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1187. Francesco Sforza a Oldrado Lampugnani 1453 aprile 6 Milano

Francesco Sforza ordina al consigliere ducale Oldrado Lampugnani di far rimettere la donna di Cristoforo da Soncino, medico suo e di sua moglie nel possesso, "iure locationis",di una bottega toltale al tempo della Repubblica Ambrosiana, nonostante un pubblico contratto locativo ventinovennale da mostrare a chi avesseda eccepire e in base al quale si amministri la giustizia.

[ 248r] Spectabili militi Oldrado de Lampugnano, consiliario nostro.
Secundo per sue lettere la illustre madona nostra consorte altre volte ve scrisse, voliamo che, essendo tolta una botega per quella comunità al tempo dela loro libertà a maiestro Christoforo da Soncino, nostro phisico dilecto et dela prelibata madona nostra consorte, overo ala dona sua de facto, quale teneva da essa comunità iure locationis, come appare per pubblico instrumento per vintinovi anni, fate la debita provisione che remetiati ala posessione d'essa botiga, secundo vole rasone. Et per alcuno se aggreva, lo fayti poi vedere de ragione, da persona non suspecta ale parte, immo sarà administrata de ciò iusticia et l'una nì l'altra parte non habia iusta casone de querela. Data Mediolani, vi aprilis 1453.