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674. Francesco Sforza a Lorenzo da Milano 1452 settembre 25 sine loco

Francesco Sforza ordina a Lorenzo da Milano, a Farfengo, che accerti se la vendita dei buoi da parte di Bartolino Corolo da Cremona fu fatta in violazione dell'obbligazione che aveva con il suo locatore Francesco Cagna; se ciò risultasse essere vero, la vendita è nulla con le conseguenti implicazioni di legge.

Laurentio de Mediolano in Farfengo.
Vertente differentia tra Francesco Cagna et Bartolino Corolo da Cremona per casone dela fictalicia de una possessione teneva dicto Bartolino dal predicto Francesco, accadete che esso Bartolino, segondo ne è exposito, vendete uno paio de bovi, li quali erano obligati al dicto Francesco, et como più chiaramente saray informato. Et perché dicta vendita non pò essere facta in fraude et detrimento del dicto Francesco, volemo et committemote che, constandote le predicte cosse essere vere, providi che la dicta vendida (a) retorna indrieto et siano restituiti li dicti bovi, et essendone curso pagamento alchuno, similiter volemo lo faci retornare indrieto, ché cossì vole la rasone. Data in castris, ut supra.


(a) Così in A.