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1209. Francesco Sforza a Zanino Barbato 1452 dicembre 9 Cremona.

Francesco Sforza ordina a Zanino Barbato di dare a ogni provisionato e balestriero lì due staia di frumento per un mese in base alle paghe notate nella lista inviata. Gli fa avere una lettera per i figli del fu Maffio da Muzzano. Per la conquista del ponte e delle bastite ha inviato gli uomini del fu Giovanni della Noce e anche Sforza e Colella da Napoli con sei squadre per avere al ponte e alle bastite da centocinquanta a duecento uomini con almeno due cavalli ciascuno. Per questo scrive al referendario di Lodi che procuri cento some di biada per cavalli o danari per comprarne e di dare il tutto agli uomini del ponte e delle bastite. Se avanzasse, lo tenga presso di sè.

*[ 277v] Zanino Barbato.
Volimo che ad quelli nostri provisionati et balestreri, che sonno lì, tu debbi dare ala mesura Lodesana per uno mese stari doy de frumento per bocha per le paghe che sonno notate in la lista che ti mandiamo qui inclusa. Et qui alligata te mandiamo una lettera derictiva ali figlioli del quondam messer Maffio da Muzano, sichè avisane come l'haveray destribuita.
Ceterum per obtenere quello ponte et bastite, como per ogni modo havimo deliberato, como haray inteso, havimo mandato de là quelli del quondam messer Iohanne dela Noxe, et mò de presente ancora mandiamo Sforza et Colella da Neapoli cum circa altre sey squadre, et bisognerà pur che continuamente stia al dicto ponte et bastite centocinquanta fine in ducento homini d'arme et non porranno stare cum manco de duy cavalli per homo d'arme. Scrivimo per l'aligata al referendario de Lodi ch'el te faza dare cento somme de biava da cavalli, et se lì non se trovasse biava, che sopral'intrate nostre te dia subito tanti dinari quanto montano le dicte cento somme de biava.
Pertanto volimo che soliciti havere la dicta biava o dinari, et havuto, volimo che ad quelli homini d'arme che saranno deputati al dicto ponte et bastite li fornisse d'essa biava e de tanti dinari per comprarne che gli basti octo dì, et quello che ti advanzasse dela biava o dinari, teneralo presso ti, et non ne desponere cosa alcuna finché non ti scrivimo altro. Data Cremone, die viiii decembris 1452.
Iohannes.