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1285. Francesco Sforza al luogotenente di Lodi (1452 dicembre 29 Lodi).

Francesco Sforza comunica al luogotenente di Lodi che, a istanza di Paolo Bracco, ha concesso a Dorato Cagamosto di andare e stare a Lodi per otto giorni, trascorsi i quali, in virtù della garanzia da lui data, assicura il ritorno a Milano, ove una o due volte al giorno si presenterà al capitano di giustizia.

Locuntenenti Laude.
Ad instantia de Paulo Bracho, nostro citadino de questa cità, nuy havimo dato licentia ad Dorato Cagamosto de venire qui a Lodi. Pertanto ve commettimo et volimo ch'el lassiati stare liberamente in questa nostra cità per octo dì, di poy volemo togliati sigurtà da luy ch'el andarà a Mediolano et non se partirà de lì senza nostra licentia, né cercherà cosa alcuna contra il bene et stato nostro, et cetera, che sia idonea et sufficiente. Et passati li octo dì lo fareti andare a Mediolano, intendendovi con il capitano nostro de iustitia che esso Dorato se gli consegni ogni dì una o doe volte, como parerà a luy. Data ut supra.
Zannetus.
Cichus.
Scriptum fuit capitaneo iustitie Mediolani ut dimittat venire suprascriptum libere et cetera.
Data ut supra.