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1727. Francesco Sforza al capitano del divieto dell'Oltrepo pavese 1453 maggio 19 Milano

Francesco Sforza ordina al capitano del divieto dell'Oltrepo pavese di provvedere, verificata la verità di quanto lamentato dal comune e dagli uomini di Barbianello, che non siano gravati per la tassa dei cavalli al di là di quanto lo erano precedentemente.

Capitaneo nostro devetus Papiensis ultra Padum.
Vedarai per la supplicatione introclusa la querella n'è fata per parte del comune et homini de Barbianello de quello nostro contato de Pavia, perché siano per lo tuo precessore tropo gravati in le taxe di cavalli et ultra la taxa debita haverano; per qual cossa te comandemo et volemo intendi questo facto e, trovando essere vero le cosse narrate, provede expedienter ch'esi supplicanti siano reducti ad solitam taxam et suportabilem per modo ch'esi supplicanti iustamente non se possano dolere né li sia fato contra l'usitato per lo passato. Mediolani, ut supra.


(a) A margine: pro domino Andrioto de Mayno; dopo pro segue Facino depennato.