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306. Francesco Sforza al capitano di giustizia di Milano 1452 luglio 11 Trignano

Francesco Sforza ordina al capitano di giustizia di Milano di non procedere oltre contro il milanese Stefanino da Bollate, qualora risultasse accusato (come anche egli afferma) ingiustamente dell'omicidio della seconda moglie del padre, Isabetta da Rodello. Dispone, inoltre, che nel procedere contro Domenichino non si pregiudichino i diritti che il ricorrente presume di avere sui beni del padre, per quanto riguarda sia la propria legittima che la dote della sua vera madre.

Capitaneo iustitie Mediolani.
Se lamenta Stephanino de Bollate, nostro citadino Milanese, che li sia proceduto contra sotto pretexto de uno homicidio, el quale debe essere stato commisso in la persona de condam Isabetha da Rodello, mogliere de Dominighino, suo patre, d'il che luy dice esserne innocente et non havere commesso defecto alcuno, secundo che da esso supplicante, ho chi farà per esso, latius sereti informato. Per la qual cosa, parendone questo mancho cha honesto, ve scrivemo et comandiamo che, essendo cossì vero, non procediati più oltra contra d'esso supplicante, imo ogni novitate, securtate et altra cosa facta contra luy per tale casone, fatello libere revocare. Ceterum, volemo che nel procedere faciti proinde contra dicto Dominichino habiati bona advertentia et faciti per forma che non sia facto preiudicio indebitamente ale rasone, quale se pretende havere il dicto supplicante in li beni d'esso Dominichino suo patre, sì per respecto dela legittima, come per la dote de soa madre. Et demum faciti per forma ch'esso supplicante non habia iusta casone de lamentarsi. Ex felicibus castris nostris apud Trignanum, die xi iulii 1452. Si tamen gli fosse altra cosa iuridica in contrario de ciò, ne vorriamo essere per vostre lettere avisati. Ex felicibus castris, ut supra. Admittendo anchora ogni prova, rasone et defensione legittima che se vorrano fare per esso supplicante, acioché indefensus el non vengha esser condemnato. Data ut supra.