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893. Francesco Sforza al rettore dell'arte della lana di Parma 1452 novembre 12 sine loco

Francesco Sforza informa il rettore dell'arte della lana di Parma che l'ebreo Salomone de Gale non deve essere molestato per aver fatto prestiti per la lana, ciò perchè gli è consentito di far prestiti per qualsiasi cosa, «etiam se fosse furrata et robata». Vuole, comunque, che renda noto a Salomone che nello statuto dell'arte della lana di Parma si fa divieto di prestiti sopra certa lana.

Rectori artis lane civitatis Parme.
Agrevasse multo la communitate nostra de Parma che dii molestia et turbi Salomon de Gale, ebreo che presta ad usura in essa citade, perché ha prestato supra a certa lana, il che è contra la dispositione di uno statuto facto in l'arte dela lana in quella citade, perché tal molestia è contra la forma deli capituli per dicta communitate nostra concessi al dicto Salomon, et approbati et confirmati per nostre lettere, per vigore deli quali capituli impunite pò prestare supra cadauna cosa, sia como si voglia, etiam se fosse furrata et robata. Pertanto parendo a nuy che questa molestia, contra el debito gli sia facta, et non intendendo nuy gli sia facta contra la dispositione d'essi capituli, volemo, et sì te comandiamo desisti da più molestarlo per tale casone, et se alchuna gli n'ày facto, la revochi subito et in tuto, per forma non ne sentiamo altra lamenta per questo. Siamo ben contenti faci dicto ebreo sia ben informato de questo statitto, (a) o ordine como se sia, et che si guardia per lo avenire da prestare supra tale cosa, ad ciò se habiano ad evitare li danni poteriano accadere a quelli nostri citadini mercadanti in quella arte dela lana. Ex castris, ut supra.


(a) Così in A.