatture d'oro e d'argento, mediante lo stabilimento di appositi uffici di verificazione"
DateMilano, 25 dicembre 1810
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte III. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810]
MaterieAgricoltura, commercio e industria
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, essendo necessario regolare con provvedimento uniforme in tutto il regno tutto ciò che può contribuire a rassicurare e nazionali e gli esteri nel commercio dei lavori e delle materie di oro e argento, sopra rapporto del ministro delle finanze, sentito il consiglio di Stato, decreta:

  • titolo I, dei titoli degli ori ed argenti lavorati (art. 1-7)
  • titolo II, degl'impronti o bolli che debbono avere gli ori e gli argenti (art. 8-19)
  • titolo III, dei diritti di garanzia sui lavori e sulle materie di oro e di argento (art. 20-27)
  • titolo IV, degli uffizi di garanzia (art. 28-53)
  • titolo V
    • sezione I, degli obblighi dei fabbricanti e mercanti d'oro e d'argento lavorato (art. 54-78)
    • sezione II, delle obbligazioni dei mercanti di lavori d'oro e d'argento ambulanti (art. 79-82)
    • sezione III, della fabbricazione dei lavori a placca o lamina d'ora e d'argento sugli altri metalli (art. 83-88)
  • titolo VI, delle visite, invenzioni e contravvenzioni (art. 89-95)
  • titolo VII, della professione di assaggiare e raffinare, e partire l'oro e l'argento (art. 96-110)