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243. Francesco Sforza interviene in favore di Giovanni Longo da Corna 1452 luglio 10 presso Trignano

Francesco Sforza dispone di non consentire che a Giovanni Longo da Corna, degli Avogadri, sia fatta novità dai creditori di Aimone degli Avogadri, che aveva preso detto Giovanni come suo figlio adottivo. Alla morte di Aimone, si sono trovati debiti di tal entità che i suoi beni non sono sufficienti a coprire. I creditori intendono, perciò, rifarsi sul figlio adottivo.

Ne ha exposto Iohanne Longo da Corna, dicto deli Advogadri, che già più anni passati uno ser Ainone deli Advogadri, il quale era reputato molto richo et citadino de Como, lo feci suo fiolo adoptivo et multo tempo è venuto cum luy, come debito in similiter, et che, doppo la morte d'esso ser Aimomo, si li sono retrovaty tanti debiti che li boni suy non puono sopelire ala satisfacione et esso Iohanne ly volio non che li sia obligato, et per li creditori gh'è comminati che, non suppilendo li beni de esso Antonio neanche soy propri, haveranno actione contra luy in la persona: dela qual cossa, assay dubitando, supplica gli sia opportune providuto. Pertanto, parendo a nuy cosso (a) inhumana et penitus aliena da ogni honestade, havendo luy lassato tuti dicti li beni in satisfactione deli creditori, segundo luy dice, deba fire molestato et astrecto per la propia, te scrivemo et volemo, constandote cossì essere vero, como expone dicto Iohanne, providi expedientemente non gli sia facta novitate alchuna in la persona, perché cosy ne parre co(n)veniente et licito. Quando retrovassi questo facto essere altramente non habia significato esso Iohanne, volemo per tue lettere subito ne avisy ad ciò possiamo supra de ciò fare debita et conveniente provissione. Ex felicibus nostris castris apud Trignanum, die x iulii MCCCCLsecundo.


(a) Così A.